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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 novembre 2025

Corte di giustizia UE n. 2022/2026

ECLI:EU:T:2026:670
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici) 14 ottobre 2026 ( * ) « Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065 – Designazione di una piattaforma online di dimensioni molto grandi – Conservazione dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Eccezione di illegittimità – Articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali » Nella causa T‑134/24,

[OSCURATO:PERSONA] LTD,

con sede in Limassol (Cipro), rappresentata da T. Bosch e T. Kraul, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da L. Armati e P.-J.

Loewenthal, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, in qualità di agente, dal Parlamento europeo, rappresentato da M. Menegatti, W. Kuzmienko, E. Paladini, L. Taïeb e E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, dal Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Sitbon, N. Brzezinski, M. Moore e N. Coghlan, in qualità di agenti, e dalla

[OSCURATO:PERSONA] 19,

con sede in Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da M. Husovec, avvocato, intervenienti, IL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici), composto, al momento della deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA]-Bańczyk, E. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA] e

I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliera: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] LTD, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2023) 8844 final della [OSCURATO:PERSONA], del 20 dicembre 2023, che designa [OSCURATO:PERSONA] come una piattaforma online di dimensioni molto grandi conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti 2 La ricorrente mette a disposizione una piattaforma online di intrattenimento per adulti che consente a modelli di diffondere in diretta prestazioni pornografiche attraverso una webcam all’attenzione del pubblico (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»).

La ricorrente si limita a mettere a disposizione tale piattaforma senza produrre contenuti per essa. 3 Il 15 febbraio 2023 la ricorrente ha indicato sul suo sito [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1), il numero medio mensile di destinatari attivi nell’Unione europea (in prosieguo: il «NMM») della piattaforma [OSCURATO:PERSONA] tra settembre 2022 e febbraio 2023 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), che ammontava a 31,8 milioni. 4 Il 15 maggio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha chiesto alla ricorrente informazioni sulla metodologia da essa utilizzata per calcolare il NMM al fine di verificare l’esattezza del numero annunciato. 5 Il 31 maggio 2023 la ricorrente ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una sintesi della metodologia utilizzata, basata sui dati forniti dal servizio di analisi marketing [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

La ricorrente ha indicato di aver determinato, in un primo tempo, il numero mensile di «visitatori» di [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di riferimento, prima di calcolare la media su tale periodo di sei mesi, che ammontava a 67 010 749 visitatori al mese.

In un secondo tempo, la ricorrente ha proceduto alla «deduplicazione», operazione che consiste nell’escludere i visitatori che avevano consultato [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un dato mese sia dal loro computer sia dai loro dispositivi mobili, il che ha portato all’esclusione di 4 927 505 visitatori e a un totale, dopo la deduplicazione, di 62 083 244 visitatori unici al mese in media.

In un terzo tempo, la ricorrente ha proceduto alla «pulizia» dei dati per escludere dal numero di visitatori unici risultanti dalla deduplicazione quelli che non erano «attivi», nel senso che avevano effettuato solo una «visita di rimbalzo», vale a dire che si erano collegati a [OSCURATO:PERSONA] ma non erano stati esposti ad alcun contenuto diffuso su tale piattaforma. [OSCURATO:PERSONA] ha stimato il «tasso di rimbalzo», corrispondente alla percentuale di visite di rimbalzo, a circa il 49%.

La ricorrente ne ha dedotto che occorreva ridurre il numero di visitatori unici del 49%.

Essa ha quindi sottratto 30 304 161 a 62 083 244, per giungere a un NMM nell’Unione di 31 779

083. 6 Il 6 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha interrogato la [OSCURATO:PERSONA] sulla metodologia da essa utilizzata per stimare il numero di visitatori unici al mese e il numero di visite di rimbalzo. 7 Il 26 settembre 2023, in seguito alle risposte della [OSCURATO:PERSONA] del 25 e 26 luglio e del 1º e 5 settembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente le sue conclusioni preliminari secondo cui la piattaforma [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le condizioni per essere designata come una piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 (in prosieguo: le «conclusioni preliminari»).

Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente che essa riteneva che i dati della [OSCURATO:PERSONA] fossero sufficientemente affidabili ai fini del calcolo del NMM di [OSCURATO:PERSONA], ma che essa aveva concluso, in via provvisoria, che la metodologia della ricorrente consistente nel non contabilizzare le visite di rimbalzo era inadeguata.

Sulla base dei dati summenzionati la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato che il numero di visitatori unici dopo la deduplicazione ammontava a 62 221 379 (in prosieguo: i «dati della [OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni preliminari entro un termine di dieci giorni lavorativi, conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065. 8 Il 28 settembre 2023 la ricorrente ha accusato ricevuta delle conclusioni preliminari.

Il 2 ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di condividere le comunicazioni elettroniche scambiate con la [OSCURATO:PERSONA] nonché altri documenti menzionati nelle conclusioni preliminari. 9 Il 4 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla ricorrente copie digitali dei documenti richiesti.

Tali documenti comprendevano in particolare, in primo luogo, le risposte della [OSCURATO:PERSONA] del 25 e 26 luglio e del 1º e 5 settembre 2023, in secondo luogo, una nota per il fascicolo riguardante documenti di riferimento riuniti a sostegno delle conclusioni preliminari, che descrive i dati e la metodologia utilizzati per stimare i dati della [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, taluni file di log tecnici. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dato alla ricorrente la possibilità di beneficiare di cinque giorni supplementari per rispondere alle conclusioni preliminari. 10 Il 14 ottobre 2023 la ricorrente ha risposto alle conclusioni preliminari e ha ricordato che essa riteneva che i dati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] non potessero essere utilizzati come un indicatore esatto che consentiva di determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di sottrazione delle visite di rimbalzo o di qualsiasi altro processo adeguato di «pulizia» dei dati. 11 Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che il NMM di [OSCURATO:PERSONA] superava la soglia fissata all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, e doveva essere designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, di tale regolamento.

Conclusioni delle parti 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 13 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] 19, chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sulla persistenza dell ’ interesse ad agire della ricorrente 14 In via preliminare, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

Tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto possa, di per sé, produrre conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio al ricorrente.

Inoltre, l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA, C‑136/22 P, EU:C:2023:572, punti 43 e 44 e giurisprudenza citata). 15 La Corte ha riconosciuto che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto impugnato da quest’ultimo abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento.

Infatti, un ricorrente può conservare un interesse ad ottenere una dichiarazione di illegittimità di tale atto per il periodo nel corso del quale esso era applicabile e ha prodotto i suoi effetti, poiché una siffatta dichiarazione conserva quantomeno un interesse quale fondamento di un eventuale ricorso per responsabilità (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/BCE e a., C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, punto 41). 16 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 27 maggio 2025, la decisione C(2025) 3521 final che pone fine alla designazione di [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi e che abroga la decisione impugnata.

Dall’articolo 1 di detta decisione risulta che essa consiste in un’abrogazione della decisione impugnata, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento 2022/2065, in forza del quale gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, di detto regolamento cessano di applicarsi al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica della decisione che pone fine alla designazione di tale servizio come piattaforma online di dimensioni molto grandi.

Poiché la decisione impugnata ha avuto effetti sulla ricorrente, almeno per il periodo compreso tra il 22 aprile 2024 e il 28 settembre 2025, quest’ultima sostiene giustamente di avere un interesse persistente al suo annullamento, il che non è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nel merito 17 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha inizialmente dedotto sei motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 e del principio di buona amministrazione, il secondo, sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, il terzo, sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e del diritto di essere ascoltato, il quarto, sulla violazione del principio della certezza del diritto, il quinto, sulla violazione dell’articolo 2 TFUE, dell’articolo 20 della Carta e del principio della parità di trattamento e, il sesto, sulla violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità, quale tutelato dall’articolo 52 della Carta. 18 Il 19 novembre 2025 la ricorrente ha risposto per iscritto a un quesito posto dal Tribunale in udienza, indicando che essa rinunciava al quinto e al sesto motivo, alla luce degli insegnamenti tratti dalla sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA] (T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821).

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE 19 La ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione in quanto non espone in modo chiaro, esaustivo e inequivocabile gli elementi di fatto che hanno costituito il fondamento della sua adozione.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe solo incidentalmente ai dati che le hanno consentito di concludere che [OSCURATO:PERSONA] superava la soglia mensile media di 45 milioni di destinatari attivi nell’Unione prevista all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, senza divulgare la fonte o la metodologia utilizzata per calcolare il numero di destinatari attivi.

La decisione impugnata si concentrerebbe, al contrario, sul rigetto del NMM fornito dalla ricorrente.

Orbene, nella misura in cui la decisione impugnata è stata fondata in misura maggiore su altre informazioni disponibili ottenute indipendentemente dalla [OSCURATO:PERSONA], spettava ad essa, secondo la ricorrente, fornire spiegazioni supplementari in merito ai dati e alla metodologia utilizzati.

La ricorrente aggiunge che, anche se l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 autorizzasse la [OSCURATO:PERSONA] a utilizzare dati indipendenti, l’uso di tale facoltà comporterebbe il successivo obbligo di fornire una spiegazione chiara e fondata, in particolare quando sono coinvolti diritti fondamentali. 20 [OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della ricorrente. 21 A tale proposito, occorre rammentare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui si tratta e deve far apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

Pertanto, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63; del 22 giugno 2004, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C‑42/01, EU:C:2004:379, punto 66, e del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 79). 22 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, ai considerando da 5 a 7, la metodologia utilizzata dalla ricorrente, costituita da tre fasi (v. punto 5 supra ). 23 In secondo luogo, ai considerando da 9 a 11 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto le sue conclusioni preliminari.

In tale contesto, al considerando 10 della decisione impugnata essa ha spiegato il proprio disaccordo con l’utilizzo dell’indicatore del tasso di rimbalzo nel calcolo della ricorrente, vale a dire con la terza fase della metodologia proposta da quest’ultima.

Al considerando 11 di tale decisione essa ha effettuato un riferimento numerico ai dati della [OSCURATO:PERSONA], dopo la deduplicazione, sottolineando che tali dati erano affidabili, adottando in sostanza, i calcoli della ricorrente relativi alle prime due fasi metodologiche volte a determinare il NMM del sito [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha evidenziato il numero di 62 221 379 visitatori unici mensili durante il periodo di riferimento (dopo la deduplicazione), numero che presentava una differenza minima rispetto a quello a cui era pervenuta la ricorrente al termine della seconda fase della sua metodologia (v., a tale riguardo, anche punti da 39 a 42 infra ). 24 In terzo luogo, come risulta dai considerando da 16 a 30 di tale medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali riteneva che le osservazioni della ricorrente relative alle sue conclusioni preliminari non rimettessero in discussione queste ultime. 25 In quarto luogo, al considerando 17 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, per quanto riguarda la metodologia della ricorrente ricordata al punto 5 supra , in sostanza, che, deducendo dal solo numero di visitatori unici dopo la deduplicazione quale indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] il numero di visitatori che avevano effettuato una visita di rimbalzo, calcolato applicando il tasso di rimbalzo di cui al suddetto punto 5 supra , in fine , la ricorrente avesse artificiosamente ridotto il numero effettivo di destinatari attivi di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione.

Come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], al considerando 18 della decisione impugnata, l’indicatore dei visitatori unici della [OSCURATO:PERSONA] includeva solo i visitatori che totalizzavano un numero minimo di visite giornaliere attive nel mese di cui trattasi, al fine di evitare di includere utenti inattivi nel numero totale di visitatori unici mensili.

Le visite attive comprendevano le azioni dei visitatori, come cliccare su un link o compilare un modulo. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la metodologia di calcolo del numero di visitatori unici usata dalla [OSCURATO:PERSONA] riducesse quindi considerevolmente la possibilità che un visitatore che aveva solo un accesso marginale a un sito, come una visita di rimbalzo, fosse conteggiato come un visitatore unico.

È per questo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di non aver proceduto alla riduzione del numero di visitatori unici dopo la deduplicazione sulla base del numero di visitatori che avevano effettuato una visita di rimbalzo, come calcolato dalla ricorrente applicando il tasso di rimbalzo.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al considerando 19 della decisione impugnata, che il numero medio mensile di visitatori unici determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la deduplicazione era un indicatore più affidabile per determinare il NMM.

In tale contesto, come risulta dai considerando da 20 a 30 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto, da un lato, l’argomento della ricorrente secondo cui il tasso di rimbalzo basato sul numero di visitatori unici doveva essere superiore o uguale al tasso di rimbalzo basato sul numero di visite totali e, dall’altro, le sue affermazioni relative a una nuova fonte di dati invocata per sostenere la media di connessioni per visitatore unico su [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione.

Come risulta dai considerando 28 e 29 della decisione impugnata e dalle sue note a piè di pagina nn. da 16 a 22, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre fatto riferimento alle comunicazioni elettroniche con la [OSCURATO:PERSONA], che consentivano, in particolare, una migliore comprensione del metodo di calcolo del tasso di rimbalzo e della nozione di «visitatori unici», come utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 26 In quinto luogo, al considerando 31 della decisione impugnata, alla luce delle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la metodologia applicata dalla ricorrente per calcolare il NMM fosse intrinsecamente errata, che l’indicatore dei «visitatori unici» della [OSCURATO:PERSONA] escludesse già un’ampia percentuale delle visite di rimbalzo e che la ricorrente non avesse fornito alcun altro dato proprio o proveniente da terzi che indicasse un numero affidabile di utenti che non avevano effettuato visite di rimbalzo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi indicato di aver considerato che il numero mensile di visitatori unici determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] dopo la deduplicazione, ossia 62 621 379 visitatori unici al mese nel corso del periodo compreso tra settembre 2022 e febbraio 2023, fosse l’indicatore più affidabile di cui essa disponeva per determinare il NMM. 27 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata indica, in modo chiaro e sufficientemente preciso, sia i difetti della metodologia della ricorrente sia gli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua conclusione relativa al NMM di [OSCURATO:PERSONA]. 28 Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata è sufficiente e soddisfa i requisiti previsti dalla giurisprudenza richiamata al punto 21 supra . 29 Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 e del principio di buona amministrazione 30 La ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su dati sufficientemente attendibili e che questi ultimi si sono rivelati incoerenti e errati sul piano fattuale.

Essa precisa che, dopo l’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha corretto la sua metodologia che consentiva di stimare il numero di visitatori unici.

Essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere alla «pulizia» di detti dati al fine di correggere le imprecisioni da cui essi erano viziati.

Essa sostiene, inoltre, che tali dati non coincidono con i dati provenienti da altre fonti disponibili.

Essa ne trae la conclusione che, ritenendo erroneamente che il NMM di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione eccedesse i 45 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato sia il suo obbligo di esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie sia l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065. 31 [OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della ricorrente. – Considerazioni preliminari 32 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, la [OSCURATO:PERSONA] designa come piattaforme online di dimensioni molto grandi le piattaforme online con un NMM pari o superiore a 45 milioni.

Essa adotta tale decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, delle informazioni richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione disponibile. 33 Ai sensi dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065, un destinatario attivo di una piattaforma online è un destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online. 34 L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 prevede che, entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi, i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, laddove gli atti delegati siano stati adottati. 35 Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento 2022/2065 dispone che i fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online comunicano al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento e alla [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta.

Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la [OSCURATO:PERSONA] possono chiedere al fornitore della piattaforma online e del motore di ricerca online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. – Sull’incoerenza e l’inesattezza dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] 36 La ricorrente fa valere che i dati sui quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] sono incoerenti e errati da un punto di vista fattuale.

Essa afferma che, nei suddetti dati, alcuni Stati membri, come l’Irlanda, hanno un NMM troppo elevato per essere plausibile, mentre altri, come la Danimarca, hanno un NMM troppo debole. 37 Nel caso di specie, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sui dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione. 38 Orbene, da un lato, è giocoforza constatare che i dati della [OSCURATO:PERSONA] di cui la ricorrente rimette in discussione l’affidabilità sono quelli sui quali quest’ultima si è appunto basata per determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione tra il settembre 2022 e il febbraio 2023 e pubblicarlo sul suo sito [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro lato, occorre rilevare che, in risposta alle conclusioni preliminari, la ricorrente non ha rimesso in discussione l’affidabilità di tali dati cosicché, in assenza di contestazione esplicita, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente basarsi su tali dati senza esporre i motivi per i quali li riteneva affidabili. 39 Per quanto riguarda le differenze tra i dati della ricorrente e quelli utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 5 e 7 supra , relativamente al numero di visitatori unici dopo la deduplicazione), quest’ultima afferma di aver preso in considerazione i dati della [OSCURATO:PERSONA] per la Danimarca, mentre la ricorrente non l’aveva fatto.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale esclusione era stata dovuta al fatto che, al momento della raccolta dei dati, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito dati relativi all’audience deduplicata per la Danimarca, poiché i suoi dati per tale Stato membro comprendevano solo i visitatori unici al mese che si collegavano a [OSCURATO:PERSONA] da computer d’ufficio. 40 Su tale punto, occorre osservare che la differenza tra il NMM della ricorrente e quello della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde effettivamente al numero di visitatori unici del servizio [OSCURATO:PERSONA] quale indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Danimarca (arrotondando 138 135 visitatori unici per il periodo di riferimento), senza che tale elemento di fatto sia contestato dalla ricorrente in quanto tale.

Orbene, occorre constatare che tale differenza è minima e non ha alcuna incidenza sulla questione se la piattaforma [OSCURATO:PERSONA] abbia superato la soglia fissata all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, il che non è peraltro dedotto dalla ricorrente.

Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo a tale differenza è inconferente. 41 Del resto, la ricorrente non ha spiegato per quale ragione essa non avesse incluso i dati relativi alla Danimarca nel suo calcolo iniziale, basato sui dati della [OSCURATO:PERSONA], nonostante tali dati fossero accessibili e dovessero essere presi in considerazione alla luce della metodologia da essa stessa seguita. 42 Ne consegue che l’integrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati relativi al numero di utenti del servizio [OSCURATO:PERSONA] in Danimarca nel calcolo del NMM preso in considerazione nella decisione impugnata non è tale da rimettere in discussione la legittimità di quest’ultima. – Sulla mancata presa in considerazione dei dati della [OSCURATO:PERSONA] successivi alla decisione impugnata 43 Nella replica, la ricorrente fa valere che, successivamente all’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha corretto la sua metodologia che consentiva di stimare il numero di visitatori unici, aggiornando i suoi algoritmi e integrando «gli ultimi sviluppi delle [sue] metodologie online».

La ricorrente afferma che, applicando tali dati corretti, da essa ottenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] l’8 agosto 2024, il NMM di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di riferimento, ammonta a 37 270 950 (in prosieguo: i «dati corretti»), ossia una cifra «ben al di sotto della soglia di designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi».

La ricorrente sostiene altresì, presentando tabelle dettagliate, che le nuove cifre per Stato membro sono inferiori a quelle iniziali. 44 Ai sensi dell’ultima frase dell’articolo 33, paragrafo 4, primo comma, del regolamento 2022/2065, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] adotta [la decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini di detto regolamento] sulla base dei dati forniti dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online di cui all’articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione».

Orbene, né i dati corretti né la nuova metodologia della [OSCURATO:PERSONA] rientravano, alla data di adozione della decisione impugnata, in una di tali categorie.

Inoltre, la presa in considerazione retroattiva di tali dati nell’ambito dell’esame della legittimità di una decisione che designa una piattaforma online come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, sarebbe tale da creare una situazione di incertezza giuridica quanto alla qualificazione di una piattaforma di questo tipo, in quanto tali dati sono chiaramente connessi a un’evoluzione regolare e alla volatilità degli algoritmi a partire dai quali sono prodotti. 45 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione deve, in linea di principio, essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui tale atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenze dell’11 maggio 2017, Svezia/[OSCURATO:PERSONA], C‑562/14 P, EU:C:2017:356, punto 63 e giurisprudenza citata, e del 17 ottobre 2019, Alcogroup e Alcodis/[OSCURATO:PERSONA], C‑403/18 P, EU:C:2019:870, punto 45 e giurisprudenza citata).

Ne consegue che, in linea di principio, è esclusa la presa in considerazione, in sede di valutazione della legittimità di tale atto, di elementi successivi alla sua data di adozione. 46 Orbene, come indicato, i dati corretti di cui si avvale la ricorrente nella sua replica sono elementi successivi alla decisione impugnata, cosicché l’argomento da essa sviluppato basandosi su questi ultimi è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata. 47 In tali circostanze, si deve concludere che la decisione impugnata non è viziata da illegittimità a causa della mancata presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati corretti. – Sulla pertinenza dei dati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] 48 La ricorrente sostiene che i dati all’origine dei calcoli della [OSCURATO:PERSONA] erano solo stime e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto a una «pulizia» dei dati, in primo luogo, alla luce dell’utilizzo dei « pop-under », vale a dire pubblicità che appaiono in una finestra di un browser [OSCURATO:PERSONA] nascosta dietro quella effettivamente visionata, in secondo luogo, alla luce degli utenti che hanno utilizzato reti private virtuali (in prosieguo: le «VPN») e, in terzo luogo, alla luce delle visite di rimbalzo.

Essa aggiunge che i dati della [OSCURATO:PERSONA] non coincidevano con i dati provenienti da altre fonti disponibili. 49 Innanzitutto, occorre precisare, da un lato, per quanto riguarda gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricorrente, avrebbe dovuto tener conto, come l’utilizzo dei « pop-under » o delle VPN, che, sebbene la ricorrente affermi che gli utenti delle VPN non si trovano necessariamente nell’Unione e che le persone che avevano ricevuto « pop-under » non erano necessariamente esposte al loro contenuto, essa non ha tratto le conseguenze delle proprie affermazioni adeguando le sue cifre iniziali quando ha calcolato il NMM di [OSCURATO:PERSONA] al fine di conformarsi all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065.

Dall’altro lato, è altresì pacifico che la questione dell’utilizzo dei « pop-under » o delle VPN non era stata sollevata dalla ricorrente in risposta alle conclusioni preliminari.

In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, non avendo preso in considerazione l’utilizzo dei « pop-under » o delle VPN, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno al suo dovere di diligenza. 50 Per quanto riguarda i dati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la sua valutazione del NMM, la ricorrente non può fondatamente sostenere che essa si sarebbe basata solo su stime arbitrarie.

Infatti, come ricordato al punto 38 supra , la [OSCURATO:PERSONA], al pari della ricorrente, ha basato il suo calcolo sui dati della [OSCURATO:PERSONA]. 51 Per quanto riguarda un eventuale obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una «pulizia» dei dati tenendo conto di un tasso di rimbalzo, occorre ricordare, da un lato, che il tasso di rimbalzo rappresenta la percentuale di visite di rimbalzo che corrispondono alle visite nel corso delle quali un visitatore si collega ad un sito [OSCURATO:PERSONA] e poi lo lascia dopo aver consultato una sola pagina, senza altra forma di interazione.

Dall’altro lato, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] calcola il tasso di rimbalzo dividendo le visite di una pagina unica per il totale delle visite su un sito nel corso di un determinato periodo.

Il tasso di rimbalzo è indicato in percentuale del totale delle visite nel corso del periodo specificato. 52 Per quanto riguarda la metodologia della ricorrente per la determinazione del NMM di [OSCURATO:PERSONA], essa è stata riassunta al punto 5 supra . 53 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in sostanza, che, deducendo dal solo numero di visitatori unici dopo la deduplicazione quale indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] il numero di visitatori che avevano effettuato una visita di rimbalzo, calcolato applicando il tasso di rimbalzo, la ricorrente avesse artificiosamente ridotto il numero effettivo di destinatari attivi di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione (v. punto 25 supra ).

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che il numero medio mensile di visitatori unici determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la deduplicazione era un indicatore più affidabile per determinare il NMM. 54 Occorre precisare, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 18 della decisione impugnata, che il numero di visitatori unici stimato dalla [OSCURATO:PERSONA] includeva solo i visitatori che totalizzavano un numero minimo di visite nel corso del mese di cui trattasi, al fine di evitare di includere utenti inattivi nel numero totale di visitatori unici mensili.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, nella nota a piè di pagina n.º16 della decisione impugnata, alla comunicazione elettronica della [OSCURATO:PERSONA] del 5 settembre 2023, secondo la quale i visitatori unici di [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano a quelli che avevano visitato tale piattaforma «[q]ualche giorno alla fine del mese precedente (6 giorni), il (…) primo giorno del mese di cui si tratta (…) e qualche giorno alla fine del mese di cui si tratta (3 giorni)». 55 Analizzando i dati della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione di sapere a cosa corrispondono i termini «visite» e «visitatori» nel contesto della formula applicata per il calcolo del tasso di rimbalzo.

Essa ha altresì chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare se le visite di rimbalzo fossero già sottratte dal numero di visitatori unici comunicato ai clienti. 56 Dal messaggio di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] del 26 luglio 2023 risulta che quest’ultima ha risposto, per quanto riguarda la prima questione di cui al punto 55 supra , che effettivamente i termini «visite» e «visitatori unici» non erano intercambiabili.

Essa ha confermato che il tasso di rimbalzo era calcolato a partire dalle visite. 57 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, riferendosi ai visitatori attivi mensili (visitatori unici), che il modello prevedeva una certa correzione del calcolo, prendendo in considerazione i dati dell’inizio e della fine del periodo considerato, e tale filtraggio eliminava, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la grande maggioranza delle visite di rimbalzo, in particolare quando alcuni visitatori si sarebbero collegati inavvertitamente a [OSCURATO:PERSONA].

A tale riguardo, il dato precisato relativo ai visitatori unici, quale indicato al punto 54 supra , è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA]. 58 In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver respinto la sua metodologia, consistente nell’applicare il tasso di rimbalzo come definito dalla [OSCURATO:PERSONA] al numero di visitatori unici, dopo la deduplicazione, per il motivo che essa aveva artificiosamente ridotto il numero effettivo di destinatari attivi della [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione.

Infatti, come è già stato indicato, detta percentuale di rimbalzo è stata calcolata dividendo il numero di visite di rimbalzo per il numero totale di visite, durante un periodo predeterminato, mentre il dato «visitatori unici», come definito dalla [OSCURATO:PERSONA], comporta già, in maniera intrinseca, un filtraggio che elimina un numero significativo di visite di rimbalzo (v. punto 57 supra ). 59 Pertanto, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando 17 e 18 della decisione impugnata, l’approccio della ricorrente relativo alla determinazione del NMM per [OSCURATO:PERSONA] era ingiustificato.

Dato che la metodologia di calcolo del numero di visitatori unici mensili utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] riduceva già considerevolmente la possibilità che un visitatore che aveva solo un accesso marginale a un sito [OSCURATO:PERSONA], come una visita di rimbalzo, fosse conteggiato come un visitatore unico, l’approccio della ricorrente consisteva in una modifica della metodologia della [OSCURATO:PERSONA] che non era compatibile con gli elementi essenziali di quest’ultima e che non era idonea a produrre un risultato affidabile.

Alla luce di quanto precede, non si può neppure contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver mancato di diligenza quanto ai chiarimenti tecnici necessari presso la [OSCURATO:PERSONA] al fine di comprendere gli elementi pertinenti della metodologia utilizzata nel caso di specie dalla ricorrente, dato che essa ha contattato quest’ultima a più riprese, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, in particolare, con i messaggi di posta elettronica del 25 e 26 luglio e del 1º e 5 settembre 2023.

Risulta in modo sufficiente da tali comunicazioni elettroniche che la [OSCURATO:PERSONA] ha approfondito la sua comprensione degli elementi tecnici che erano alla base della metodologia applicata dalla ricorrente (v., altresì, punti da 54 a 58 supra ). 60 Pertanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente concluso che la metodologia della ricorrente non può essere considerata sufficientemente affidabile.

Dall’altro lato, occorre rilevare che la ricorrente non può fondatamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ridotto del 49% il numero di visitatori unici al fine di determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA]. 61 Inoltre, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere ad una riduzione della sua stima del numero di visitatori unici del sito [OSCURATO:PERSONA] corrispondente alla presa in considerazione di un tasso di rimbalzo che le spettava determinare, dai documenti del fascicolo, e in particolare dalla comunicazione elettronica della [OSCURATO:PERSONA] con la ricorrente datata 5 ottobre 2023, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che non esistevano, a sua conoscenza, mezzi tecnici che consentissero di indicare con sufficiente precisione il tasso di rimbalzo rispetto ai visitatori unici.

In una situazione del genere, alla luce dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, non spettava neppure alla [OSCURATO:PERSONA] effettuare analisi o valutazioni aggiuntive al riguardo, le quali, peraltro, non erano state effettuate o proposte dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. 62 In tali circostanze, in mancanza di dati più precisi da parte della ricorrente al riguardo, non spettava alla [OSCURATO:PERSONA] effettuare essa stessa, per la prima volta, un calcolo ipotetico, diverso da quello proposto dalla ricorrente, volto a tener conto di un tasso di rimbalzo da determinare, al fine di ridurre il numero di visitatori unici del sito [OSCURATO:PERSONA] (dopo la deduplicazione), e ciò sebbene il modo in cui questi ultimi sono stati definiti dalla [OSCURATO:PERSONA] faccia emergere chiaramente che una parte significativa delle visite di rimbalzo è già esclusa da tale numero. 63 Pertanto, la ricorrente non può fondatamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di procedere a una riduzione del numero di visitatori unici del sito [OSCURATO:PERSONA] (dopo la deduplicazione). – Sul rispetto dell’obbligo di esaminare con attenzione e imparzialità 64 Per quanto riguarda le altre affermazioni presentate dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, relativamente eterogenee, volte a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo di esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, avendo omesso di confrontare i suoi dati con dati provenienti da altre fonti generalmente accessibili, che, secondo la ricorrente, non li confermerebbero, occorre constatare che quest’ultima si riferisce ai dati provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (strumento accessibile al pubblico che indica la popolarità delle richieste di ricerca in [OSCURATO:PERSONA], per paese, nel corso del tempo) i quali rivelano che il volume di ricerche di [OSCURATO:PERSONA] è notevolmente inferiore a quello del sito [OSCURATO:PERSONA] P., una piattaforma di contenuti destinati agli adulti che sarebbe stata altresì designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale valutazione sarebbe corroborata da uno studio recente sull’uso di [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] [Office of Communications (OFCOM, Ufficio delle comunicazioni, [OSCURATO:PERSONA]), «[OSCURATO:PERSONA] 2023 Report», pag. 50 (figura 36)].

Infine, la ricorrente richiama anche i dati provenienti da un’impresa concorrente della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’impresa di analisi dei mercati SE. 65 A tale riguardo, occorre constatare, da un lato, che le diverse fonti summenzionate, generalmente accessibili, alle quali fa riferimento la ricorrente per far valere che i dati della [OSCURATO:PERSONA] erano errati, non sono state dedotte durante il procedimento amministrativo, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esaminarle e la ricorrente non può contestarle di essere venuta meno al suo dovere di diligenza al riguardo.

Dall’altro lato, in ogni caso, non si tratta di dati pertinenti in quanto non consentono di valutare l’affidabilità del metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], proposto dalla ricorrente e adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 66 Infatti, occorre rilevare che il numero di ricerche su [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul sito [OSCURATO:PERSONA] e le analisi effettuate a tale riguardo su [OSCURATO:PERSONA] non consentono di valutare il NMM di tale sito a causa delle altre vie di accesso esistenti, in particolare attraverso l’URL della pagina da visitare.

Parimenti, il confronto con siti concorrenti, come P., qualunque sia l’impresa che effettua tale confronto, non consente affatto di calcolare il NMM del sito [OSCURATO:PERSONA].

Relativamente agli elementi tratti da studi di altre imprese come la SE, non presentati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, la ricorrente non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenerne conto, mentre, del resto, detti studi erano basati su informazioni e dati diversi da quelli utilizzati dalla ricorrente. 67 Pertanto, la presente censura deve essere respinta. 68 In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere il primo motivo della ricorrente in quanto, in parte, inoperante e in parte infondato.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera, a), della Carta e del diritto di essere ascoltato 69 La ricorrente sostiene che l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 nonché la decisione impugnata che ne fa applicazione violano il suo diritto di essere ascoltata.

Essa fa valere che il termine di dieci giorni lavorativi previsto da detta disposizione e applicato nel caso di specie è, di per sé, eccessivamente breve e priva, de facto , il diritto di essere ascoltato del suo significato. 70 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] 19, contesta l’argomento della ricorrente. 71 In limine , occorre constatare che le affermazioni della ricorrente, presentate a sostegno del suo terzo motivo, rientrano in due parti distinte.

Da un lato, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui la ricorrente afferma che l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, sul quale si fonda la decisione impugnata, «viola il [suo] diritto di essere ascoltata», si deve ritenere che essa solleva un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], avendo applicato nella decisione impugnata l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 alle circostanze del caso di specie, avrebbe violato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e il suo diritto di essere ascoltata. 72 A tale riguardo, si deve ricordare che il diritto di essere ascoltato, come tutelato dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa pregiudicare i suoi interessi (v. sentenza del 2 febbraio 2022, LU/BEI, T‑536/20, non pubblicata, EU:T:2022:40, punto 55 e giurisprudenza citata). 73 Come risulta dalla giurisprudenza, l’esistenza di una violazione del diritto ad essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (sentenza del 9 febbraio 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, punto 33). 74 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065, «[q]ualora la [OSCURATO:PERSONA] fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma [di detto] paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua intenzione di designare la piattaforma online o il motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi». 75 È giocoforza constatare che, in linea generale, un termine di dieci giorni non può essere considerato insufficiente per la presentazione utile ed efficace dal punto di vista del fornitore della piattaforma interessata sulle conclusioni preliminari, tenuto conto del fatto che detto fornitore dovrebbe già aver raccolto le informazioni necessarie e aver proceduto al calcolo del NMM della sua piattaforma in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065.

In tali circostanze, il termine di dieci giorni istituito dall’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065 non viola il diritto dell’interessato di essere ascoltato.

Pertanto, l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente deve essere respinta. 76 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le critiche della ricorrente vertenti sulla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e del suo diritto di essere ascoltata a causa dell’applicazione del termine istituito dall’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065, occorre rilevare che, anche supponendo che tale termine di dieci giorni possa rivelarsi insufficiente in talune circostanze particolari, in particolare alla luce della natura e del contenuto delle informazioni invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue conclusioni preliminari, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, l’esistenza di siffatte circostanze non è dimostrata. 77 A tale proposito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha né adottato un nuovo metodo che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere e valutare nei dettagli, né basato la sua valutazione sui propri dati, che sarebbero così considerati nuovi.

Essa ha invece rifiutato l’ultima fase della metodologia applicata dalla ricorrente stessa.

Per contro, per quanto riguarda le prime due fasi di tale metodologia, essa ha basato le sue conclusioni, in sostanza, sugli stessi dati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] utilizzati dalla ricorrente ai fini del proprio calcolo. 78 Vero è che la ricorrente sostiene che un siffatto termine poteva rivelarsi troppo breve in caso di necessità di comunicare con un’impresa terza, come la [OSCURATO:PERSONA], su elementi precisi quali le definizioni dei termini utilizzati nell’ambito della metodologia applicata.

Orbene, su tale punto, da un lato, la ricorrente aveva già l’occasione, nell’ambito della pubblicazione delle informazioni relative al NMM conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065, non solo di raccogliere e valutare dati su tale argomento, ma anche di comprendere i dati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e di assicurarsi della pertinenza di questi ultimi nonché della metodologia utilizzata.

Pertanto, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva inviato le sue conclusioni preliminari, la ricorrente sarebbe stata in grado di rispondere in modo utile ed efficace, entro il termine impartito. 79 Dall’altro lato, è giocoforza constatare che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], alla ricorrente è stato concesso un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione del fascicolo (vale a dire dei documenti a sostegno delle conclusioni preliminari) per presentare osservazioni, ossia un termine complessivo di quindici giorni lavorativi per rispondere a dette conclusioni, dopo averne accusato ricezione (la ricorrente ha accusato ricezione delle conclusioni preliminari il 28 settembre 2023 e ha ottenuto l’accesso al fascicolo il 4 ottobre 2023).

La ricorrente ha risposto entro il termine.

Inoltre, in tale risposta, la ricorrente non ha formulato alcuna censura e non ha formulato alcuna riserva sul suo diritto di essere ascoltata né sull’insufficienza del termine che le era stato concesso.

Pertanto, la ricorrente non dimostra che il termine di cui disponeva era insufficiente. 80 Pertanto, occorre respingere integralmente il presente motivo in quanto infondato.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto 81 La ricorrente fa valere, in sostanza, che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 non costituisce una base giuridica valida per la decisione impugnata poiché, in assenza di un atto delegato che stabilisca una metodologia di calcolo del NMM, tale nozione di «numero medio mensile di destinatari attivi di una piattaforma online» non è sufficientemente precisa e, di conseguenza, la designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi non è sufficientemente prevedibile.

La ricorrente sostiene, a tale riguardo, che il principio della certezza del diritto deve consentire agli operatori economici interessati, come essa stessa, di identificare i loro diritti e obblighi legali nonché di pianificare e iscrivere in bilancio i loro servizi di conseguenza.

Secondo la ricorrente, non è nemmeno chiaro come determinare se un destinatario sia «unico».

Sebbene la nozione di «visitatore unico» sia comunemente utilizzata nel marketing, non esisterebbe alcun criterio tecnico che consenta di identificare tali visitatori, in particolare quando una persona accede a un servizio tramite un telefono cellulare nonché un computer d’ufficio nel corso di uno stesso mese e dovrebbe essere presa in considerazione una sola volta.

Inoltre, il regolamento di cui si tratta non prevedrebbe il grado di precisione richiesto per i dati.

Infine, l’espressione «media mensile» sarebbe imprecisa. 82 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] 19, contesta l’argomento della ricorrente. 83 Il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi sulla fondatezza dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 sollevata dalla ricorrente, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità. 84 A tale proposito, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 68, e dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 46].

Tale principio si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (v. sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 52 e giurisprudenza citata). 85 Il principio della certezza del diritto non esige però che una norma sia immune da un qualsiasi dubbio interpretativo.

Piuttosto, occorre stabilire se l’atto giuridico di cui trattasi sia viziato da un’ambiguità tale da rendere impossibile dissipare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso della disposizione (v., altresì, in tal senso, sentenza del 14 aprile 2005, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 31; conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa FCD e FMB, C‑106/14, EU:C:2015:93, paragrafo 55).

Pertanto, il principio della certezza del diritto non può essere violato per il solo motivo che il giudice dell’Unione deve ricorrere a metodi di interpretazione diversi dall’interpretazione letterale di una disposizione di portata generale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 167). 86 Inoltre, la circostanza che una disposizione non prescriva un metodo o procedimenti concreti per la sua applicazione non significa tuttavia che quest’ultima violi il principio di certezza del diritto (v. sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 43 e giurisprudenza citata).

Infatti, in una simile circostanza, spetta all’autorità o agli operatori interessati scegliere un metodo affidabile idoneo ad assicurare l’osservanza dell’obbligo derivante da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/17, EU:C:2019:76, punto 33). 87 Nella specie, occorre ricordare, innanzitutto, che la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» è definita all’articolo 3, lettera p) del regolamento 2022/2065, il quale dispone che si tratta di un «destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online».

Inoltre, si deve constatare che tale nozione è destinata ad applicarsi ad un’ampia varietà di situazioni.

Infatti, dall’articolo 3, lettera i), e dal considerando 13 del regolamento 2022/2065 risulta che la nozione di «piattaforma online» include sia reti sociali sia mercati online.

Pertanto, la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» deve potersi adattare a diversi tipi di piattaforme online che possono esporre diversi tipi di contenuti, tra cui contenuti sonori e visivi, secondo modalità diverse, ad esempio mediante l’utilizzo di un sito [OSCURATO:PERSONA] o di un’applicazione, subordinando o meno l’accesso a tali contenuti a una previa registrazione e all’apertura di un account (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA], T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821, punto 79) o, per i siti contenenti contenuti per adulti, all’obbligo di indicare, dichiarare o addirittura dimostrare l’età legale degli utenti. 88 Occorre poi ricordare che, secondo la giurisprudenza, il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisare il contenuto delle disposizioni di tale atto e fornisce elementi di interpretazione che possono chiarire la volontà del suo autore, sebbene non abbia valore giuridico vincolante e non possa essere invocato per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2024, LEA, C‑10/22, EU:C:2024:254, punto 51 e giurisprudenza citata). 89 Nella specie, il considerando 77 del regolamento 2022/2065 precisa che il calcolo del NMM, e quindi del numero di persone esposte alle informazioni ospitate da una piattaforma online, può dipendere «dalla natura del servizio e dal modo in cui i destinatari del servizio interagiscono con esso» (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA], T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821, punto 100). 90 Infine, il considerando 77 del regolamento 2022/2065 indica altresì che un destinatario può essere esposto a informazioni semplicemente «con la visualizzazione o l’ascolto» e che «l’impegno non si limita all’interazione con le informazioni cliccando, commentando, collegando, condividendo, acquistando o effettuando transazioni su una piattaforma online».

Esso aggiunge che il «concetto di destinatario attivo del servizio non coincide necessariamente con quello di utente registrato di un servizio».

Peraltro, esso specifica che il numero di destinatari attivi di un servizio dovrebbe includere tutti i singoli destinatari che lo utilizzano attivamente, in modo che un destinatario del servizio che utilizza interfacce online diverse sia, per quanto possibile, conteggiato una sola volta.

Tale considerando indica altresì che il regolamento 2022/2065 «non impone ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di effettuare un tracciamento specifico delle persone online». 91 Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il concetto di «destinatario attivo di una piattaforma online» deve essere considerato sufficientemente preciso, in particolare alla luce delle spiegazioni di cui al considerando 77 del regolamento 2022/2065, e, pertanto, prevedibile nella sua applicazione nelle circostanze del caso di specie. 92 Per quanto riguarda gli altri concetti che la ricorrente considera imprecisi, occorre rilevare che le spiegazioni contenute nel regolamento 2022/2065 ed esposte supra quanto al concetto di «destinatario attivo» offrono elementi sufficienti che consentono ai fornitori di calcolare il NMM di una piattaforma online. 93 Infatti, una lettura congiunta dell’articolo 3, lettera b), del regolamento 2022/2065 e del considerando 77 del medesimo regolamento, che prevede peraltro esplicitamente la possibilità di deduplicazione relativamente ai destinatari del servizio che utilizzano diverse interfacce online, contiene precisazioni sufficienti affinché la normativa di cui trattasi rispetti il principio della certezza del diritto al riguardo, lasciando nel contempo alle imprese interessate il compito di utilizzare mezzi tecnici e metodologici sufficientemente affidabili per sottrarre, se del caso, dati che potrebbero condurre ad un doppio, o addirittura a un multiplo calcolo degli stessi utenti, in quanto hanno avuto accesso ai servizi a partire da diversi strumenti come un computer d’ufficio, un telefono cellulare o ancora, in casi diversi da quello di specie, un’applicazione mobile. 94 Infatti, nella loro scelta di adottare un metodo affidabile, le piattaforme dispongono di un certo margine di manovra, restando inteso che esse si trovano nella posizione migliore per raccogliere e analizzare i dati pertinenti per il calcolo del NMM. 95 A tale proposito, l’esistenza di diversi metodi per calcolare il NMM delle piattaforme non è, in quanto tale, idonea a stabilire che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, letto in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto. 96 Inoltre, nella misura in cui taluni elementi rientranti nel funzionamento delle piattaforme di cui si tratta sono tecnicamente molto difficili da quantificare, non si può contestare al legislatore di non aver specificato siffatti mezzi tecnici e metodologici. 97 Occorre altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza, non è necessario che un atto legislativo fornisca esso stesso precisazioni di natura tecnica [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 160].

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che il regolamento 2022/2065 preveda la possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di adottare un atto delegato non può essere sufficiente a dimostrare che, in assenza di un siffatto atto delegato, l’ambiguità di questo regolamento sarebbe tale che la sua applicazione violerebbe il principio della certezza del diritto (sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA], T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821, punto 114). 98 Infine, in tale contesto, occorre respingere in quanto infondate le altre affermazioni della ricorrente. 99 In primo luogo, per quanto riguarda le critiche relative ai presunti obblighi contraddittori ai quali sarebbe soggetto un fornitore di servizi, vale a dire calcolare il suo NMM astenendosi al contempo da qualsiasi tracciamento esaustivo dei suoi utenti, è sufficiente constatare che non è stato dimostrato che l’asserito divieto di tracciamento avrebbe portato a un’impossibilità di effettuare una stima sufficientemente affidabile del NMM. 100 In secondo luogo, per quanto riguarda le critiche della ricorrente relative alla mancanza di chiarezza del regolamento 2022/2065 per quanto riguarda la «durata» sulla quale il NMM deve essere calcolato, l’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento impone chiaramente ai fornitori di pubblicare «informazioni relative alla media mensile dei destinatari attivi del servizio nell’Unione, calcolata come media nel corso degli ultimi sei mesi», e tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento.

Inoltre, nel caso di specie, non sembra che la ricorrente si sia sbagliata nella definizione del periodo di riferimento e la [OSCURATO:PERSONA] non ha peraltro formulato alcuna censura al riguardo. 101 In tali circostanze, si deve concludere che la ricorrente non ha fornito elementi che consentano di ritenere che le precisazioni contenute nel regolamento 2022/2065 fossero insufficienti per poter determinare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e delle specificità della piattaforma di cui trattasi, il suo NMM. 102 Ne consegue che la ricorrente non può legittimamente sostenere che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, violi il principio della certezza del diritto. 103 Di conseguenza, il quarto motivo della ricorrente deve altresì essere respinto in quanto infondato. 104 Da tutto quanto precede risulta che tutti i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente sono respinti.

Pertanto, il ricorso è interamente respinto.

Sulle spese 105 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. 106 Inoltre, in base all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

La Repubblica federale di Germania, il Parlamento e il Consiglio si faranno quindi carico delle proprie spese. 107 Infine, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 si farà carico delle proprie spese.

In applicazione di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] 19 si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] LTD si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] 19 si faranno carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA]Bańczyk [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 2026.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici) 14 ottobre 2026 ( * ) « Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065 – Designazione di una piattaforma online di dimensioni molto grandi – Conservazione dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Eccezione di illegittimità – Articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali » Nella causa T‑134/24, [OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede in Limassol (Cipro), rappresentata da T. Bosch e T. Kraul, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da L. Armati e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, in qualità di agente, dal Parlamento europeo, rappresentato da M. Menegatti, W. Kuzmienko, E. Paladini, L. Taïeb e E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, dal Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Sitbon, N. Brzezinski, M. Moore e N. Coghlan, in qualità di agenti, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 19, con sede in Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da M. Husovec, avvocato, intervenienti, IL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici), composto, al momento della deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA]-Bańczyk, E. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliera: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] LTD, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2023) 8844 final della [OSCURATO:PERSONA], del 20 dicembre 2023, che designa [OSCURATO:PERSONA] come una piattaforma online di dimensioni molto grandi conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 La ricorrente mette a disposizione una piattaforma online di intrattenimento per adulti che consente a modelli di diffondere in diretta prestazioni pornografiche attraverso una webcam all’attenzione del pubblico (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»). La ricorrente si limita a mettere a disposizione tale piattaforma senza produrre contenuti per essa. 3 Il 15 febbraio 2023 la ricorrente ha indicato sul suo sito [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1), il numero medio mensile di destinatari attivi nell’Unione europea (in prosieguo: il «NMM») della piattaforma [OSCURATO:PERSONA] tra settembre 2022 e febbraio 2023 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), che ammontava a 31,8 milioni. 4 Il 15 maggio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha chiesto alla ricorrente informazioni sulla metodologia da essa utilizzata per calcolare il NMM al fine di verificare l’esattezza del numero annunciato. 5 Il 31 maggio 2023 la ricorrente ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una sintesi della metodologia utilizzata, basata sui dati forniti dal servizio di analisi marketing [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). La ricorrente ha indicato di aver determinato, in un primo tempo, il numero mensile di «visitatori» di [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di riferimento, prima di calcolare la media su tale periodo di sei mesi, che ammontava a 67 010 749 visitatori al mese. In un secondo tempo, la ricorrente ha proceduto alla «deduplicazione», operazione che consiste nell’escludere i visitatori che avevano consultato [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un dato mese sia dal loro computer sia dai loro dispositivi mobili, il che ha portato all’esclusione di 4 927 505 visitatori e a un totale, dopo la deduplicazione, di 62 083 244 visitatori unici al mese in media. In un terzo tempo, la ricorrente ha proceduto alla «pulizia» dei dati per escludere dal numero di visitatori unici risultanti dalla deduplicazione quelli che non erano «attivi», nel senso che avevano effettuato solo una «visita di rimbalzo», vale a dire che si erano collegati a [OSCURATO:PERSONA] ma non erano stati esposti ad alcun contenuto diffuso su tale piattaforma. [OSCURATO:PERSONA] ha stimato il «tasso di rimbalzo», corrispondente alla percentuale di visite di rimbalzo, a circa il 49%. La ricorrente ne ha dedotto che occorreva ridurre il numero di visitatori unici del 49%. Essa ha quindi sottratto 30 304 161 a 62 083 244, per giungere a un NMM nell’Unione di 31 779 083. 6 Il 6 luglio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha interrogato la [OSCURATO:PERSONA] sulla metodologia da essa utilizzata per stimare il numero di visitatori unici al mese e il numero di visite di rimbalzo. 7 Il 26 settembre 2023, in seguito alle risposte della [OSCURATO:PERSONA] del 25 e 26 luglio e del 1º e 5 settembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente le sue conclusioni preliminari secondo cui la piattaforma [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le condizioni per essere designata come una piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 (in prosieguo: le «conclusioni preliminari»). Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente che essa riteneva che i dati della [OSCURATO:PERSONA] fossero sufficientemente affidabili ai fini del calcolo del NMM di [OSCURATO:PERSONA], ma che essa aveva concluso, in via provvisoria, che la metodologia della ricorrente consistente nel non contabilizzare le visite di rimbalzo era inadeguata. Sulla base dei dati summenzionati la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato che il numero di visitatori unici dopo la deduplicazione ammontava a 62 221 379 (in prosieguo: i «dati della [OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni preliminari entro un termine di dieci giorni lavorativi, conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065. 8 Il 28 settembre 2023 la ricorrente ha accusato ricevuta delle conclusioni preliminari. Il 2 ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di condividere le comunicazioni elettroniche scambiate con la [OSCURATO:PERSONA] nonché altri documenti menzionati nelle conclusioni preliminari. 9 Il 4 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla ricorrente copie digitali dei documenti richiesti. Tali documenti comprendevano in particolare, in primo luogo, le risposte della [OSCURATO:PERSONA] del 25 e 26 luglio e del 1º e 5 settembre 2023, in secondo luogo, una nota per il fascicolo riguardante documenti di riferimento riuniti a sostegno delle conclusioni preliminari, che descrive i dati e la metodologia utilizzati per stimare i dati della [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, taluni file di log tecnici. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dato alla ricorrente la possibilità di beneficiare di cinque giorni supplementari per rispondere alle conclusioni preliminari. 10 Il 14 ottobre 2023 la ricorrente ha risposto alle conclusioni preliminari e ha ricordato che essa riteneva che i dati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] non potessero essere utilizzati come un indicatore esatto che consentiva di determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di sottrazione delle visite di rimbalzo o di qualsiasi altro processo adeguato di «pulizia» dei dati. 11 Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che il NMM di [OSCURATO:PERSONA] superava la soglia fissata all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, e doveva essere designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, di tale regolamento. Conclusioni delle parti 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 13 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] 19, chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla persistenza dell ’ interesse ad agire della ricorrente 14 In via preliminare, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto possa, di per sé, produrre conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio al ricorrente. Inoltre, l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA, C‑136/22 P, EU:C:2023:572, punti 43 e 44 e giurisprudenza citata). 15 La Corte ha riconosciuto che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto impugnato da quest’ultimo abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento. Infatti, un ricorrente può conservare un interesse ad ottenere una dichiarazione di illegittimità di tale atto per il periodo nel corso del quale esso era applicabile e ha prodotto i suoi effetti, poiché una siffatta dichiarazione conserva quantomeno un interesse quale fondamento di un eventuale ricorso per responsabilità (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/BCE e a., C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, punto 41). 16 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 27 maggio 2025, la decisione C(2025) 3521 final che pone fine alla designazione di [OSCURATO:PERSONA] come piattaforma online di dimensioni molto grandi e che abroga la decisione impugnata. Dall’articolo 1 di detta decisione risulta che essa consiste in un’abrogazione della decisione impugnata, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento 2022/2065, in forza del quale gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, di detto regolamento cessano di applicarsi al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica della decisione che pone fine alla designazione di tale servizio come piattaforma online di dimensioni molto grandi. Poiché la decisione impugnata ha avuto effetti sulla ricorrente, almeno per il periodo compreso tra il 22 aprile 2024 e il 28 settembre 2025, quest’ultima sostiene giustamente di avere un interesse persistente al suo annullamento, il che non è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito 17 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha inizialmente dedotto sei motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 e del principio di buona amministrazione, il secondo, sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, il terzo, sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e del diritto di essere ascoltato, il quarto, sulla violazione del principio della certezza del diritto, il quinto, sulla violazione dell’articolo 2 TFUE, dell’articolo 20 della Carta e del principio della parità di trattamento e, il sesto, sulla violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità, quale tutelato dall’articolo 52 della Carta. 18 Il 19 novembre 2025 la ricorrente ha risposto per iscritto a un quesito posto dal Tribunale in udienza, indicando che essa rinunciava al quinto e al sesto motivo, alla luce degli insegnamenti tratti dalla sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA] (T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821). Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE 19 La ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione in quanto non espone in modo chiaro, esaustivo e inequivocabile gli elementi di fatto che hanno costituito il fondamento della sua adozione. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe solo incidentalmente ai dati che le hanno consentito di concludere che [OSCURATO:PERSONA] superava la soglia mensile media di 45 milioni di destinatari attivi nell’Unione prevista all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, senza divulgare la fonte o la metodologia utilizzata per calcolare il numero di destinatari attivi. La decisione impugnata si concentrerebbe, al contrario, sul rigetto del NMM fornito dalla ricorrente. Orbene, nella misura in cui la decisione impugnata è stata fondata in misura maggiore su altre informazioni disponibili ottenute indipendentemente dalla [OSCURATO:PERSONA], spettava ad essa, secondo la ricorrente, fornire spiegazioni supplementari in merito ai dati e alla metodologia utilizzati. La ricorrente aggiunge che, anche se l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 autorizzasse la [OSCURATO:PERSONA] a utilizzare dati indipendenti, l’uso di tale facoltà comporterebbe il successivo obbligo di fornire una spiegazione chiara e fondata, in particolare quando sono coinvolti diritti fondamentali. 20 [OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della ricorrente. 21 A tale proposito, occorre rammentare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui si tratta e deve far apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Pertanto, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63; del 22 giugno 2004, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C‑42/01, EU:C:2004:379, punto 66, e del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 79). 22 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, ai considerando da 5 a 7, la metodologia utilizzata dalla ricorrente, costituita da tre fasi (v. punto 5 supra ). 23 In secondo luogo, ai considerando da 9 a 11 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto le sue conclusioni preliminari. In tale contesto, al considerando 10 della decisione impugnata essa ha spiegato il proprio disaccordo con l’utilizzo dell’indicatore del tasso di rimbalzo nel calcolo della ricorrente, vale a dire con la terza fase della metodologia proposta da quest’ultima. Al considerando 11 di tale decisione essa ha effettuato un riferimento numerico ai dati della [OSCURATO:PERSONA], dopo la deduplicazione, sottolineando che tali dati erano affidabili, adottando in sostanza, i calcoli della ricorrente relativi alle prime due fasi metodologiche volte a determinare il NMM del sito [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha evidenziato il numero di 62 221 379 visitatori unici mensili durante il periodo di riferimento (dopo la deduplicazione), numero che presentava una differenza minima rispetto a quello a cui era pervenuta la ricorrente al termine della seconda fase della sua metodologia (v., a tale riguardo, anche punti da 39 a 42 infra ). 24 In terzo luogo, come risulta dai considerando da 16 a 30 di tale medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali riteneva che le osservazioni della ricorrente relative alle sue conclusioni preliminari non rimettessero in discussione queste ultime. 25 In quarto luogo, al considerando 17 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, per quanto riguarda la metodologia della ricorrente ricordata al punto 5 supra , in sostanza, che, deducendo dal solo numero di visitatori unici dopo la deduplicazione quale indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] il numero di visitatori che avevano effettuato una visita di rimbalzo, calcolato applicando il tasso di rimbalzo di cui al suddetto punto 5 supra , in fine , la ricorrente avesse artificiosamente ridotto il numero effettivo di destinatari attivi di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione. Come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], al considerando 18 della decisione impugnata, l’indicatore dei visitatori unici della [OSCURATO:PERSONA] includeva solo i visitatori che totalizzavano un numero minimo di visite giornaliere attive nel mese di cui trattasi, al fine di evitare di includere utenti inattivi nel numero totale di visitatori unici mensili. Le visite attive comprendevano le azioni dei visitatori, come cliccare su un link o compilare un modulo. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la metodologia di calcolo del numero di visitatori unici usata dalla [OSCURATO:PERSONA] riducesse quindi considerevolmente la possibilità che un visitatore che aveva solo un accesso marginale a un sito, come una visita di rimbalzo, fosse conteggiato come un visitatore unico. È per questo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di non aver proceduto alla riduzione del numero di visitatori unici dopo la deduplicazione sulla base del numero di visitatori che avevano effettuato una visita di rimbalzo, come calcolato dalla ricorrente applicando il tasso di rimbalzo. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al considerando 19 della decisione impugnata, che il numero medio mensile di visitatori unici determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la deduplicazione era un indicatore più affidabile per determinare il NMM. In tale contesto, come risulta dai considerando da 20 a 30 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto, da un lato, l’argomento della ricorrente secondo cui il tasso di rimbalzo basato sul numero di visitatori unici doveva essere superiore o uguale al tasso di rimbalzo basato sul numero di visite totali e, dall’altro, le sue affermazioni relative a una nuova fonte di dati invocata per sostenere la media di connessioni per visitatore unico su [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione. Come risulta dai considerando 28 e 29 della decisione impugnata e dalle sue note a piè di pagina nn. da 16 a 22, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre fatto riferimento alle comunicazioni elettroniche con la [OSCURATO:PERSONA], che consentivano, in particolare, una migliore comprensione del metodo di calcolo del tasso di rimbalzo e della nozione di «visitatori unici», come utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 26 In quinto luogo, al considerando 31 della decisione impugnata, alla luce delle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la metodologia applicata dalla ricorrente per calcolare il NMM fosse intrinsecamente errata, che l’indicatore dei «visitatori unici» della [OSCURATO:PERSONA] escludesse già un’ampia percentuale delle visite di rimbalzo e che la ricorrente non avesse fornito alcun altro dato proprio o proveniente da terzi che indicasse un numero affidabile di utenti che non avevano effettuato visite di rimbalzo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi indicato di aver considerato che il numero mensile di visitatori unici determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] dopo la deduplicazione, ossia 62 621 379 visitatori unici al mese nel corso del periodo compreso tra settembre 2022 e febbraio 2023, fosse l’indicatore più affidabile di cui essa disponeva per determinare il NMM. 27 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata indica, in modo chiaro e sufficientemente preciso, sia i difetti della metodologia della ricorrente sia gli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua conclusione relativa al NMM di [OSCURATO:PERSONA]. 28 Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata è sufficiente e soddisfa i requisiti previsti dalla giurisprudenza richiamata al punto 21 supra . 29 Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato. Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 e del principio di buona amministrazione 30 La ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su dati sufficientemente attendibili e che questi ultimi si sono rivelati incoerenti e errati sul piano fattuale. Essa precisa che, dopo l’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha corretto la sua metodologia che consentiva di stimare il numero di visitatori unici. Essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere alla «pulizia» di detti dati al fine di correggere le imprecisioni da cui essi erano viziati. Essa sostiene, inoltre, che tali dati non coincidono con i dati provenienti da altre fonti disponibili. Essa ne trae la conclusione che, ritenendo erroneamente che il NMM di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione eccedesse i 45 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato sia il suo obbligo di esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie sia l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065. 31 [OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della ricorrente. – Considerazioni preliminari 32 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, la [OSCURATO:PERSONA] designa come piattaforme online di dimensioni molto grandi le piattaforme online con un NMM pari o superiore a 45 milioni. Essa adotta tale decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, delle informazioni richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione disponibile. 33 Ai sensi dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065, un destinatario attivo di una piattaforma online è un destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online. 34 L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 prevede che, entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi, i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, laddove gli atti delegati siano stati adottati. 35 Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento 2022/2065 dispone che i fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online comunicano al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento e alla [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la [OSCURATO:PERSONA] possono chiedere al fornitore della piattaforma online e del motore di ricerca online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. – Sull’incoerenza e l’inesattezza dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] 36 La ricorrente fa valere che i dati sui quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] sono incoerenti e errati da un punto di vista fattuale. Essa afferma che, nei suddetti dati, alcuni Stati membri, come l’Irlanda, hanno un NMM troppo elevato per essere plausibile, mentre altri, come la Danimarca, hanno un NMM troppo debole. 37 Nel caso di specie, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sui dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione. 38 Orbene, da un lato, è giocoforza constatare che i dati della [OSCURATO:PERSONA] di cui la ricorrente rimette in discussione l’affidabilità sono quelli sui quali quest’ultima si è appunto basata per determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione tra il settembre 2022 e il febbraio 2023 e pubblicarlo sul suo sito [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, occorre rilevare che, in risposta alle conclusioni preliminari, la ricorrente non ha rimesso in discussione l’affidabilità di tali dati cosicché, in assenza di contestazione esplicita, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente basarsi su tali dati senza esporre i motivi per i quali li riteneva affidabili. 39 Per quanto riguarda le differenze tra i dati della ricorrente e quelli utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 5 e 7 supra , relativamente al numero di visitatori unici dopo la deduplicazione), quest’ultima afferma di aver preso in considerazione i dati della [OSCURATO:PERSONA] per la Danimarca, mentre la ricorrente non l’aveva fatto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale esclusione era stata dovuta al fatto che, al momento della raccolta dei dati, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito dati relativi all’audience deduplicata per la Danimarca, poiché i suoi dati per tale Stato membro comprendevano solo i visitatori unici al mese che si collegavano a [OSCURATO:PERSONA] da computer d’ufficio. 40 Su tale punto, occorre osservare che la differenza tra il NMM della ricorrente e quello della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde effettivamente al numero di visitatori unici del servizio [OSCURATO:PERSONA] quale indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Danimarca (arrotondando 138 135 visitatori unici per il periodo di riferimento), senza che tale elemento di fatto sia contestato dalla ricorrente in quanto tale. Orbene, occorre constatare che tale differenza è minima e non ha alcuna incidenza sulla questione se la piattaforma [OSCURATO:PERSONA] abbia superato la soglia fissata all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, il che non è peraltro dedotto dalla ricorrente. Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo a tale differenza è inconferente. 41 Del resto, la ricorrente non ha spiegato per quale ragione essa non avesse incluso i dati relativi alla Danimarca nel suo calcolo iniziale, basato sui dati della [OSCURATO:PERSONA], nonostante tali dati fossero accessibili e dovessero essere presi in considerazione alla luce della metodologia da essa stessa seguita. 42 Ne consegue che l’integrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati relativi al numero di utenti del servizio [OSCURATO:PERSONA] in Danimarca nel calcolo del NMM preso in considerazione nella decisione impugnata non è tale da rimettere in discussione la legittimità di quest’ultima. – Sulla mancata presa in considerazione dei dati della [OSCURATO:PERSONA] successivi alla decisione impugnata 43 Nella replica, la ricorrente fa valere che, successivamente all’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha corretto la sua metodologia che consentiva di stimare il numero di visitatori unici, aggiornando i suoi algoritmi e integrando «gli ultimi sviluppi delle [sue] metodologie online». La ricorrente afferma che, applicando tali dati corretti, da essa ottenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] l’8 agosto 2024, il NMM di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di riferimento, ammonta a 37 270 950 (in prosieguo: i «dati corretti»), ossia una cifra «ben al di sotto della soglia di designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi». La ricorrente sostiene altresì, presentando tabelle dettagliate, che le nuove cifre per Stato membro sono inferiori a quelle iniziali. 44 Ai sensi dell’ultima frase dell’articolo 33, paragrafo 4, primo comma, del regolamento 2022/2065, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] adotta [la decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini di detto regolamento] sulla base dei dati forniti dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online di cui all’articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione». Orbene, né i dati corretti né la nuova metodologia della [OSCURATO:PERSONA] rientravano, alla data di adozione della decisione impugnata, in una di tali categorie. Inoltre, la presa in considerazione retroattiva di tali dati nell’ambito dell’esame della legittimità di una decisione che designa una piattaforma online come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, sarebbe tale da creare una situazione di incertezza giuridica quanto alla qualificazione di una piattaforma di questo tipo, in quanto tali dati sono chiaramente connessi a un’evoluzione regolare e alla volatilità degli algoritmi a partire dai quali sono prodotti. 45 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione deve, in linea di principio, essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui tale atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenze dell’11 maggio 2017, Svezia/[OSCURATO:PERSONA], C‑562/14 P, EU:C:2017:356, punto 63 e giurisprudenza citata, e del 17 ottobre 2019, Alcogroup e Alcodis/[OSCURATO:PERSONA], C‑403/18 P, EU:C:2019:870, punto 45 e giurisprudenza citata). Ne consegue che, in linea di principio, è esclusa la presa in considerazione, in sede di valutazione della legittimità di tale atto, di elementi successivi alla sua data di adozione. 46 Orbene, come indicato, i dati corretti di cui si avvale la ricorrente nella sua replica sono elementi successivi alla decisione impugnata, cosicché l’argomento da essa sviluppato basandosi su questi ultimi è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata. 47 In tali circostanze, si deve concludere che la decisione impugnata non è viziata da illegittimità a causa della mancata presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati corretti. – Sulla pertinenza dei dati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] 48 La ricorrente sostiene che i dati all’origine dei calcoli della [OSCURATO:PERSONA] erano solo stime e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto a una «pulizia» dei dati, in primo luogo, alla luce dell’utilizzo dei « pop-under », vale a dire pubblicità che appaiono in una finestra di un browser [OSCURATO:PERSONA] nascosta dietro quella effettivamente visionata, in secondo luogo, alla luce degli utenti che hanno utilizzato reti private virtuali (in prosieguo: le «VPN») e, in terzo luogo, alla luce delle visite di rimbalzo. Essa aggiunge che i dati della [OSCURATO:PERSONA] non coincidevano con i dati provenienti da altre fonti disponibili. 49 Innanzitutto, occorre precisare, da un lato, per quanto riguarda gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricorrente, avrebbe dovuto tener conto, come l’utilizzo dei « pop-under » o delle VPN, che, sebbene la ricorrente affermi che gli utenti delle VPN non si trovano necessariamente nell’Unione e che le persone che avevano ricevuto « pop-under » non erano necessariamente esposte al loro contenuto, essa non ha tratto le conseguenze delle proprie affermazioni adeguando le sue cifre iniziali quando ha calcolato il NMM di [OSCURATO:PERSONA] al fine di conformarsi all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065. Dall’altro lato, è altresì pacifico che la questione dell’utilizzo dei « pop-under » o delle VPN non era stata sollevata dalla ricorrente in risposta alle conclusioni preliminari. In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, non avendo preso in considerazione l’utilizzo dei « pop-under » o delle VPN, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno al suo dovere di diligenza. 50 Per quanto riguarda i dati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la sua valutazione del NMM, la ricorrente non può fondatamente sostenere che essa si sarebbe basata solo su stime arbitrarie. Infatti, come ricordato al punto 38 supra , la [OSCURATO:PERSONA], al pari della ricorrente, ha basato il suo calcolo sui dati della [OSCURATO:PERSONA]. 51 Per quanto riguarda un eventuale obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una «pulizia» dei dati tenendo conto di un tasso di rimbalzo, occorre ricordare, da un lato, che il tasso di rimbalzo rappresenta la percentuale di visite di rimbalzo che corrispondono alle visite nel corso delle quali un visitatore si collega ad un sito [OSCURATO:PERSONA] e poi lo lascia dopo aver consultato una sola pagina, senza altra forma di interazione. Dall’altro lato, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] calcola il tasso di rimbalzo dividendo le visite di una pagina unica per il totale delle visite su un sito nel corso di un determinato periodo. Il tasso di rimbalzo è indicato in percentuale del totale delle visite nel corso del periodo specificato. 52 Per quanto riguarda la metodologia della ricorrente per la determinazione del NMM di [OSCURATO:PERSONA], essa è stata riassunta al punto 5 supra . 53 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in sostanza, che, deducendo dal solo numero di visitatori unici dopo la deduplicazione quale indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] il numero di visitatori che avevano effettuato una visita di rimbalzo, calcolato applicando il tasso di rimbalzo, la ricorrente avesse artificiosamente ridotto il numero effettivo di destinatari attivi di [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione (v. punto 25 supra ). Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che il numero medio mensile di visitatori unici determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la deduplicazione era un indicatore più affidabile per determinare il NMM. 54 Occorre precisare, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 18 della decisione impugnata, che il numero di visitatori unici stimato dalla [OSCURATO:PERSONA] includeva solo i visitatori che totalizzavano un numero minimo di visite nel corso del mese di cui trattasi, al fine di evitare di includere utenti inattivi nel numero totale di visitatori unici mensili. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, nella nota a piè di pagina n.º16 della decisione impugnata, alla comunicazione elettronica della [OSCURATO:PERSONA] del 5 settembre 2023, secondo la quale i visitatori unici di [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano a quelli che avevano visitato tale piattaforma «[q]ualche giorno alla fine del mese precedente (6 giorni), il (…) primo giorno del mese di cui si tratta (…) e qualche giorno alla fine del mese di cui si tratta (3 giorni)». 55 Analizzando i dati della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione di sapere a cosa corrispondono i termini «visite» e «visitatori» nel contesto della formula applicata per il calcolo del tasso di rimbalzo. Essa ha altresì chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare se le visite di rimbalzo fossero già sottratte dal numero di visitatori unici comunicato ai clienti. 56 Dal messaggio di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] del 26 luglio 2023 risulta che quest’ultima ha risposto, per quanto riguarda la prima questione di cui al punto 55 supra , che effettivamente i termini «visite» e «visitatori unici» non erano intercambiabili. Essa ha confermato che il tasso di rimbalzo era calcolato a partire dalle visite. 57 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, riferendosi ai visitatori attivi mensili (visitatori unici), che il modello prevedeva una certa correzione del calcolo, prendendo in considerazione i dati dell’inizio e della fine del periodo considerato, e tale filtraggio eliminava, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la grande maggioranza delle visite di rimbalzo, in particolare quando alcuni visitatori si sarebbero collegati inavvertitamente a [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, il dato precisato relativo ai visitatori unici, quale indicato al punto 54 supra , è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA]. 58 In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver respinto la sua metodologia, consistente nell’applicare il tasso di rimbalzo come definito dalla [OSCURATO:PERSONA] al numero di visitatori unici, dopo la deduplicazione, per il motivo che essa aveva artificiosamente ridotto il numero effettivo di destinatari attivi della [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione. Infatti, come è già stato indicato, detta percentuale di rimbalzo è stata calcolata dividendo il numero di visite di rimbalzo per il numero totale di visite, durante un periodo predeterminato, mentre il dato «visitatori unici», come definito dalla [OSCURATO:PERSONA], comporta già, in maniera intrinseca, un filtraggio che elimina un numero significativo di visite di rimbalzo (v. punto 57 supra ). 59 Pertanto, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando 17 e 18 della decisione impugnata, l’approccio della ricorrente relativo alla determinazione del NMM per [OSCURATO:PERSONA] era ingiustificato. Dato che la metodologia di calcolo del numero di visitatori unici mensili utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] riduceva già considerevolmente la possibilità che un visitatore che aveva solo un accesso marginale a un sito [OSCURATO:PERSONA], come una visita di rimbalzo, fosse conteggiato come un visitatore unico, l’approccio della ricorrente consisteva in una modifica della metodologia della [OSCURATO:PERSONA] che non era compatibile con gli elementi essenziali di quest’ultima e che non era idonea a produrre un risultato affidabile. Alla luce di quanto precede, non si può neppure contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver mancato di diligenza quanto ai chiarimenti tecnici necessari presso la [OSCURATO:PERSONA] al fine di comprendere gli elementi pertinenti della metodologia utilizzata nel caso di specie dalla ricorrente, dato che essa ha contattato quest’ultima a più riprese, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, in particolare, con i messaggi di posta elettronica del 25 e 26 luglio e del 1º e 5 settembre 2023. Risulta in modo sufficiente da tali comunicazioni elettroniche che la [OSCURATO:PERSONA] ha approfondito la sua comprensione degli elementi tecnici che erano alla base della metodologia applicata dalla ricorrente (v., altresì, punti da 54 a 58 supra ). 60 Pertanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente concluso che la metodologia della ricorrente non può essere considerata sufficientemente affidabile. Dall’altro lato, occorre rilevare che la ricorrente non può fondatamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ridotto del 49% il numero di visitatori unici al fine di determinare il NMM di [OSCURATO:PERSONA]. 61 Inoltre, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere ad una riduzione della sua stima del numero di visitatori unici del sito [OSCURATO:PERSONA] corrispondente alla presa in considerazione di un tasso di rimbalzo che le spettava determinare, dai documenti del fascicolo, e in particolare dalla comunicazione elettronica della [OSCURATO:PERSONA] con la ricorrente datata 5 ottobre 2023, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che non esistevano, a sua conoscenza, mezzi tecnici che consentissero di indicare con sufficiente precisione il tasso di rimbalzo rispetto ai visitatori unici. In una situazione del genere, alla luce dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, non spettava neppure alla [OSCURATO:PERSONA] effettuare analisi o valutazioni aggiuntive al riguardo, le quali, peraltro, non erano state effettuate o proposte dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. 62 In tali circostanze, in mancanza di dati più precisi da parte della ricorrente al riguardo, non spettava alla [OSCURATO:PERSONA] effettuare essa stessa, per la prima volta, un calcolo ipotetico, diverso da quello proposto dalla ricorrente, volto a tener conto di un tasso di rimbalzo da determinare, al fine di ridurre il numero di visitatori unici del sito [OSCURATO:PERSONA] (dopo la deduplicazione), e ciò sebbene il modo in cui questi ultimi sono stati definiti dalla [OSCURATO:PERSONA] faccia emergere chiaramente che una parte significativa delle visite di rimbalzo è già esclusa da tale numero. 63 Pertanto, la ricorrente non può fondatamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di procedere a una riduzione del numero di visitatori unici del sito [OSCURATO:PERSONA] (dopo la deduplicazione). – Sul rispetto dell’obbligo di esaminare con attenzione e imparzialità 64 Per quanto riguarda le altre affermazioni presentate dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, relativamente eterogenee, volte a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo di esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, avendo omesso di confrontare i suoi dati con dati provenienti da altre fonti generalmente accessibili, che, secondo la ricorrente, non li confermerebbero, occorre constatare che quest’ultima si riferisce ai dati provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (strumento accessibile al pubblico che indica la popolarità delle richieste di ricerca in [OSCURATO:PERSONA], per paese, nel corso del tempo) i quali rivelano che il volume di ricerche di [OSCURATO:PERSONA] è notevolmente inferiore a quello del sito [OSCURATO:PERSONA] P., una piattaforma di contenuti destinati agli adulti che sarebbe stata altresì designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione sarebbe corroborata da uno studio recente sull’uso di [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] [Office of Communications (OFCOM, Ufficio delle comunicazioni, [OSCURATO:PERSONA]), «[OSCURATO:PERSONA] 2023 Report», pag. 50 (figura 36)]. Infine, la ricorrente richiama anche i dati provenienti da un’impresa concorrente della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’impresa di analisi dei mercati SE. 65 A tale riguardo, occorre constatare, da un lato, che le diverse fonti summenzionate, generalmente accessibili, alle quali fa riferimento la ricorrente per far valere che i dati della [OSCURATO:PERSONA] erano errati, non sono state dedotte durante il procedimento amministrativo, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esaminarle e la ricorrente non può contestarle di essere venuta meno al suo dovere di diligenza al riguardo. Dall’altro lato, in ogni caso, non si tratta di dati pertinenti in quanto non consentono di valutare l’affidabilità del metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], proposto dalla ricorrente e adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 66 Infatti, occorre rilevare che il numero di ricerche su [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul sito [OSCURATO:PERSONA] e le analisi effettuate a tale riguardo su [OSCURATO:PERSONA] non consentono di valutare il NMM di tale sito a causa delle altre vie di accesso esistenti, in particolare attraverso l’URL della pagina da visitare. Parimenti, il confronto con siti concorrenti, come P., qualunque sia l’impresa che effettua tale confronto, non consente affatto di calcolare il NMM del sito [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente agli elementi tratti da studi di altre imprese come la SE, non presentati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, la ricorrente non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenerne conto, mentre, del resto, detti studi erano basati su informazioni e dati diversi da quelli utilizzati dalla ricorrente. 67 Pertanto, la presente censura deve essere respinta. 68 In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere il primo motivo della ricorrente in quanto, in parte, inoperante e in parte infondato. Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera, a), della Carta e del diritto di essere ascoltato 69 La ricorrente sostiene che l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 nonché la decisione impugnata che ne fa applicazione violano il suo diritto di essere ascoltata. Essa fa valere che il termine di dieci giorni lavorativi previsto da detta disposizione e applicato nel caso di specie è, di per sé, eccessivamente breve e priva, de facto , il diritto di essere ascoltato del suo significato. 70 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] 19, contesta l’argomento della ricorrente. 71 In limine , occorre constatare che le affermazioni della ricorrente, presentate a sostegno del suo terzo motivo, rientrano in due parti distinte. Da un lato, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui la ricorrente afferma che l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, sul quale si fonda la decisione impugnata, «viola il [suo] diritto di essere ascoltata», si deve ritenere che essa solleva un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], avendo applicato nella decisione impugnata l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 alle circostanze del caso di specie, avrebbe violato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e il suo diritto di essere ascoltata. 72 A tale riguardo, si deve ricordare che il diritto di essere ascoltato, come tutelato dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa pregiudicare i suoi interessi (v. sentenza del 2 febbraio 2022, LU/BEI, T‑536/20, non pubblicata, EU:T:2022:40, punto 55 e giurisprudenza citata). 73 Come risulta dalla giurisprudenza, l’esistenza di una violazione del diritto ad essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (sentenza del 9 febbraio 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, punto 33). 74 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065, «[q]ualora la [OSCURATO:PERSONA] fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma [di detto] paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua intenzione di designare la piattaforma online o il motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi». 75 È giocoforza constatare che, in linea generale, un termine di dieci giorni non può essere considerato insufficiente per la presentazione utile ed efficace dal punto di vista del fornitore della piattaforma interessata sulle conclusioni preliminari, tenuto conto del fatto che detto fornitore dovrebbe già aver raccolto le informazioni necessarie e aver proceduto al calcolo del NMM della sua piattaforma in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065. In tali circostanze, il termine di dieci giorni istituito dall’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065 non viola il diritto dell’interessato di essere ascoltato. Pertanto, l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente deve essere respinta. 76 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le critiche della ricorrente vertenti sulla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e del suo diritto di essere ascoltata a causa dell’applicazione del termine istituito dall’articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 2022/2065, occorre rilevare che, anche supponendo che tale termine di dieci giorni possa rivelarsi insufficiente in talune circostanze particolari, in particolare alla luce della natura e del contenuto delle informazioni invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue conclusioni preliminari, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, l’esistenza di siffatte circostanze non è dimostrata. 77 A tale proposito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha né adottato un nuovo metodo che la ricorrente avrebbe dovuto comprendere e valutare nei dettagli, né basato la sua valutazione sui propri dati, che sarebbero così considerati nuovi. Essa ha invece rifiutato l’ultima fase della metodologia applicata dalla ricorrente stessa. Per contro, per quanto riguarda le prime due fasi di tale metodologia, essa ha basato le sue conclusioni, in sostanza, sugli stessi dati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] utilizzati dalla ricorrente ai fini del proprio calcolo. 78 Vero è che la ricorrente sostiene che un siffatto termine poteva rivelarsi troppo breve in caso di necessità di comunicare con un’impresa terza, come la [OSCURATO:PERSONA], su elementi precisi quali le definizioni dei termini utilizzati nell’ambito della metodologia applicata. Orbene, su tale punto, da un lato, la ricorrente aveva già l’occasione, nell’ambito della pubblicazione delle informazioni relative al NMM conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065, non solo di raccogliere e valutare dati su tale argomento, ma anche di comprendere i dati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e di assicurarsi della pertinenza di questi ultimi nonché della metodologia utilizzata. Pertanto, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva inviato le sue conclusioni preliminari, la ricorrente sarebbe stata in grado di rispondere in modo utile ed efficace, entro il termine impartito. 79 Dall’altro lato, è giocoforza constatare che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], alla ricorrente è stato concesso un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione del fascicolo (vale a dire dei documenti a sostegno delle conclusioni preliminari) per presentare osservazioni, ossia un termine complessivo di quindici giorni lavorativi per rispondere a dette conclusioni, dopo averne accusato ricezione (la ricorrente ha accusato ricezione delle conclusioni preliminari il 28 settembre 2023 e ha ottenuto l’accesso al fascicolo il 4 ottobre 2023). La ricorrente ha risposto entro il termine. Inoltre, in tale risposta, la ricorrente non ha formulato alcuna censura e non ha formulato alcuna riserva sul suo diritto di essere ascoltata né sull’insufficienza del termine che le era stato concesso. Pertanto, la ricorrente non dimostra che il termine di cui disponeva era insufficiente. 80 Pertanto, occorre respingere integralmente il presente motivo in quanto infondato. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto 81 La ricorrente fa valere, in sostanza, che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 non costituisce una base giuridica valida per la decisione impugnata poiché, in assenza di un atto delegato che stabilisca una metodologia di calcolo del NMM, tale nozione di «numero medio mensile di destinatari attivi di una piattaforma online» non è sufficientemente precisa e, di conseguenza, la designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi non è sufficientemente prevedibile. La ricorrente sostiene, a tale riguardo, che il principio della certezza del diritto deve consentire agli operatori economici interessati, come essa stessa, di identificare i loro diritti e obblighi legali nonché di pianificare e iscrivere in bilancio i loro servizi di conseguenza. Secondo la ricorrente, non è nemmeno chiaro come determinare se un destinatario sia «unico». Sebbene la nozione di «visitatore unico» sia comunemente utilizzata nel marketing, non esisterebbe alcun criterio tecnico che consenta di identificare tali visitatori, in particolare quando una persona accede a un servizio tramite un telefono cellulare nonché un computer d’ufficio nel corso di uno stesso mese e dovrebbe essere presa in considerazione una sola volta. Inoltre, il regolamento di cui si tratta non prevedrebbe il grado di precisione richiesto per i dati. Infine, l’espressione «media mensile» sarebbe imprecisa. 82 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] 19, contesta l’argomento della ricorrente. 83 Il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi sulla fondatezza dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 sollevata dalla ricorrente, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità. 84 A tale proposito, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 68, e dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 46]. Tale principio si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (v. sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 52 e giurisprudenza citata). 85 Il principio della certezza del diritto non esige però che una norma sia immune da un qualsiasi dubbio interpretativo. Piuttosto, occorre stabilire se l’atto giuridico di cui trattasi sia viziato da un’ambiguità tale da rendere impossibile dissipare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso della disposizione (v., altresì, in tal senso, sentenza del 14 aprile 2005, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 31; conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa FCD e FMB, C‑106/14, EU:C:2015:93, paragrafo 55). Pertanto, il principio della certezza del diritto non può essere violato per il solo motivo che il giudice dell’Unione deve ricorrere a metodi di interpretazione diversi dall’interpretazione letterale di una disposizione di portata generale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 167). 86 Inoltre, la circostanza che una disposizione non prescriva un metodo o procedimenti concreti per la sua applicazione non significa tuttavia che quest’ultima violi il principio di certezza del diritto (v. sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 43 e giurisprudenza citata). Infatti, in una simile circostanza, spetta all’autorità o agli operatori interessati scegliere un metodo affidabile idoneo ad assicurare l’osservanza dell’obbligo derivante da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑220/17, EU:C:2019:76, punto 33). 87 Nella specie, occorre ricordare, innanzitutto, che la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» è definita all’articolo 3, lettera p) del regolamento 2022/2065, il quale dispone che si tratta di un «destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online». Inoltre, si deve constatare che tale nozione è destinata ad applicarsi ad un’ampia varietà di situazioni. Infatti, dall’articolo 3, lettera i), e dal considerando 13 del regolamento 2022/2065 risulta che la nozione di «piattaforma online» include sia reti sociali sia mercati online. Pertanto, la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» deve potersi adattare a diversi tipi di piattaforme online che possono esporre diversi tipi di contenuti, tra cui contenuti sonori e visivi, secondo modalità diverse, ad esempio mediante l’utilizzo di un sito [OSCURATO:PERSONA] o di un’applicazione, subordinando o meno l’accesso a tali contenuti a una previa registrazione e all’apertura di un account (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA], T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821, punto 79) o, per i siti contenenti contenuti per adulti, all’obbligo di indicare, dichiarare o addirittura dimostrare l’età legale degli utenti. 88 Occorre poi ricordare che, secondo la giurisprudenza, il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisare il contenuto delle disposizioni di tale atto e fornisce elementi di interpretazione che possono chiarire la volontà del suo autore, sebbene non abbia valore giuridico vincolante e non possa essere invocato per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2024, LEA, C‑10/22, EU:C:2024:254, punto 51 e giurisprudenza citata). 89 Nella specie, il considerando 77 del regolamento 2022/2065 precisa che il calcolo del NMM, e quindi del numero di persone esposte alle informazioni ospitate da una piattaforma online, può dipendere «dalla natura del servizio e dal modo in cui i destinatari del servizio interagiscono con esso» (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA], T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821, punto 100). 90 Infine, il considerando 77 del regolamento 2022/2065 indica altresì che un destinatario può essere esposto a informazioni semplicemente «con la visualizzazione o l’ascolto» e che «l’impegno non si limita all’interazione con le informazioni cliccando, commentando, collegando, condividendo, acquistando o effettuando transazioni su una piattaforma online». Esso aggiunge che il «concetto di destinatario attivo del servizio non coincide necessariamente con quello di utente registrato di un servizio». Peraltro, esso specifica che il numero di destinatari attivi di un servizio dovrebbe includere tutti i singoli destinatari che lo utilizzano attivamente, in modo che un destinatario del servizio che utilizza interfacce online diverse sia, per quanto possibile, conteggiato una sola volta. Tale considerando indica altresì che il regolamento 2022/2065 «non impone ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di effettuare un tracciamento specifico delle persone online». 91 Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il concetto di «destinatario attivo di una piattaforma online» deve essere considerato sufficientemente preciso, in particolare alla luce delle spiegazioni di cui al considerando 77 del regolamento 2022/2065, e, pertanto, prevedibile nella sua applicazione nelle circostanze del caso di specie. 92 Per quanto riguarda gli altri concetti che la ricorrente considera imprecisi, occorre rilevare che le spiegazioni contenute nel regolamento 2022/2065 ed esposte supra quanto al concetto di «destinatario attivo» offrono elementi sufficienti che consentono ai fornitori di calcolare il NMM di una piattaforma online. 93 Infatti, una lettura congiunta dell’articolo 3, lettera b), del regolamento 2022/2065 e del considerando 77 del medesimo regolamento, che prevede peraltro esplicitamente la possibilità di deduplicazione relativamente ai destinatari del servizio che utilizzano diverse interfacce online, contiene precisazioni sufficienti affinché la normativa di cui trattasi rispetti il principio della certezza del diritto al riguardo, lasciando nel contempo alle imprese interessate il compito di utilizzare mezzi tecnici e metodologici sufficientemente affidabili per sottrarre, se del caso, dati che potrebbero condurre ad un doppio, o addirittura a un multiplo calcolo degli stessi utenti, in quanto hanno avuto accesso ai servizi a partire da diversi strumenti come un computer d’ufficio, un telefono cellulare o ancora, in casi diversi da quello di specie, un’applicazione mobile. 94 Infatti, nella loro scelta di adottare un metodo affidabile, le piattaforme dispongono di un certo margine di manovra, restando inteso che esse si trovano nella posizione migliore per raccogliere e analizzare i dati pertinenti per il calcolo del NMM. 95 A tale proposito, l’esistenza di diversi metodi per calcolare il NMM delle piattaforme non è, in quanto tale, idonea a stabilire che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, letto in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto. 96 Inoltre, nella misura in cui taluni elementi rientranti nel funzionamento delle piattaforme di cui si tratta sono tecnicamente molto difficili da quantificare, non si può contestare al legislatore di non aver specificato siffatti mezzi tecnici e metodologici. 97 Occorre altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza, non è necessario che un atto legislativo fornisca esso stesso precisazioni di natura tecnica [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 160]. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che il regolamento 2022/2065 preveda la possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di adottare un atto delegato non può essere sufficiente a dimostrare che, in assenza di un siffatto atto delegato, l’ambiguità di questo regolamento sarebbe tale che la sua applicazione violerebbe il principio della certezza del diritto (sentenza del 3 settembre 2025, Zalando/[OSCURATO:PERSONA], T‑348/23, con impugnazione pendente, EU:T:2025:821, punto 114). 98 Infine, in tale contesto, occorre respingere in quanto infondate le altre affermazioni della ricorrente. 99 In primo luogo, per quanto riguarda le critiche relative ai presunti obblighi contraddittori ai quali sarebbe soggetto un fornitore di servizi, vale a dire calcolare il suo NMM astenendosi al contempo da qualsiasi tracciamento esaustivo dei suoi utenti, è sufficiente constatare che non è stato dimostrato che l’asserito divieto di tracciamento avrebbe portato a un’impossibilità di effettuare una stima sufficientemente affidabile del NMM. 100 In secondo luogo, per quanto riguarda le critiche della ricorrente relative alla mancanza di chiarezza del regolamento 2022/2065 per quanto riguarda la «durata» sulla quale il NMM deve essere calcolato, l’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento impone chiaramente ai fornitori di pubblicare «informazioni relative alla media mensile dei destinatari attivi del servizio nell’Unione, calcolata come media nel corso degli ultimi sei mesi», e tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento. Inoltre, nel caso di specie, non sembra che la ricorrente si sia sbagliata nella definizione del periodo di riferimento e la [OSCURATO:PERSONA] non ha peraltro formulato alcuna censura al riguardo. 101 In tali circostanze, si deve concludere che la ricorrente non ha fornito elementi che consentano di ritenere che le precisazioni contenute nel regolamento 2022/2065 fossero insufficienti per poter determinare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e delle specificità della piattaforma di cui trattasi, il suo NMM. 102 Ne consegue che la ricorrente non può legittimamente sostenere che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, violi il principio della certezza del diritto. 103 Di conseguenza, il quarto motivo della ricorrente deve altresì essere respinto in quanto infondato. 104 Da tutto quanto precede risulta che tutti i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente sono respinti. Pertanto, il ricorso è interamente respinto. Sulle spese 105 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. 106 Inoltre, in base all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. La Repubblica federale di Germania, il Parlamento e il Consiglio si faranno quindi carico delle proprie spese. 107 Infine, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 si farà carico delle proprie spese. In applicazione di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] 19 si farà carico delle proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione, a cinque giudici) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] LTD si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] 19 si faranno carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA]Bańczyk [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 2026. Firme * Lingua processuale: l’inglese.