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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08323/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.5059/2022 depositata il 16/12/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 13375/2023Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 8323/2026Data pubblicazione 03/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.5059/2022 depositata il 16/12/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 13375/2023Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 8323/2026Data pubblicazione 03/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 08323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris