CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20610 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, -U via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 179, depositata il 26 gennaio 2015; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell'Il febbraio 2022. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla CTP di Forlì l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate di Forlì-Cesena revocava le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, recuperando l'imposta di registro effettivamente dovuta in relazione all'abitazione acquistata, che veniva qualificata di lusso. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso. Pure il successivo appello veniva dichiarato inammissibile. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato affidato a sei motivi di ricorso. L'Agenzia è rimasta intimata. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU e all'art. 111 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992 e, inoltre, dell'art. 454 c.p.c., per avere il giudice d'appello omesso di rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, il quaale aveva rilevato d'ufficio una questione senza provocare il contraddittorio. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, per avere il giudice d'appello motivato la sentenza per relationem ad atti non indicati né allegati. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, per avere il giudice d'appello "ammesso l'integrazione della motivazione in corso di causa". Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR fatto gravare l'onere della prova sul contribuente anziché sull'Amministrazione. Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dei principi sulla valutazione delle prove, per avere la CTR dato prevalenza de plano alle risultanze del catasto sulla relazione e la planimetria facenti parte della Dia per la costruzione dell'edificio. Con il sesto motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, giacché la documentazione di progetto viene fatta oggetto di una mera menzione ma non di una vera e propria valutazione. In vista dell'Adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, evidenziando di aver presentato richiesta di definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, finalizzata alla cd. "rottamazione delle cartelle". Va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass.n. 24083 del 2018) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (v. anche 11540 del 2019). Nella specie, l'istanza è documentata e la documentazione non risulta contestata. Si deve reputare che la controricorrente concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge (in fattispecie sovrapponibili, v. Cass. n. 18946 del 2021; Cass. n. 19155 del 2021). L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2); ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n.24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata. Le spese vanno compensate. Per questi motivi Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2022. Il resident