CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35005/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per intervenutarinuncia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza diGenova, ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al serviziosociale ed ha rigettato la richiesta di semilibertà avanzate nell’interesse di DavideSoldati.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazionedi legge in relazione agli artt. 47, 50 comma 2 e 58 quater comma 7 bis ord.pen..3. Con successiva dichiarazione resa in data 13 giugno 2026 a mod. IP1presso la [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, [OSCURATO:PERSONA] personalmente harinunciato al ricorso.4. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perintervenuta rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare e dirimente deve rilevarsi che, con dichiarazione del13 giugno 2026, [OSCURATO:PERSONA] personalmente ha rinunciato all'impugnazione.Tale novità impone, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., didichiarare inammissibile il ricorso.2. La rinuncia all'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro500,00, in applicazione del principio stabilito da questa Corte secondo cui «alladeclaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunciaall'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali edella sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilitàpreviste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]