CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2021
Cassazione n. 32073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 3485-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e diEeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2011/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/06/2021;75 R.G.N. 3485/2022 h letto l'Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritrJo dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l'intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ron si è costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata. P-Q•M• Dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il