Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13115/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1808/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaMalcesine, 30 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 13 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 13 dicembre 2018 che, in parziale accoglimento dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo soc. coop., ha ammesso allo stato passivo della procedura il credito di quest’ultima, con privilegio ipotecario, per l’importo di euro 194.134,31; - il decreto ha dato atto che la pretesa creditoria , fondata sull’inadempimento da parte della società fallita delle obbligazioni derivanti dalla conclusione di un mutuo fondiario, era stata ammessa allo stato passivo di quest’ultima solo parzialmente e con esclusione del richiesto privilegio; - ha, quindi, evidenziato che , diversamente da quanto affermato nel provvedimento opposto,il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non fosse superiore a quello soglia, non potendosi attribuire rilevanza, a tal fine,al costo rappresentato dalla penale per l’estinzione anticipata dal mutuo, mentre ha ritenuto corretta la valutazione del giudice delegato in ordine alla usurarietà degli interessi moratori e alla conseguente gratuità del rapporto; - ha, pertanto, accertat o la sussistenza del credito della banca, con riconoscimento del privilegio ipotecario, per la somma corrispondente alla «sorte capitale » del mutuo, alle spese legali del processo di esecuzione e al premio per la polizza assicurativacontratta; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo soc. coop., la quale propone ricorso incidentale «subordinato»articolato in tre motivi; - avverso tale ricorso incidentale il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen., 1418, 1815, secondo comma, 2033 e 2037, cod. civ. e 1 e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per aver il decreto impugnato disapplicato il principio –peraltro dallo stesso affermato –della gratuità del mutuo laddove contenente la pattuizione di interessi moratori usurari; -evidenzia, in proposito, che, avendo il Tribunale accertato l’usurarietà del contratto di mutuo per effetto del superamento del cd. tasso soglia, nessuna somma andava riconosciuta alla banca mutuatariaa titolo di interessi, né poteva ammettersi il credito vantato per spese legali esecutive e polizze assicurative accessorie , in quanto relative a un contratto usurario, e per interessi corrispettivi conglobati nelle rate scadute e non pagate, nonché attribuire al credito ammesso il rango di privilegio ipotecario; -con la medesima censura si duole, inoltre, della valutazione operata dal Tribunale in ordine alla estraneità del costo rappresentato dalla penale prevista per l’estinzione anticipata del mutuo dagli oneri rilevanti ai fini della determinazione del costo del credito cui ancorare la valutazione di usurarietà dell’operazione «fin dalla sua genesi»; -il motivo è, in parte, in fondato e, in parte, inammissibile ; - come autorevolmente affermato da questa Corte n. 19597 con sentenza resa, a Sezioni Unite, in data 18 settembre 2020, benché la disciplina antiusura intenda sanzionare sia la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, sia gli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato, qualora, come nel caso in esame, l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e non dovuti; -infatti, laddove si pervenisse all’affermazione per cui alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori seguisse la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all’irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art.1375 cod. civ.; - pertanto, correttamente il Tribunale ha limitato l’effetto della non debenza degli interessi alla sola pattuizione relativa agli interessi moratori, in quanto unica non rispettosa del cd. tasso soglia; -quanto agli oneri contrattualmente previsti per l’estinzione anticipata del mutuo, si osserva che, come ritenuto dal Tribunale, la relativa clausola costituisce una penale per l’ipotesi del recesso del mutuatario, ossiaun corrispettivo previsto a fronte dell’attribuzione della facoltà di liberarsi anticipatamente dalle obbligazioni (residue) assunte (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352); -non si è, dunque, in presenza di un corrispettivo per il godimento di una somma di denaro o, in particolare, per la concessione del credito bancario, rilevante ai sensi dell’art. 644, primo comma, cod. pen, ma di un corrispettivo per la facoltà di sciogliere anticipatamente da obbligazioni contrattuali; - in ammissibile è la doglianza con riferimento alla ammissione del credito vantato per spese legali esecutive e per mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative accessorie, in quanto formulatasul presupposto del carattere usurario del contratto, che, invece, è stato escluso, con la limitazione di tale carattere alla clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori che è stata, conseguentemente, ritenuta invalida; - con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 117t.u.b., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] di Costo (I.S.C.) indicato nel contratto (pari al 9,021%)era inferiore a quello effettivo, omettendo, dunque, di rilevare che tale voce fosse inferiore a quella dichiarata; -il motivo è inammissibile; -infatti, poiché la censura investe una questione giuridica , implicante un accertamento di fatto che non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnat o , il ricorrente, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e, inoltre,di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione(cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 ; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere benché il decreto impugnato non affronti la questione prospettata , limitandosi ad allegare solo in modo generico e senza alcuna localizzazione della deduzione di averla sollevat a dinanzi al giudice dele gato, per cui non risulta rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; -pertanto, per le suindicate considerazioni, il ricorso principale non può essere accolto, mentreil ricorso incidentale va dichiarato assorbito, in quanto proposto solo in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1808/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaMalcesine, 30 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 13 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 13 dicembre 2018 che, in parziale accoglimento dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo soc. coop., ha ammesso allo stato passivo della procedura il credito di quest’ultima, con privilegio ipotecario, per l’importo di euro 194.134,31; - il decreto ha dato atto che la pretesa creditoria , fondata sull’inadempimento da parte della società fallita delle obbligazioni derivanti dalla conclusione di un mutuo fondiario, era stata ammessa allo stato passivo di quest’ultima solo parzialmente e con esclusione del richiesto privilegio; - ha, quindi, evidenziato che , diversamente da quanto affermato nel provvedimento opposto,il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non fosse superiore a quello soglia, non potendosi attribuire rilevanza, a tal fine,al costo rappresentato dalla penale per l’estinzione anticipata dal mutuo, mentre ha ritenuto corretta la valutazione del giudice delegato in ordine alla usurarietà degli interessi moratori e alla conseguente gratuità del rapporto; - ha, pertanto, accertat o la sussistenza del credito della banca, con riconoscimento del privilegio ipotecario, per la somma corrispondente alla «sorte capitale » del mutuo, alle spese legali del processo di esecuzione e al premio per la polizza assicurativacontratta; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo soc. coop., la quale propone ricorso incidentale «subordinato»articolato in tre motivi; - avverso tale ricorso incidentale il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen., 1418, 1815, secondo comma, 2033 e 2037, cod. civ. e 1 e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per aver il decreto impugnato disapplicato il principio –peraltro dallo stesso affermato –della gratuità del mutuo laddove contenente la pattuizione di interessi moratori usurari; -evidenzia, in proposito, che, avendo il Tribunale accertato l’usurarietà del contratto di mutuo per effetto del superamento del cd. tasso soglia, nessuna somma andava riconosciuta alla banca mutuatariaa titolo di interessi, né poteva ammettersi il credito vantato per spese legali esecutive e polizze assicurative accessorie , in quanto relative a un contratto usurario, e per interessi corrispettivi conglobati nelle rate scadute e non pagate, nonché attribuire al credito ammesso il rango di privilegio ipotecario; -con la medesima censura si duole, inoltre, della valutazione operata dal Tribunale in ordine alla estraneità del costo rappresentato dalla penale prevista per l’estinzione anticipata del mutuo dagli oneri rilevanti ai fini della determinazione del costo del credito cui ancorare la valutazione di usurarietà dell’operazione «fin dalla sua genesi»; -il motivo è, in parte, in fondato e, in parte, inammissibile ; - come autorevolmente affermato da questa Corte n. 19597 con sentenza resa, a Sezioni Unite, in data 18 settembre 2020, benché la disciplina antiusura intenda sanzionare sia la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, sia gli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato, qualora, come nel caso in esame, l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e non dovuti; -infatti, laddove si pervenisse all’affermazione per cui alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori seguisse la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all’irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art.1375 cod. civ.; - pertanto, correttamente il Tribunale ha limitato l’effetto della non debenza degli interessi alla sola pattuizione relativa agli interessi moratori, in quanto unica non rispettosa del cd. tasso soglia; -quanto agli oneri contrattualmente previsti per l’estinzione anticipata del mutuo, si osserva che, come ritenuto dal Tribunale, la relativa clausola costituisce una penale per l’ipotesi del recesso del mutuatario, ossiaun corrispettivo previsto a fronte dell’attribuzione della facoltà di liberarsi anticipatamente dalle obbligazioni (residue) assunte (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352); -non si è, dunque, in presenza di un corrispettivo per il godimento di una somma di denaro o, in particolare, per la concessione del credito bancario, rilevante ai sensi dell’art. 644, primo comma, cod. pen, ma di un corrispettivo per la facoltà di sciogliere anticipatamente da obbligazioni contrattuali; - in ammissibile è la doglianza con riferimento alla ammissione del credito vantato per spese legali esecutive e per mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative accessorie, in quanto formulatasul presupposto del carattere usurario del contratto, che, invece, è stato escluso, con la limitazione di tale carattere alla clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori che è stata, conseguentemente, ritenuta invalida; - con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 117t.u.b., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] di Costo (I.S.C.) indicato nel contratto (pari al 9,021%)era inferiore a quello effettivo, omettendo, dunque, di rilevare che tale voce fosse inferiore a quella dichiarata; -il motivo è inammissibile; -infatti, poiché la censura investe una questione giuridica , implicante un accertamento di fatto che non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnat o , il ricorrente, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e, inoltre,di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione(cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 ; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere benché il decreto impugnato non affronti la questione prospettata , limitandosi ad allegare solo in modo generico e senza alcuna localizzazione della deduzione di averla sollevat a dinanzi al giudice dele gato, per cui non risulta rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; -pertanto, per le suindicate considerazioni, il ricorso principale non può essere accolto, mentreil ricorso incidentale va dichiarato assorbito, in quanto proposto solo in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ
Decreto Cassazione n. 13115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris