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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17768/2026

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idente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,1931 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 673/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 93/2018 + 1;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza n.673/20, la Corte d’appello di Bolognaconfermava la pronuncia di primo grado che avevaaccolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversouna cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dalconcessionario per la riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), relativa a contributi non pagati dallasocietà di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante.Secondo la Corte d’appello era maturata la prescrizione,in quanto l’atto interruttivo del 2010 non era statonotificato a [OSCURATO:PERSONA] in proprio ma alla società, in personadi [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante e, peraltro, nonerano stati prodotti gli originali della cartella e dellarelata di notifica, ma solo una copia dell’estratto di ruolo.Numero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi.Con ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, l’Inpsimpugna la sentenza per due motivi.Resiste con controricorso, illustrato da memoria, MorelliMarco.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2291, 2312, 2495 c.c., 156c.p.c., nonché 65, co.4 d.P.R. n.600/73, per non avere laCorte d’appello considerato che la notifica della cartellaera stata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe conoscenzadell’atto, a prescindere dal dato formale dell’intestazionedella relata al legale rappresentante.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.1310 e 2943c.c., non avendo la Corte d’appello considerato che laprescrizione doveva comunque dirsi interrotta a seguitodi notifica al coobbligato solidale, anch’egli socio dellasocietà in nome collettivo, con effetti verso l’odiernocontroricorrente ai sensi dell’art.1310 c.c.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2712 e 2719 c.c., per averela Corte richiesto la produzione dell’originale dellacartella e della relata di notifica, potendo invece laregolarità della notifica essere accertata anche in forzadella produzione della copia dell’estratto di ruolo.I tre motivi possono essere trattati congiuntamente.Numero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026Essi sono inammissibili per difetto di legittimazione adimpugnare da parte di [OSCURATO:PERSONA].Tutti i motivi tendono infatti ad affermare la mancataprescrizione della pretesa contributiva, in particolarededucendo che la prescrizione fu validamente interrottanel 2010.Questa Corte a sezioni unite ([OSCURATO:PERSONA].

S.U. n.7514/2022,seguita da varie altre, tra cui v. [OSCURATO:PERSONA].n.30397/2022) hatuttavia affermato che nel caso di opposizioneall’esecuzione volta a far dichiarare l’intervenutaprescrizione del credito sottostante alla cartellaesattoriale, la legittimazione a contraddire compete alsolo ente impositore, ovvero all’Inps, quale unico titolaredella situazione sostanziale dedotta in giudizio, laddovedifetta di legittimazione passiva il concessionariomedesimo.Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, deve quidirsi che allo stesso concessionario difetta lalegittimazione attiva all’impugnazione per far valere ildiritto sostanziale, ovvero il credito contributivo che siassume non prescritto.

Detta legittimazione spettasoltanto all’Inps, quale ente impositore.Il ricorso deve dunque dirsi inammissibile, facendovalere motivi che sottendono la riaffermazione del dirittodi credito contributivo, non in titolarità delconcessionario, ma del solo Inps.Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Inps deduceomesso esame di fatto decisivo, ovvero il fatto che vi erastata interruzione della prescrizione dal 1999 al 2007,per avere l’Inps effettuato trattenute di pensione a caricodel condebitore solidale, socio dell’odiernoNumero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026controricorrente, destinate a soddisfare parte del creditooggetto di causa.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Inpsdeduce violazione degli artt.2943, 2946 e 1310 c.c., pernon avere la Corte d’appello considerato l’effettointerruttivo derivante dalle trattenute di pensione.I due motivi possono essere esaminati congiuntamentepoiché, sebbene diversamente rubricati, pongono lamedesima censura.Essi sono inammissibili.Nella sostanza, al di là dalla rubrica di violazione di leggedel secondo motivo, la censura s’impernia in ambedue imotivi sull’omesso esame di un fatto decisivo poichéavente effetto interruttivo della prescrizione: cioè a direle trattenute di pensione effettuate dal 1999 al 2007.Tale censura è inammissibile vertendosi in tema di c.d.doppia pronuncia conforme (art.360, co.4 c.p.c.).Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno dichiaratiinammissibili.Nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e controricorrente, le spese di litedel presente giudizio sono compensate, attesa lasopravvenienza al presente ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

S.U.n.7514/2022.L’Inps deve le spese al controricorrente secondosoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa lespese di lite del presente giudizio di cassazione tra AdERe controricorrente; condanna l’Inps al pagamento delleNumero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidateData pubblicazione 03/06/2026in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,oltre 15% per spese generali e accessori di legge;ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità dei due ricorsi, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,1931 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 673/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 93/2018 + 1;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza n.673/20, la Corte d’appello di Bolognaconfermava la pronuncia di primo grado che avevaaccolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversouna cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dalconcessionario per la riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), relativa a contributi non pagati dallasocietà di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante.Secondo la Corte d’appello era maturata la prescrizione,in quanto l’atto interruttivo del 2010 non era statonotificato a [OSCURATO:PERSONA] in proprio ma alla società, in personadi [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante e, peraltro, nonerano stati prodotti gli originali della cartella e dellarelata di notifica, ma solo una copia dell’estratto di ruolo.Numero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi.Con ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, l’Inpsimpugna la sentenza per due motivi.Resiste con controricorso, illustrato da memoria, MorelliMarco.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2291, 2312, 2495 c.c., 156c.p.c., nonché 65, co.4 d.P.R. n.600/73, per non avere laCorte d’appello considerato che la notifica della cartellaera stata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe conoscenzadell’atto, a prescindere dal dato formale dell’intestazionedella relata al legale rappresentante.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.1310 e 2943c.c., non avendo la Corte d’appello considerato che laprescrizione doveva comunque dirsi interrotta a seguitodi notifica al coobbligato solidale, anch’egli socio dellasocietà in nome collettivo, con effetti verso l’odiernocontroricorrente ai sensi dell’art.1310 c.c.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2712 e 2719 c.c., per averela Corte richiesto la produzione dell’originale dellacartella e della relata di notifica, potendo invece laregolarità della notifica essere accertata anche in forzadella produzione della copia dell’estratto di ruolo.I tre motivi possono essere trattati congiuntamente.Numero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026Essi sono inammissibili per difetto di legittimazione adimpugnare da parte di [OSCURATO:PERSONA].Tutti i motivi tendono infatti ad affermare la mancataprescrizione della pretesa contributiva, in particolarededucendo che la prescrizione fu validamente interrottanel 2010.Questa Corte a sezioni unite ([OSCURATO:PERSONA]. S.U. n.7514/2022,seguita da varie altre, tra cui v. [OSCURATO:PERSONA].n.30397/2022) hatuttavia affermato che nel caso di opposizioneall’esecuzione volta a far dichiarare l’intervenutaprescrizione del credito sottostante alla cartellaesattoriale, la legittimazione a contraddire compete alsolo ente impositore, ovvero all’Inps, quale unico titolaredella situazione sostanziale dedotta in giudizio, laddovedifetta di legittimazione passiva il concessionariomedesimo.Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, deve quidirsi che allo stesso concessionario difetta lalegittimazione attiva all’impugnazione per far valere ildiritto sostanziale, ovvero il credito contributivo che siassume non prescritto. Detta legittimazione spettasoltanto all’Inps, quale ente impositore.Il ricorso deve dunque dirsi inammissibile, facendovalere motivi che sottendono la riaffermazione del dirittodi credito contributivo, non in titolarità delconcessionario, ma del solo Inps.Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Inps deduceomesso esame di fatto decisivo, ovvero il fatto che vi erastata interruzione della prescrizione dal 1999 al 2007,per avere l’Inps effettuato trattenute di pensione a caricodel condebitore solidale, socio dell’odiernoNumero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026controricorrente, destinate a soddisfare parte del creditooggetto di causa.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Inpsdeduce violazione degli artt.2943, 2946 e 1310 c.c., pernon avere la Corte d’appello considerato l’effettointerruttivo derivante dalle trattenute di pensione.I due motivi possono essere esaminati congiuntamentepoiché, sebbene diversamente rubricati, pongono lamedesima censura.Essi sono inammissibili.Nella sostanza, al di là dalla rubrica di violazione di leggedel secondo motivo, la censura s’impernia in ambedue imotivi sull’omesso esame di un fatto decisivo poichéavente effetto interruttivo della prescrizione: cioè a direle trattenute di pensione effettuate dal 1999 al 2007.Tale censura è inammissibile vertendosi in tema di c.d.doppia pronuncia conforme (art.360, co.4 c.p.c.).Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno dichiaratiinammissibili.Nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e controricorrente, le spese di litedel presente giudizio sono compensate, attesa lasopravvenienza al presente ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. S.U.n.7514/2022.L’Inps deve le spese al controricorrente secondosoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa lespese di lite del presente giudizio di cassazione tra AdERe controricorrente; condanna l’Inps al pagamento delleNumero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidateData pubblicazione 03/06/2026in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,oltre 15% per spese generali e accessori di legge;ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità dei due ricorsi, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino
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