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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 04296/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2535/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE rappresentato e difeso in proprio (avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 9551/2021 depositata il 24/11/2021.

R.g. n 2535 del 2022 Ad. 29/11/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/11/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di difensore antistatario in una causa civile di risarcimento dei danni, notific ò un atto dipignoramento presso terzi all’[OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice, e all’Agenzia di [OSCURATO:SOCIETA] dell’agente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale terza pignorata; l’[OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione all’esecuzione, dinanzi al Giudice di pace di Pozzuoli, chela rigettò; l’[OSCURATO:SOCIETA]. propose appello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] inter po s e appello incidentale; il Tribunale di Napoli, con sentenza che si allega essere stata pubblicata il 24/11/2021 con il n. 9551, accol s e l’appello principale e rigettò l’incidentale, e condann ò l’avv oca to Salomè alle spese dei due gradi di giudizio e al pagamento di euro milleottocento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; avverso la detta sentenza ricorre per cassazione con due motivi l’avv.to Salomé; [OSCURATO:SOCIETA]. rimane intimata.

Ritenuto che Il ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. p roc . c iv .) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d.

“glifo” e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento; in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddetta modalità di assolvimento dell’onere di deposito R.g. n 2535 del 2022 Ad. 29/11/2023; estensore: C. Valle del provvedimento impugnato (ordinanza n. 29803 del 29/12/2020; ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre); la questione è stata, da ultimo, rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza n. 3036 del 1/02/2024; è pertanto, opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa della definizione della questione, rilevante ai fini della procedibilità del ricorso, attinente la regolarità formale della copia della sentenza; P.Q.M.

La Corte,rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 29/11/2023 e, a seguito di riconvocazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2535/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE rappresentato e difeso in proprio (avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 9551/2021 depositata il 24/11/2021. R.g. n 2535 del 2022 Ad. 29/11/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/11/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di difensore antistatario in una causa civile di risarcimento dei danni, notific ò un atto dipignoramento presso terzi all’[OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice, e all’Agenzia di [OSCURATO:SOCIETA] dell’agente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale terza pignorata; l’[OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione all’esecuzione, dinanzi al Giudice di pace di Pozzuoli, chela rigettò; l’[OSCURATO:SOCIETA]. propose appello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] inter po s e appello incidentale; il Tribunale di Napoli, con sentenza che si allega essere stata pubblicata il 24/11/2021 con il n. 9551, accol s e l’appello principale e rigettò l’incidentale, e condann ò l’avv oca to Salomè alle spese dei due gradi di giudizio e al pagamento di euro milleottocento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; avverso la detta sentenza ricorre per cassazione con due motivi l’avv.to Salomé; [OSCURATO:SOCIETA]. rimane intimata. Ritenuto che Il ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. p roc . c iv .) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. “glifo” e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento; in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddetta modalità di assolvimento dell’onere di deposito R.g. n 2535 del 2022 Ad. 29/11/2023; estensore: C. Valle del provvedimento impugnato (ordinanza n. 29803 del 29/12/2020; ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre); la questione è stata, da ultimo, rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza n. 3036 del 1/02/2024; è pertanto, opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa della definizione della questione, rilevante ai fini della procedibilità del ricorso, attinente la regolarità formale della copia della sentenza; P.Q.M. La Corte,rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 29/11/2023 e, a seguito di riconvocazi
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