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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36697/2021

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la seguente ORDINANZA i N-TE Lu u -Te) \''-• A sul ricorso 26167-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 1396/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Letto il ricorso proposto dall'Agenzia delle dogane contro la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) tendente all'annullamento della sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in ricorso; Visto l'atto di costituzione della società intimata; Rilevato che la contribuente resistente ha presentato istanza resa a far dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la società presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.6 D.L. n.119/2019, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione con esclusivo riferimento all'avviso n.TFM010202535 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna; Considerato che analoga istanza di estinzione parziale ha proposto l'Agenzia delle entrate in data 28.10.2020, dando atto del pagamento di quanto dovuto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA]Anna per il perfezionamento della definizione; Considerato che in relazione al contenuto delle due istanze e della documentazione allegata va dichiarata l'estinzione Ric. 2018 n. 26167 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- parziale del giudizio con riguardo all'avviso di accertamento sopra indicato, ai sensi dell'art. 6 D.L. n.119/2018; Considerato che il procedimento innanzi a questa Corte riguarda, altresì, l'avviso di accertamento n.TFM0302530/2015 emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, parte del procedimento riunito innanzi al giudice di merito e che rispetto a tale contenzioso il giudizio va separato e rimesso a nuovo ruolo per consentire il deposito della proposta ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; compensando le spese del giudizio di legittimità in relazione all'esito dello stesso.

PQM Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.

I. n. 119/2018 limitatamente all'avviso di accertamento n.TFM010202535 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna.

Dispone la separazione del giudizio definito rispetto a quello ancora pendente e relativo all'avviso di accertamento , n.TFM0302530/2015 emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le spese fra le parti relative al giudizio estinto.

Rinvia a nuovo ruolo per il deposito di nuova proposta.

Così deciso in Roma il 15.6.2021. te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i N-TE Lu u -Te) \''-• A sul ricorso 26167-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 1396/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Letto il ricorso proposto dall'Agenzia delle dogane contro la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) tendente all'annullamento della sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in ricorso; Visto l'atto di costituzione della società intimata; Rilevato che la contribuente resistente ha presentato istanza resa a far dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la società presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.6 D.L. n.119/2019, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione con esclusivo riferimento all'avviso n.TFM010202535 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna; Considerato che analoga istanza di estinzione parziale ha proposto l'Agenzia delle entrate in data 28.10.2020, dando atto del pagamento di quanto dovuto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA]Anna per il perfezionamento della definizione; Considerato che in relazione al contenuto delle due istanze e della documentazione allegata va dichiarata l'estinzione Ric. 2018 n. 26167 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- parziale del giudizio con riguardo all'avviso di accertamento sopra indicato, ai sensi dell'art. 6 D.L. n.119/2018; Considerato che il procedimento innanzi a questa Corte riguarda, altresì, l'avviso di accertamento n.TFM0302530/2015 emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, parte del procedimento riunito innanzi al giudice di merito e che rispetto a tale contenzioso il giudizio va separato e rimesso a nuovo ruolo per consentire il deposito della proposta ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; compensando le spese del giudizio di legittimità in relazione all'esito dello stesso. PQM Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d. I. n. 119/2018 limitatamente all'avviso di accertamento n.TFM010202535 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna. Dispone la separazione del giudizio definito rispetto a quello ancora pendente e relativo all'avviso di accertamento , n.TFM0302530/2015 emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le spese fra le parti relative al giudizio estinto. Rinvia a nuovo ruolo per il deposito di nuova proposta. Così deciso in Roma il 15.6.2021. te [OSCURATO:PERSONA]
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