CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 23236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27368/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentati difes i dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rap- presenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l'ORDINANZA della CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 564/ 2017depositata il 06/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],la società Bulgheria, [OSCURATO:PERSONA] e Fina- more Luigi hanno proposto opposizione alla indennità alla stima per la espropriazione dei terreni di loro proprietà. La Corte d'appello pur prendendo atto che il terreno interes- sato dell'esproprio è destinato a cava, ha rilevato che nel caso di specie l'attività estrattiva non è sostenuta da autorizzazione,poiché già scaduta all'epoca dell'esproprio, e che l ' area è stata inserita in un programma di riqualificazione ambientale e si colloca in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,e di conseguenza nessuna auto- rizzazione neppure futura potrà essere concessa per l'attività estrattiva, anzi l'Amministrazione dovrà sostenere il costo per il re- cupero ambientale della zona. Per questa ragione ha escluso che l'area si possa qualificare come cava,anche soltanto cava fattuale e potenziale,e ha determinato l ' indennizzo considerando l ' area come agricola. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Amendola e Guida, nonché la società Bulgheria, affidan- dosi a tre motivi. Il Comune si è costituito con controricorso propo- nendo altresì ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memo- ria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta , concludendo per l ' accoglimento del primo motivo del ricorso , con assorbimento degli altri e assorbimento anche del ricorso incidenta- [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione è presentato a nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratamente rappresentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], «giusta procura notarile in atti». In atti è versata una procura speciale all ' avv. [OSCURATO:PERSONA] per proporre ricorso per cassazione avverso la ordinanza del 6.2.2019 della Corte d ' appello di Salerno, in forma di scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]- nata [OSCURATO:PERSONA], in data 5 settembre 2019, rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di unico so- cio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], vi è incompleta indicazione del nome della società Bulgheria nella intestazione del ricorso (indicata semplicemente come [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. anziché, come in pro- cura, [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].a.s. già [OSCURATO:SOCIETA] di An- gelo [OSCURATO:SOCIETA].), ma soprattuttonon risulta in atti alcuna pro- cura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], che di conseguenza non può considerarsi ritualmente costituito nell'odierno giudizio, nonostante sia stato parte nel giudizio innanzi la Corte d ' appello e sia indicato come proprietario di parte dei terreni del cui esproprio si discute . Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] non può neppure considerarsi parte intimata del controricorso incidentale, notificato solo all ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , erroneamente ritenuto procuratore costituito anche per [OSCURATO:SOCIETA]. Deve quindi rilevarsi che il giudizio di determinazione dell'in- dennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determina- zione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non ab- biano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litiscon- sorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna deca- denza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto im- pugnazione (v. Cass. n. 15780 del 12/06/2019 e Cass. 24 marzo 2011, n. 6873 del 24/2011). Dal che consegue che deve ordinarsi la integrazione del con- traddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo,disponendo la integrazione del con- traddittorio nei confronti