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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45712/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo del ricorso, che interessa il solo aspetto del trattamento sanzionatorio e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello, a sostegno della propria decisione, evocato la personalità dell'imputata e la gravità oggettiva del fatto nella sua complessità (e non già limitatamente all'aspetto già valutato ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) essendo allora appena il caso di ribadire il principio per il quale il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo del ricorso, che interessa il solo aspetto del trattamento sanzionatorio e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello, a sostegno della propria decisione, evocato la personalità dell'imputata e la gravità oggettiva del fatto nella sua complessità (e non già limitatamente all'aspetto già valutato ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) essendo allora appena il caso di ribadire il principio per il quale il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5
Sentenza Cassazione n. 45712/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris