CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1194/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7179/2021 depositata il02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Roma. Quest’ultimo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ridotto la somma monitoriamente richiesta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, a seguito della cessione di un’azienda farmaceutica (rectius farmacia); che la Corte territoriale, in relazione alla conferma della residua somma accertata, aveva ritenuto decisiva la scrittura privata 31.1.1995, contenente un espresso riconoscimento di debito, nonché di interessi moratori pari al 10%; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, l’Acqualagna invoca la violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché 2984 n. 4 e 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe ignorato l’eccezione di prescrizione – avanzata tanto nel giudizio di opposizione quanto nel giudizio di gravame – degli interessi; che, col secondo, la ricorrente assume la violazione degli artt. 36, 99, 101, 112, 115, 116, 167, 183, 184, 633 e 645 c.p.c. nonché degli artt. 3, 24 e 11 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.., giacché la domanda sugli interessi sarebbe stata avanzata in primo grado dall’opposta solo a fronte dell’opposizione e non col provvedimento monitorio; che la terza censura è volta a contestare la violazione degli artt.163, 164 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., in quanto la Corte avrebbe disatteso le affermazioni del giudice di primo grado, pur in mancanza di un appello incidentale della controparte; che [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario, depositando altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che anche la ricorrente ha depositato memoria, in prossimità della camera di consiglio; che il primo motivo è inammissibile; che, come è noto, l’eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto (alla stessa stregua della compensazione) sicché deve essere sollevata dalla parte, tanto che la norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. si riferisce ad ognieccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioniin senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di " jus novorum" in appello, ed altreeccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe (Sez. 6-5, n. 28062 del 14 ottobre 2021); che la ricorrente, pur avendo affermato di aver tempestivamente proposto la detta eccezione, non lo ha dimostrato nelle forme richieste da questa Corte, ai fini dell’autosufficienza, provando cioè che nel ricorsosia stato puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia stata specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Sez. U, n. 8950 del 18 marzo 2022); che, invero, manca qualunque riferimento al quando ed al quomodo, in mancanza di un qualunque riscontro nella sentenza impugnata; che il secondo motivo è destituito di fondamento giuridico, posto che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera " emendatio libelli", siccome comportante un mero ampliamento del "petitum" al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Sez. 3, n. 75 dell’8 gennaio 2010); che il terzo motivo è inammissibile, per carenza di interesse; che la sentenza di secondo grado si limita a rigettare il gravame, ed a condannare l’appellante alla rifusione delle spese del grado, senza mutare alcun punto della sentenza del Tribunale, né la ricorrente precisa in qual modo l’affermazione del primo giudice (“nessuna statuizione può avere luogo, nella presente sede, con riferimento agli interessi, atteso che nel ricorso monitorio la Sacerdote si è riservata di agire separatamente per il pagamento degli stessi”) sarebbe stata modificata dalla Corte d’appello in senso per ella deteriore; che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. della ricorrente non introduce elementi idonei a modificare il quadro appena esposto; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.500 (novemila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi