CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Brindisi, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 670 di multa, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624-bis, comma 1 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato contestato e della ritenuta aggravante, nonché violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente rispetto a tutte le censure prospettate. Giova ribadire che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) devono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il C