Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
16 aprile 2008
Causa F‑73/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Assunzione – Licenziamento alla fine del periodo di prova»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare l’annullamento della
decisione del Consiglio 26 ottobre 2006 di licenziarlo in esito al periodo di prova e la condanna dell’istituzione a risarcirlo
dei danni professionali, finanziari e morali da lui subiti a causa del licenziamento.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Oggetto
(Statuto dei funzionari, art. 34)
2.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione
(Statuto dei funzionari, art. 34, n. 3)
3.
Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Piano individuale di inserimento – Rapporto intermedio sul periodo di prova –
Rapporto di fine periodo di prova – Redazione tardiva
(Statuto dei funzionari, art. 34)
4.
Funzionari – Parità di trattamento – Funzionari di ruolo e funzionari in prova
(Statuto dei funzionari, art. 34)
1.
Anche se il periodo di prova previsto all’art. 34 dello Statuto non può essere equiparato ad un periodo di formazione, è tuttavia
necessario che l’interessato sia messo in grado, durante tale periodo, di dar prova delle sue qualità. Tale condizione risponde
alle esigenze di buona amministrazione e di parità di trattamento, nonché del dovere di sollecitudine, che corrisponde all’equilibrio
dei diritti e degli obblighi reciproci creati dallo Statuto nei rapporti tra l’amministrazione e i dipendenti della funzione
pubblica. Ciò significa, in pratica, che il funzionario in prova deve non solo fruire di condizioni materiali adeguate, ma
anche di istruzioni e di consigli appropriati, tenuto conto della natura delle funzioni svolte, al fine di essere in grado
di adeguarsi alle esigenze specifiche del posto occupato.
(v. punto 31)
Riferimento:
Corte: 12 dicembre 1956, causa 10/55, Mirossevich/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 361, in particolare pag. 383 e segg.); 15 maggio
1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Racc. pag. 1421, punti 20 e 21)
Tribunale di primo grado: 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand-Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto
95)
Tribunale della funzione pubblica: 18 ottobre 2007, causa F‑112/06, Krcova/Corte di giustizia (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 48)
2.
Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei dipendenti esprime l’equilibrio dei diritti e degli obblighi
creati dallo Statuto nei rapporti tra l’amministrazione e i dipendenti della funzione pubblica. Questo dovere, come pure il
principio di buona amministrazione, implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione
prenda in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel far ciò, essa tenga
conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Risulta chiaramente dall’art. 34,
n. 3, terzo comma, dello Statuto che l’amministrazione ha la facoltà, e non l’obbligo, di assegnare il funzionario in prova
ad un altro servizio quando essa decida di prolungarne il periodo di prova. Se il dovere di sollecitudine dovesse avere l’effetto
di trasformare tale facoltà in un obbligo per l’amministrazione, il detto dovere modificherebbe l’equilibrio dei diritti e
degli obblighi creati dallo Statuto nei rapporti tra l’amministrazione e i dipendenti della funzione pubblica, mentre esso
ha lo scopo di esprimere il detto equilibrio.
(v. punti 41 e 42)
Riferimento:
Corte: 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. 551, punto 12)
3.
Un’irregolarità procedurale è tale da viziare un atto solo se è provato che, in mancanza di tale irregolarità, il detto atto
avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Ciò non si verifica nel caso di un ritardo di qualche settimana nella redazione
del piano individuale di inserimento di un funzionario in prova, né nel caso dell’asserito ritardo di un mese e mezzo nella
consegna del rapporto intermedio sul periodo di prova – rapporto che non ha del resto alcuna portata giuridica e la cui redazione
non costituisce un obbligo statutario dell’autorità che ha il potere di nomina – né nel caso di un ritardo nella redazione
del rapporto di fine periodo di prova, dato che tali irregolarità, alla luce delle esigenze espresse dello Statuto, per quanto
incresciose esse siano, non sono tali da mettere in discussione la validità del rapporto.
(v. punti 47, 48, 50, 51 e 53)
Riferimento:
Corte: 30 maggio 1973, causa 46/72, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. 543, punti 21‑25); 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione
(Racc. pag. 1155, punto 8), e Patrinos/CES, cit. (punto 19)
Tribunale di primo grado: 5 marzo 2003, causa T‑24/01, Staelen/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑423, punto 53)
4.
Il principio di parità di trattamento osta a che due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano
alcuna differenza sostanziale, si vedano applicare un trattamento diverso. Orbene, le situazioni di diritto e di fatto dei
funzionari di ruolo e dei funzionari in prova presentano differenze essenziali. In particolare, la situazione di fatto di
un funzionario in prova non è paragonabile a quella di un funzionario che svolge le sue funzioni da anni. Per giunta, i rapporti
informativi dei funzionari di ruolo e il rapporto di fine periodo di prova dei funzionari in prova hanno funzioni distinte,
dato che il rapporto di fine periodo di prova è principalmente destinato a valutare l’idoneità del funzionario in prova ad
espletare le attribuzioni che le sue funzioni comportano e ad essere nominato in ruolo, mentre il rapporto informativo ha
la funzione primaria di fornire all’amministrazione un’informazione periodica per quanto possibile completa sulle condizioni
di svolgimento del servizio da parte di un funzionario.
(v. punto 86)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 15 maggio 1996, causa T‑326/94, Dimitriadis/Corte dei Conti (Racc. PI pagg. I‑A‑217 e II‑613, punti
83 e 84); 21 febbraio 2006, cause riunite T‑200/03 e T‑313/03, V/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑15 e II‑A‑2‑57, punto 176)