CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Raffaele GARGIULO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Napoli in data 10/10/2014, irrevocabile in data 23/4/2015; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dal pubblico ministero in data 18 maggio 2020 volta ad ottenere la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Romeo RICCI con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 10 ottobre 2014, irrevocabile il 23 aprile 2015, derivante dalla commissione, nel quinquennio dal passaggio in giudicato, di un delitto per il quale è stata riportata la condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, rilevando che tale secondo reato è stato commesso in data 25 novembre 2014, cioè anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio oggetto di revoca, sicché non ricorre l'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., invocata dal pubblico ministero. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che denuncia la violazione di legge poiché, pur dovendosi convenire circa la insussistenza dell'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione ha omesso di procedere alla doverosa revoca del beneficio concesso, sussistendo comunque una causa di revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Il pubblico mistero ricorrente evidenzia l'ammissibilità dell'impugnazione tenuto conto della impossibilità di riproporre l'incidente di esecuzione sotto il diverso profilo della revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., trattandosi di una diversa causa petendi che sarebbe però priva del carattere di novità (Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, P.M. in proc. Iannotta, Rv. 230943). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va incidentalmente evidenziato che la questione della proponibilità di un secondo incidente di esecuzione, avente il medesimo petitum di quello già esaminato, che sia però basato di una diversa causa petendi, è stata ampiamente esaminata e chiarita dalla giurisprudenza di legittimità: la più autorevole e recente rassegna sul punto è stata effettuata da Sez. U, Avignone rs (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650, secondo la quale «in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile»). Deve, quindi, ribadirsi che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (in precedenza: Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834; Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino e altro, Rv. 261394; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533); risulta, dunque, superato il precedente richiamato dal pubblico ministero ricorrente. 3. Ciò non di meno, il condiviso principio deve essere coniugato rispetto alla natura della questione dedotta e ai doveri \ poteri del giudice dell'esecuzione. È noto, infatti, che determinate pronunce del giudice dell'esecuzione hanno contenuto meramente dichiarativo: prendono cioè atto ed accertano, ora per allora, dell'essersi verificata una condizione di fatto alla quale la legge riconnette determinate "obbligatorie" conseguenze. A differenza della revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142; Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013 - dep. 2014, Medina, Rv. 262329), hanno natura dichiarativa e di mero accertamento la revoca obbligatoria o «di diritto» ex art. 168, primo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156) e quella ex art. 168, terzo comma, cod. pen. che può essere disposta anche dal giudice di appello e in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429). Si tratta, in effetti, di un provvedimento, quello di revoca «di diritto» del beneficio della sospensione condizionale ex art. 168, primo comma, n. 1 e n. 2, e terzo comma, cod. pen., che ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia dal giudice dell'esecuzione che sia investito della relativa domanda (petitum), quale che siano le ragioni poste a fondamento. 4. È, dunque, fondato il ricorso del pubblico ministero che denuncia l'errore di diritto in cui è incorso il giudice dell'esecuzione che, investito della richiesta di revoca «di diritto» del beneficio della sospensione condizionale, si è limitato ad escludere la paventata sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., omettendo di verificare, pur trattandosi di un caso di revoca obbligatoria, la sussistenza della ulteriore ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. 4.1. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, nell'ambito del richiamato principio di diritto e ferma restando la piena libertà dell'accertamento giudiziario rimessogli, proceda, nel contradditorio delle parti cui va assicurato di interloquire sulla nuova causa petendi introdotta nel procedimento di esecuzione, a nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero avente ad oggetto la revoca «di diritto» del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Romeo RICCI con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 10 ottobre 2014, irrevocabile il 23 aprile 2015, derivante dalla commissione di un delitto per il quale è stata riportata la condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rin