CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 07236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SWBXP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10.7.2025 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari nel procedimento avente ad oggetto il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ritenendo m ancante la prova della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte Agenzia delle Entrate. 2.Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto la violazione dell’art. 606, lett. e) cod.proc.pen. per difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità del ricorso. Si assume che la difesa dell’istante aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza all’Agenzia delle Entrate in data 18.3.2025, che l a prima udienza del 22.5.2025 era stata rinviata al 10.7.2025 perché il Collegio barese non aveva prova in atti della notifica fatta all’Agenzia delleEntrate e che la difesa dell’istante aveva provveduto a depositare prova di tale notifica a mezzo pec al Tribunale di Sorveglianza in data 23.5.2025. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. L’esame degli atti allegati al ricorso evidenzia che la difesa dell’odierno ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e l’avviso di fissazione dell’udienza alla controparte Agenzia delle Entrate, trasmettendo in data 23.5.2025 la prova di tale notifica a mezzo pec al Tribunale di Sorveglianza di Bari. 2. L’ordinanza impugnata va , pertanto , annullata con rinvio degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame. P.Q.M annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma il 15.1.2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]