CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 28325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 11594-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, da ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 1418/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/09/2017; Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2005 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che con scrittura privata del 29 . 3 . 1999 quest’ultima si era obbligata a vendere ad essa attrice la proprietà superficiaria dell'immobile sito in Bari-Carbonara, al prezzo convenuto in lire 122.209.930 (pari a euro 63.116,16), da corrispondersi quanto ad euro 51.645,69 contestualmente alla sottoscrizione del preliminare e quanto alla differenza di e uro 1 1. 470, 16 alla sottoscrizione del contratto definitivo. In detta scrittura l e parti concordavano che la promissaria acquirent e si accollasse la quota di mutuo ancora gravante sull'imm obile al momento della stipula del preliminare, obbligandosi a versare le rate in scadenza garantite da un’ipoteca iscritta a favore del Banco di Napoli. C ontestualmente alla stipula del preliminare veniva concessa all’attrice, che si accollava altresì i costi per la manutenzione ordinaria e straordina ria e si obbligava al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali , la disponibilità dell’immobile. Essendo ampiamente d ecorso il termine ultimo per la stipula del contratto definitivo, con la citazione notificata l'attrice invitava la promittente venditrice alla stipula del definitivo dinanzi al notaio per il giorno 16/11/2005 e chiedeva contemporaneamente all 'adito Tribunale di emettere sentenza ex art. 2932 c.c., dando atto della sua disponibilità a versare banco iudicis il residuo prezzo di euro 11.470,16 e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -3- assunti con il preliminare. Di fronte all’omessa notifica della citazione il T ribunale concede va un termine per rinnovare la stessa, differendola prima comparizione. 2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale precisava che il contratto stipulato riguardava un immobile oggetto di assegnazione a suo favore di alloggio di cooperativa a carattere economico popolare; rilevava ch e nel contratto preliminare si prevedeva l’ accollo di mutuo edilizio parzialmente saldato a carico della promissaria acquirente , residuando la somma di euro 31.757,95 ; evidenziava che in detto atto le parti convenivano di stipula re il contratto definitivo entro il termine di un anno dalla conclusione del preliminare dinanzi al notaio scelto dall'acquirente a spese della promissaria acquirente, previo preavviso di 7 giorni, mai pervenuto ad essa promittente venditrice , essendo le stata notificata la citazione introduttiva senza variazione della data di invito a comparire dinanzi al notaio del 16/11/2005, abbondantemente decorsa. Lamentava di conseguenza l’inadempimento dell'attrice nell'obbligazione dell’accollo del mutuo residuo, nell’accollo di tutti gli o neri fiscali relativ i all'immobile, che continuava no a gravare su essa convenuta , eccependo che - atteso il persistente atteggiamento d i [OSCURATO:PERSONA] che manifestava apertamente la volontà di non voler acquistare l'immobile, fruendo tuttavia dei frutti civili dello stesso –il contratto doveva ritenersi risolto , motivo per il quale aveva conferito ad un’agenzia immobiliare un mandato per porre in locazione lo stesso. R ilevava l ’avvenuta scadenza del termine da considerarsi essenziale individuato nel contratto preliminare in un anno decorrente dalla stipula e il reiterato inadempimento contrattuale ascrivibile all’attrice. Oltre al Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -4- rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti chiedeva al Tribunale di dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare, con estinzione di tutti gli obblighi già assunti dalle parti. 3. Con sentenza del 13/12/2010, il T ribunale di Bari rigettava la domanda dell’attrice, rilevando la mancata prova dell’inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il preliminare e rilevando altresì che alcuna preventiva diffida stragiudiziale era stata dall'attrice rivolta alla convenuta, posto che doveva considerarsi tamquam non esset l'invito a comparire innanzi al notaio contenuto nell’atto introduttivo del giudizio per essere lo stesso già temporalmente superato al momento della notifica. R igettava parimenti l'eccezione di risoluzione contrattual e avanzata dalla convenuta , stante la non essenzialità del termine e il comportamento delle parti che, nonostante la decorrenza per oltre sei anni dalla scadenza, non si erano attivate per ottenere l'esecuzione degli accordi contrattuali. 4. S cara n ello Sabrina propon eva appello avv erso tale decisione, dolendosi in particolare del fatto che non fosse necessaria la diffida a comparire avanti al notaio, atteso che l’inadempimento contrattuale della convenuta era implicitamente comprovato dal ritardo per il perfezionamento della stipula e dalla sua mancata contesta zione del dedotto rifiuto di pervenire alla stipula del definitivo. Nel giudizio si costituiva parte appellata. 5. Con sentenza n. 1418/2017 la Corte di A ppello di Bari accoglieva il gravame e, in riforma dell a decisione appel lata , trasferiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] la proprietà superficiaria dell’immobile sito in Bari-Carbonara, subordinando Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -5- tale trasferimento al versamento, da parte della promittente acquirente, del prezzo residuo, da versarsi nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. In sintesi, la Corte distrettuale, dopo avere precisato che l’art. 2932 c.c. individua due presupposti oggettivi per l’accoglibilità della domanda ( uno di carattere generale enunciato nel primo comma della norma, attinente alla qualifica di inadempiente della parte obbligata alla conclusione del contratto) e uno specifico attinente ai soli contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà dei beni, relativo all’esecuzione della prestazione della parte proponente: -riteneva errata la decisione del Tribunale in ordine al rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., non avendo questo giudice valutato il contegno delle parti nel complesso del le vicende precedenti l'instaurazione del giudizio e non avendo lo stesso considerato gli effetti della formulata domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che rendeva di fatto irrilevante l'omessa comunicazione preventiva di comparizione avanti al notaio, essendo chiara la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non adempiere il contratto ed anzi di considerarlo risolto, desumibile anche dall’attività svolta per porre l’immobile nel mercato delle locazioni, comprovato da documentazione prodotta in atti da parte appellante; -quanto alla controprestazione , la stessa non era dovuta al momento, avendo le parti convenuto che il pagamento del saldo dovevaavvenire in sede di stipula del definitivo. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a seimotivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto di costituzione di difensore, corredato da procura speciale notarile e, in Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -6- prossimità dell’udienza, una memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Pregiudizialmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto il mancato deposito del controricorso (tale non essendo l’atto di costituzione di difensore presente agli atti) preclude alla parte intimata qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memoriedifensive. 2.- Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , la violazione o falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. in riferimento all'interpretazione dei presupposti oggettivi per l'accoglibilità della domanda. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è caratterizzata da attribuzione di rilievo a un inesistente inadempimento della promittente venditrice rispetto all'obbligo di trasferire la proprietà dell’unità immobiliare e che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che, per potere agire ex art. 2932 c.c., [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoprovare (e la Corte dare atto) dell'adempimento di tutti gli obblighi convenzionalmente previsti in suo capo, ossia (oltre al pagamento di 100 milioni di vecchie lire al momento della stipula del preliminare, fatto non contestato), il subentro nel pagamento del mutuo residuo con pagamento delle relative rate, l’accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, l’accollo delle utenze e la comunicazione con preavviso di sette giorni destinata a Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -7- convocare la promittente venditrice davanti al notaio scelto a sua cura e spese. Tali fatti non risultano comprovati. 3.- Con il secondo motivo (“violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1460 c.c.” in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) la ricorrente contesta la sentenza impugnata per errata considerazione dell'eccezione di inadempimento opposta dalla odierna ricorrente a fronte dell'inadempimento della promissaria acquirente, considerat a impropriamente dalla sentenza impugnata come espressa dichiarazione di non volere adempiere al contratto preliminare e in quanto tale ritenuta utile ad integrare un atteggiamento incompatibile, in maniera inequivocabile,con la volontà di non concludere il contratto. In altri termini, il giudice di seconde cure ha qualificato come inadempimento (o, meglio come espressione della volontà di non volere eseguire il contratto preliminare) l’eccezione di inadempimento opposta dalla ricorrente all’altrui inadempimento. 4.-I due motivi, vertendo entrambi sulla critica alla ritenuta sussistenza di un effettivo inadempimento della ricorrente di fronte alle obbligazioni assunte con la stipulazione del preliminare, possono essere scrutinati congiuntamente. 5.-I motivi sono fondati. Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -8- qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimentoo la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità eproporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto” (Cass . n. 6564/2004; Cass.n. 6656/2005; Cass. n. 13969/2006). Nel caso de quo, essendo stata la richiesta domanda di esecuzione specifica della promissaria acquirente contrastata dalla domanda di risoluzione della promittente venditrice, sia per inutile decorrenza del termine essenziale (domanda poi rigettata nel merito), sia per “reiterato inadempimento contrattuale ascrivibile all’attrice ex art. 1453 c.c.”, come si legge nella esposizione dello svolgimento del processo nella sentenza impugnata(nella quale si riferisce della contestazione della convenut a dell’ inadempimento dell’attrice “nell’obbligazione di accollo del mutuo residuo e di tutti gli oneri fiscali relativi all'immobile che continuavano a gravare su essa convenuta,nonostante il decorso dell'anno previsto per la stipula”), il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione comparativa degli opposti in adempimenti , avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla causa concreta del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -9- Se, in conformità al noto criterio dellaripartizione degli oneri probatori (Cass. S.U. n. 13533/2001), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il rel ativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimentodella controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui, come nella specie, il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno imputi a sua volta l’inadempimento all’altra parte. La richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione per inadempimento del contratto non dispensava la controricorrente dall’onere di provare l’assolvimento degli obblighi posti a suo carico, non limitati al pagamento del prezzo, essendo l’onere della prova, in caso di contestazione del suo adempimento, non più limitato alla sola allegazione dell’inadempimento altrui. Quanto appena precisato vale anche a ritenere che la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. costituisse eccezione riconvenzionale di inadempimento, come si legge in un passaggio a pag. 4 della sentenza impugnata. Anche se ciò non incide sull’accoglimento comunque delle doglianze della ricorrente, va precisato che non può condividersi quanto rilevato daquest’ultima in ordine alla proposizione in giudizio di un’eccezione di inadempimento (tale dovendosi intendere la chiesta risoluzione del contratto), posto che l’eccezione (in Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -10- senso proprio) ex art. 1460 c.c. è volta al mantenimento in vita del contratto, mentre la domanda – o anche l’eccezione - di risoluzione punta, al contrario,al suo scioglimento. Focalizzandosi solo sulla necessità della convocazione avanti al notaio, ritenuta superata dalla supposta volontà di non adempiere contenuta nei comportamenti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale –pur richiamando la necessità di valutare il contegno delle parti nel complesso delle vicende inerenti il rapporto contrattuale in questione - non ha compiuto una adeguata valutazione comparativa dei reciproci adempimenti. Spetterà al giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame delle difese delle parti attenendosi ai principi di cui sopra. 6.-Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.166, 167, 342 e 324 c.p.c. Sostiene la ricorrente che nella sentenza di secondo grado la volontà di non adempiere il contratto preliminare è stata ricondotta al la domanda di risoluzione , che non è stata considerata in primo grado in quanto proposta indipendentemente dalla domanda riconvenzionale che la convenuta avrebbe dovuto formulare e non ha formulato nel rispetto dei termini e modi previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c. L'omessa pronuncia sulladomande di risoluzione del contratto preliminare non è stataoggetto di specifico motivo di appello . 7.-Il quarto motivo è così rubricato: “ Art , 360 cpc n. 3 - per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e dell'art. 112 cpc,in riferimento all'esatta individuazione dei motivi di appello che avrebbero dovuto assicurare focalizzazione della materia del contendere sottoposta al vaglio del giudice di secondo Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -11- grado, chiamato a pronunciarsi nel rispetto del – nei fatti violato -principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ”. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello ha finito con il decidere in contrasto con la posizione processuale espressa dalle parti, posto cheha ritenuto di considerare una inesistente domanda di risoluzione del contratto preliminare come prova della volontà da parte della promittente venditrice di non concludere il contratto definitivo,rendendosi così autrice di una evidente violazione del principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 8.-I due motivi, da analizzare congiuntamente perché riferiti a violazione di norme processuali riguardo alla medesima domanda giudiziale,sono generici e poco comprensibili, se non a patto di considerarli come volti a sorreggere la “riqualificazione” della domanda di risoluzione contrattuale in eccezione di inadempimento, come sostenuto nel secondo motivo. Essi risultano comunque inconcludenti, posto quanto si è precisato con riguardo all’accoglimento dei primi due motivi e comunque non sono tali da incidere sulla ratiodella decisione. Gli stessi vanno pertanto rigettati 9. -Questa è la titolazione del q uinto motivo : “Art. 360 n. 5 cpc peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - omessa considerazione di pacifico possesso continuato dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21.11.2017”. Afferma la ricorrente che, diversamente rispetto a quanto rilevato nella sentenza censurata, un dato acquisito in corso di causa e non contestato è che la signora [OSCURATO:PERSONA] sia stata immessa nel possesso al momento della stipula del preliminare e vi sia rimasta fi no al 20/11/2007 , come Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -12- comprovato anche da un'azione di manutenzione del possesso promossa dalla stessa in giudizio. I documenti citati in sentenza attestano il contrariodi quanto affermato dal giudice di seconde cure, perché il mandato conferito all'agen zia immobiliare era volto a stipulare contratti di locazione poi gestiti non da [OSCURATO:PERSONA] ma da [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo tutore [OSCURATO:PERSONA], tant'è che le locazioni dell'immobile sono state stipulate nell'interesse della promissaria acquirente, che ne ha percepito i frutti. Il motivo passa in rassegna tutti i documenti prodotti in giudizio che attesterebbero anche il passaggio di denaro dalla promittente venditrice al tutore della promissaria acquirente in forza dei contratti di locazione ed evidenzia come la promittente venditrice abbia conferito delega al tutore della promissaria acquirente per lo svolgimento delle attività di gestione dell'immobile incluse le locazioni. 10. - Con il sesto e ultimo motivo la ricorrente censura l a sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e omessa considerazione della reale controprestazione dovuta dalla proponente l'azione ex art.2932 c.c. La ricorrente sottopone a critica il punto della sentenza laddove questa ha ritenuto che il versamento del saldo dovrà avvenire necessariamente quale condizione per il perfezionamento dell'effetto traslativo ex nunc dell’emananda sentenza costitutiva. Ma la controprestazione dovuta da [OSCURATO:PERSONA] non è solo quella collegata al pagamento del saldo perché aggiunge al saldo il versamento delle rate di mutuo, l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e Ric. 2018 n. 11594 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -13- straordinaria delle utenze e degli oneri condominiali. Si tratta di obblighi non adempiuti dalla promissaria acquirente che hanno comportato una rilevant e esposizione debitoria della promittente venditrice, quindi il saldo del prezzo non può essere considerato l'unico adempimento a dover essere offerto e utile a poter assicurare la condizione sospensiva del trasferimento della proprietà. 11.-I motivi quinto e sesto perdono di immediata rilevanza decisoria, in quanto involgono questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio, e devono pertanto dichiararsi assorbiti. 12.- In conclusione, va nno accolt i i primi due motivi di ricorso, vanno rigettati il terzo e il quarto e vanno dichiarati assorbiti il quinto e il sesto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a i motiv i accolt i . La causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bari alla quale, in diversa composizione, è demandata anche la determinazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: - accoglie , per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso; -rigetta il terzo e il quarto motivo; -dichiara assorbiti il quinto e il sest