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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37108/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27.2.2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 142 d.

Igs. 230/1995 per aver omesso, in qualità di direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA]. con delega all'ambiente, la sorveglianza radiometrica prescritta dall'art. 157 dello stesso decreto legislativo allo scopo di individuare sorgenti o materiali radioattivi nei materiali di ingresso destinati al processo di fusione dei metalli oggetto dell'attività dell'impresa nel periodo compreso tra il 30 maggio ed il 6 giugno 2018, condannandolo alla pena di C 1.250,00 di ammenda.

A fondamento dell'affermazione di responsabilità il giudice di merito ha ritenuto che le schede di controllo radiometrico consegnate dall'imputato ai funzionari dell'ARPAL nel corso del sopralluogo eseguito presso la società in data 8 giugno 2018, prive di firma, a differenza delle altre già presenti all'interno del faldone deputato alla loro conservazione, presentavano la stessa numerazione di talune di esse, ma una data differente e che perciò legittimamente non erano state acquisite dagli agenti verificatori, reputando perciò comprovata la carenza documentale integrante il reato in contestazione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo contesta, invocando il vizio motivazionale, che le schede di controllo radiometrico fossero assenti così come affermato dal giudice di merito, ponendosi semmai un problema di autenticità e genuinità dei documenti prodotti dall'imputato nel corso dello stesso sopralluogo in cui gli agenti accertatori avevano riscontrato l'assenza delle schede in contestazione nel faldone in cui erano riposte tutte le altre.

Sostiene che in relazione alla suddetta documentazione, relativa ai giorni 1, 5 e 6 giugno 2018, che non poteva perciò ritenersi mancante, la verifica compiuta era stata di tipo soltanto formale, essendosi arrestata al dato relativo all'errata numerazione delle schede, laddove un accertamento sostanziale avrebbe consentito di verificarne la corrispondenza con i dati risultanti sia dal registro di carico e scarico sia dai documenti di trasporto e conseguentemente di desumere la natura esclusivamente materiale dell'errore compiuto durante la loro compilazione.

Assume, al riguardo, la difesa che il numero errato ivi riportato fosse solo il secondo della sequenza, essendo stata ivi riportata la cifra "3" invece del numero "4" che costituiva la naturale successione numerica delle schede già presenti nel faldone per i giorni antecedenti al 1 giugno 2018: che si trattasse di un mero errore di trascrizione era logicamente evincibile dal contenuto delle schede, posto che i dati riportati erano perfettamente corrispondenti a quelli risultanti dai documenti di ingresso dei metalli nella fabbrica.

Né alcuna rilevanza poteva rivestire, secondo il ricorrente, la mancanza della firma delle suddette schede trattandosi di un elemento non previsto per la loro validità, né il fatto che non fossero presenti nel faldone preposto alla loro conservazione posto che vi era un obbligo di archiviazione immediata delle schede tanto più che il sopralluogo era stato effettuato dai funzionari dell'ARPAL in data 8 giugno 2018, ovverosia a ridosso delle date in cui avrebbero dovuto essere compilate le schede che il Tribunale aveva ritenuto inesistenti.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la versione resa dall'imputato, che aveva ritualmente prodotto le schede mancanti contenenti la dimostrazione dell'avvenuto controllo radiometrico relativo ai giorni in contestazione, ammettendo la sussistenza di un errore formale del dipendente addetto alla loro compilazione, era stata ritenuta "non convincente", senza che fosse stata effettuata alcuna verifica di tale tesi.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della contravvenzione, non essendo stato chiarito se l'illecito fosse stato ascritto all'imputato a titolo di dolo o di colpa, omissione questa che non consente di evincere,ove si fosse trattato di colpa quale sarebbe stata la condotta alternativa lecita richiesta in astratto allo Schiaffino, tale da impedire l'errore materiale compiuto nella compilazione delle schede.

2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 142 d.

Igs. 230/1995, che essendo il soggetto responsabile della radioprotezione il signor [OSCURATO:PERSONA], nessuna contestazione poteva essere mossa al Direttore Generale dal momento che quest'ultimo non aveva una posizione di garanzia rispetto all'operato di un dipendente espressamente incaricato di occuparsi della radioprotezione, al punto di essere nominato nei documenti di controllo come "responsabile della misurazione", nei confronti del quale non era stato inspiegabilmente sollevato alcun addebito.

2.5. Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 132 e 133 cod. pen., che il precedente penale specifico attribuito all'imputato si fonda su un presupposto errato posto che la violazione risalente al 10.3.2011 riguarda [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal certificato del casellario giudiziale [OSCURATO:PERSONA] Il primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi, devono ritenersi meritevolvdi accoglimento.

La doglianze articolate dalla difesa si fondano sul fatto che le schede prodotte dall'imputato nel corso del sopralluogo corrispondessero nella sostanza a quelle contestate dagli ispettori dell'ARPAL come mancanti nel faldone deputato alla loro conservazione, posto che il loro contenuto e la relativa data di compilazione corrispondeva, a dispetto della errata numerazione, frutto di un asserito errore materiale, esattamente ai dati presenti nel registro di carico-scarico dei metalli di quei giorni così come a quelli figuranti nei relativi documenti di trasporto.

A fronte di tale contestazione, l'affermazione del Tribunale genovese, secondo cui deve ritenersi provata l'assenza dei documenti attestanti l'eseguito controllo radiometrico relativamente alle date di cui all'imputazione, risulta manifestamente illogica, nonché gravemente carente.

E ciò sia perché le schede contestate risultano essere state comunque prodotte, senza che la loro esibizione in corso di sopralluogo possa ritenersi irrituale, conclusione cui per vero neppure la sentenza impugnata perviene, non essendo la loro conservazione all'interno del faldone a ciò deputato presidiata da alcuna previsione di legge, sia perché essendo la prospettazione difensiva supportata da elementi specifici e concreti, si imponeva al giudice di merito un accertamento esteso anche alla sussistenza dell'errore materiale addotto dall'imputato sulla scorta dell'assunta identità tra i dati riportati sulle schede e quelli figuranti dal registro di carico e scarico dei giorni corrispondenti, nonché dai documenti di trasporto.

Ove il suddetto controllo fosse risultato di segno positivo, la verifica avrebbe dovuto essere allargata al confronto tra il contenuto delle schede prodotte dal prevenuto e quelle conservate nell'apposito faldone recanti la stessa sequenza numerica.

Nulla di tutto ciò risulta essere stato, invece, compiuto dal giudice di merito, limitatosi a definire "non convincente" la spiegazione fornita dal direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA]: conclusione questa che risulta all'evidenza apodittica al cospetto di una giustificazione che non appare affatto incongrua in considerazione degli elementi fattuali adotti, quali C t i lasciano, almeno teoricamente, spazio ad un errore di compilazione materiale delle schede prodotte in corso di sopralluogo e non ancora archiviate.

Si impone pertanto, risultando i residui motivi di doglianza assorbiti, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova in diversa persona fisica che dovrà, sulla scorta dei rilievi sopra effettuati, procedere alla compiuta verifica circa l'assunto errore materiale inficiante le schede prodotte dall'imputato e al controllo se le stesse, relative ai soli giorni 1, 5 e 6 giugno 2018, coprano le carenze, considerati gli eventuali giorni di chiusura dello stabilimento P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova (ufficio Gu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27.2.2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 142 d. Igs. 230/1995 per aver omesso, in qualità di direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA]. con delega all'ambiente, la sorveglianza radiometrica prescritta dall'art. 157 dello stesso decreto legislativo allo scopo di individuare sorgenti o materiali radioattivi nei materiali di ingresso destinati al processo di fusione dei metalli oggetto dell'attività dell'impresa nel periodo compreso tra il 30 maggio ed il 6 giugno 2018, condannandolo alla pena di C 1.250,00 di ammenda. A fondamento dell'affermazione di responsabilità il giudice di merito ha ritenuto che le schede di controllo radiometrico consegnate dall'imputato ai funzionari dell'ARPAL nel corso del sopralluogo eseguito presso la società in data 8 giugno 2018, prive di firma, a differenza delle altre già presenti all'interno del faldone deputato alla loro conservazione, presentavano la stessa numerazione di talune di esse, ma una data differente e che perciò legittimamente non erano state acquisite dagli agenti verificatori, reputando perciò comprovata la carenza documentale integrante il reato in contestazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo contesta, invocando il vizio motivazionale, che le schede di controllo radiometrico fossero assenti così come affermato dal giudice di merito, ponendosi semmai un problema di autenticità e genuinità dei documenti prodotti dall'imputato nel corso dello stesso sopralluogo in cui gli agenti accertatori avevano riscontrato l'assenza delle schede in contestazione nel faldone in cui erano riposte tutte le altre. Sostiene che in relazione alla suddetta documentazione, relativa ai giorni 1, 5 e 6 giugno 2018, che non poteva perciò ritenersi mancante, la verifica compiuta era stata di tipo soltanto formale, essendosi arrestata al dato relativo all'errata numerazione delle schede, laddove un accertamento sostanziale avrebbe consentito di verificarne la corrispondenza con i dati risultanti sia dal registro di carico e scarico sia dai documenti di trasporto e conseguentemente di desumere la natura esclusivamente materiale dell'errore compiuto durante la loro compilazione. Assume, al riguardo, la difesa che il numero errato ivi riportato fosse solo il secondo della sequenza, essendo stata ivi riportata la cifra "3" invece del numero "4" che costituiva la naturale successione numerica delle schede già presenti nel faldone per i giorni antecedenti al 1 giugno 2018: che si trattasse di un mero errore di trascrizione era logicamente evincibile dal contenuto delle schede, posto che i dati riportati erano perfettamente corrispondenti a quelli risultanti dai documenti di ingresso dei metalli nella fabbrica. Né alcuna rilevanza poteva rivestire, secondo il ricorrente, la mancanza della firma delle suddette schede trattandosi di un elemento non previsto per la loro validità, né il fatto che non fossero presenti nel faldone preposto alla loro conservazione posto che vi era un obbligo di archiviazione immediata delle schede tanto più che il sopralluogo era stato effettuato dai funzionari dell'ARPAL in data 8 giugno 2018, ovverosia a ridosso delle date in cui avrebbero dovuto essere compilate le schede che il Tribunale aveva ritenuto inesistenti.2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la versione resa dall'imputato, che aveva ritualmente prodotto le schede mancanti contenenti la dimostrazione dell'avvenuto controllo radiometrico relativo ai giorni in contestazione, ammettendo la sussistenza di un errore formale del dipendente addetto alla loro compilazione, era stata ritenuta "non convincente", senza che fosse stata effettuata alcuna verifica di tale tesi. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della contravvenzione, non essendo stato chiarito se l'illecito fosse stato ascritto all'imputato a titolo di dolo o di colpa, omissione questa che non consente di evincere,ove si fosse trattato di colpa quale sarebbe stata la condotta alternativa lecita richiesta in astratto allo Schiaffino, tale da impedire l'errore materiale compiuto nella compilazione delle schede. 2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 142 d. Igs. 230/1995, che essendo il soggetto responsabile della radioprotezione il signor [OSCURATO:PERSONA], nessuna contestazione poteva essere mossa al Direttore Generale dal momento che quest'ultimo non aveva una posizione di garanzia rispetto all'operato di un dipendente espressamente incaricato di occuparsi della radioprotezione, al punto di essere nominato nei documenti di controllo come "responsabile della misurazione", nei confronti del quale non era stato inspiegabilmente sollevato alcun addebito. 2.5. Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 132 e 133 cod. pen., che il precedente penale specifico attribuito all'imputato si fonda su un presupposto errato posto che la violazione risalente al 10.3.2011 riguarda [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal certificato del casellario giudiziale [OSCURATO:PERSONA] Il primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi, devono ritenersi meritevolvdi accoglimento. La doglianze articolate dalla difesa si fondano sul fatto che le schede prodotte dall'imputato nel corso del sopralluogo corrispondessero nella sostanza a quelle contestate dagli ispettori dell'ARPAL come mancanti nel faldone deputato alla loro conservazione, posto che il loro contenuto e la relativa data di compilazione corrispondeva, a dispetto della errata numerazione, frutto di un asserito errore materiale, esattamente ai dati presenti nel registro di carico-scarico dei metalli di quei giorni così come a quelli figuranti nei relativi documenti di trasporto. A fronte di tale contestazione, l'affermazione del Tribunale genovese, secondo cui deve ritenersi provata l'assenza dei documenti attestanti l'eseguito controllo radiometrico relativamente alle date di cui all'imputazione, risulta manifestamente illogica, nonché gravemente carente. E ciò sia perché le schede contestate risultano essere state comunque prodotte, senza che la loro esibizione in corso di sopralluogo possa ritenersi irrituale, conclusione cui per vero neppure la sentenza impugnata perviene, non essendo la loro conservazione all'interno del faldone a ciò deputato presidiata da alcuna previsione di legge, sia perché essendo la prospettazione difensiva supportata da elementi specifici e concreti, si imponeva al giudice di merito un accertamento esteso anche alla sussistenza dell'errore materiale addotto dall'imputato sulla scorta dell'assunta identità tra i dati riportati sulle schede e quelli figuranti dal registro di carico e scarico dei giorni corrispondenti, nonché dai documenti di trasporto. Ove il suddetto controllo fosse risultato di segno positivo, la verifica avrebbe dovuto essere allargata al confronto tra il contenuto delle schede prodotte dal prevenuto e quelle conservate nell'apposito faldone recanti la stessa sequenza numerica. Nulla di tutto ciò risulta essere stato, invece, compiuto dal giudice di merito, limitatosi a definire "non convincente" la spiegazione fornita dal direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA]: conclusione questa che risulta all'evidenza apodittica al cospetto di una giustificazione che non appare affatto incongrua in considerazione degli elementi fattuali adotti, quali C t i lasciano, almeno teoricamente, spazio ad un errore di compilazione materiale delle schede prodotte in corso di sopralluogo e non ancora archiviate. Si impone pertanto, risultando i residui motivi di doglianza assorbiti, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova in diversa persona fisica che dovrà, sulla scorta dei rilievi sopra effettuati, procedere alla compiuta verifica circa l'assunto errore materiale inficiante le schede prodotte dall'imputato e al controllo se le stesse, relative ai soli giorni 1, 5 e 6 giugno 2018, coprano le carenze, considerati gli eventuali giorni di chiusura dello stabilimento P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova (ufficio Gu
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