CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06648/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1214/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BETRO' RENATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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SORRENTINO P0AOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] Iuliano, Lembo, Boccia, Della Gatta , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2013 depositata il 06/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I ricorrenti , titolari di certificati obbligazionari emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento dei soci illimitatamente responsabili della società di fatto composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta falliti in estensione della suddetta s.d.f. giusta sentenza del medesimo tribunale del 9-5-2013. La domanda venne ancorata alla responsabilità dei suddetti soci per i danni cagionati da l l’abusiva raccolta del risparmio, da essi materialmente svolta con mendacio circa la convenienza e regolarità delle varie operazioni. Nel concreto si sostenne essere stata omessa, nella materiale attività di raccolta, la comunicazione al pubblico di circostanze fondamentali, come l’esatta indicazione dell’ammontare del prestito obbligazionario complessivo, ilsuperamento dei limiti di cui all’art. 2412 cod. civ., il fatto che le obbligazioni emesse superavano l’importo totale deliberato ex art 2410 cod. civ., il fatto che la contabilità della società non recava traccia di tale enorme afflusso di denaro; eancora essere stata omessa la segnalazione della falsitàdelle indicazioni riportate nei certificati consegnati agli investitori, quali la data e l’importo delle delibere ex art. 2410 cod. civ. La domanda fu respinta dal giudice delegato e l’opposizione al passivo, proposta dai medesimi risparmiatori, è stata a sua volta respinta dal tribunalecon decreto del 6/12/2016.Avverso la decisione è ora proposto ricorso per cassazione da parte dei soccombenti, sulla base di quattro motivi. La curatela ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.- Col primo motivo i ricorrenti censurano la decisione per aver affermato la presunta novità dei fatti posti a fondamento della opposizione allo stato passivo. Sostengono che viceversa i fatti erano tutt’altro che nuovi, essendo stati allegatialle pag. da 285 a 287 della domanda di insinuazione, sicché l’averli ignorati ha integrato un omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., o comunque un vizio della motivazione tale da rendere la motivazione stessa solo apparente, o ancora una violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Col secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione per aver affermato la carenza probatoria della domanda di insinuazione al passivo e della relativa opposizione, quanto agli illeciti specificamente ascrivibili a ciascuno dei soci di fatto.Sostengono che i fatti di raccolta abusiva erano stati accertati dalla sentenza dichiarativa di fallimento della s.d.f. in relazione alle indagini eseguite dalla G uardia di F inanza . Ed essendo stata la raccolta abusiva del risparmio accertata come svolta per decenni da tutti i componenti, sia della prima che della seconda generazione delle famiglie Iuliano, Lembo e Della Gatta, si sarebbe dovuto considerare decisivo il fatto che tutti i componenti della s.d.f. avevano collaborato alla produzione del danno, così da doverne rispondere ciascuno per l’intero ai sensi degli artt. 2055e 1292 cod. civ. Col terzo motivo i ricorrenti assumonoche la decisione sia viziata da una non corretta applicazione dell’art. 2395 cod. civ., per aver il tribunale ritenuto il curatore unico legittimato a chiedere il danno, con esclusione invece del singolo creditore.Diversamente, essi sostengono che il danno non è stato prospettato come riflesso d e lla incapienza patrimoniale della società, ma come direttamente discendente dalla condotta degli amministratori della s.d.f.; un danno integrato dalla perdita dell’investimento conseguente alla inevitabile insolvenza dell’emittente delle obbligazioni, debitrice dell’obbligazione restitutoria. Col quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’avere il tribunale affermato la mancata dimostrazione del fatto che la rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio della società li avesse indotti a effettuare l’investimento . Sostengono che il decreto è censurabile da tale punto di vista per manifesta illogicità della motivazione, e, dunque, per mancanza della motivazionestessa, ovvero, alla luce del l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. , per l’esistenza di lacune argomentativ e o logiche consistenti nell’ avere attribuito agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, non potendo ipotizzarsi che di fronte alla consapevolezza di un vistoso squilibrio patrimoniale i risparmiator i avrebbe ro affidato i risparmi al soggetto finanziato. I ricorrenti muovono dalla premessa che era pacifico e non bisognoso di alcuna ulteriore dimostrazione che i soci della s.d.f. avessero taciuto la reale condizione economica e finanziaria della società finanziata, avendo presentato per anni bilanci falsi idonei a creare una falsa rappresentazione di solidità e a determinare l’affidamento dei terzi, anche perché i bilanci –essi dicono - er ano stati certificati da autorevole società di revisione(la KPMG) . Aggiungonoche era stato altresì consapevolmente taciuto che il prestito obbligazionario effettivo era di 800.000.000,00 EUR, e non di 33.700.000,00 EUR come invece risultante dai certificati al portatore consegnati ai sottoscrittori. Sicché i sottoscrittori erano stati indotti a ritenere che il proprio prestito rientrasse nell’importo complessivo deliberato, e che quindi godesse della “copertura” della deliberazione. I ricorrenti insistono nel dire che questi fatti sono stati incontrovertibilmente accertati. Per cui, dinanzi a essi, si sarebbe dovuta ritenere evidente la macchinazione volta a indurli in errore, posto che se fossero stati a conoscenza della reale situazione, mai avrebbero effettuato il finanziamento. II. - Il primo motivo è inammissibile, perché il tribunale ha poi esaminato la domanda alla quale si allude , rigettandola nel merito . Dall’affermazione preliminare di novità della domandastessa il tribunale non ha tratto alcuna conseguenza ai fini della decisione; donde quell’affermazione non assurge a ratio decidendi. III. -I restanti motivi sono a loro volta in parte inammissibili e in parteinfondati. Dal testo del decreto emerge che la domanda dei risparmiatori era stata ancorata al danno consistito negli atti di mendacio e nelle falsificazioni documentali e contabili a monte dell’attività di raccolta del risparmio,materialmente imputabili ai soci della s.d.f. Secondo la postulazione, ciò aveva dolosamente indotto i risparmiatori in errore sulla effettiva solidità della società emittente (la Deiulemar), così da farli determinar e per la convenienza dell’investimento. IV. -Il tribunale ha confermato il rigetto di tale domanda perché essa era “generica già sotto il profilo dell’allegazione delle condotte illecite asseritamente poste in essere dai soggetti danneggianti nei confrontidi ciascun obbligazionista”. Dopodiché l’ha pure ritenuta sfornita di prova, in quanto basata – come d’altronde i ricorrenti riconoscono nel secondo motivo –sulla sola sentenza dichiarativa del fallimento della s.d.f. e dei soci illimitatamente responsabili. La quale sentenza, invece, era da considerare inidonea a supportare l’azione specificamente proposta, poiché aveva accertato l’idoneità causale delle condotte dei falliti ( la raccolta abusiva del risparmio mediante emissione di titoli obbligazionari non riportate nei bilanci della emittente Deiulemar e poi lo svuotamento di tale società per effetto dell’enorme passivo accumulato e della distrazione dell’attivo)a integrare il danno al patrimonio della medesima Deiulemar, e solo indirettamente un danno ai risparmiatori.V. -Rispetto a quel danno, e solo a esso, il tribunale ha ritenuto che legittimato attivo fosse il curatore del [OSCURATO:PERSONA] , la cui azione peraltro era stata in effetti proposta a tutela dell’intera massa. Viceversa, il mancato riconoscimento del cred ito risarcitorio azionato mediante l’insinuazione ai sensi dell’art. 2395 cod. civ.è stato motivato non con la carenza di legittimazione, ma col difetto di prova della sussistenza del relativo presupposto,rappresentato dalle condotte decettive dei singoli soci nei confronti dei quali il danno era stato reclamato. Ne segue che è inammissibile , innanzi tutto, il terzo motivo di ricorso, per estraneità alla ratio decidendi, non avendo il tribunale mai affermato, ai fini della legittimazione sostanziale, che il danno fosse stato prospettato come riflesso della incapienza patrimoniale della società. VI. -Il secondo e il quarto motivo sono a loro volta inammissibili e in parte infondati. Implicano nel complesso una criticanon totalmente aderente alla tipologia di azione intrapresa, e oltre tutto essenzialmente basata su profili di merito. VII. -L'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore ( anche di un a s.d.f.) , posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze, abbia determinato un danno direttamente sul patrimonio del socio o del terzo (v. di recente Cass. Sez. 6-1 n. 9206-20). La responsabilità ha natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 cod. civ.(v. Cass. Sez. 1 n. 8359-07). In quanto tale , postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio “direttamente”, la quale esclude che detto inadempimento e anche la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità (v. Cass. Sez. 1 n. 21130 - 08, Cass. Sez. 1 n. 15220-10, Cass. Sez. 6-1 n. 15222-19). VIII. - L’onere della prova a tal riguardo spetta a chi assum a di aver subito il danno “direttamente” conseguente alle condotte illecite degli amministratori.Esso va assolto puntualmente, senza accorgimenti argomentativi di pura logica formale come sono quelli sui quali i ricorrentihanno fatto leva nel contesto del quarto motivo. IX. - Il tribunale ha escluso , anche per la genericità dell’allegazione, che la prova fosse stata fornita. Ha osservato che nell’atto introduttivo non solo non era stato indicato chi, tra gli asseriti danneggianti, avesse posto concretamente in essere l’una o l’altra condotta dannosa nei confronti di ciascun risparmiatore,e in quali circostanze di luogo e di tempo, ma anche che non era stato chiarito neppure quando ciascun risparmiatore avesse fatto l’acquisto delle singole obbligazioni, se la sottoscrizione fosse davvero avvenuta in dipendenza della falsa rappresentazione del patrimonio della società Deiulemar dovuta alla falsificazione dei bilanci o del mendacio sub specie di omessa informazione di dati relativi al la operazione o da entrambi, chi materialmente avesse proposto ai singoli opponenti l’investimento e con quali modalità. Ha poi aggiunto che la domanda eracarente altresì sotto il profilo probatorio, non avendo gli opponenti chiesto di provare le condotte illecite poste in essere nei loro confronti ( id est le condotte “direttamente”rilevanti per il danno da ciascuno rivendicato) , essendosi limitati a richiamare nel complesso , a sostegno dei propri assunti, la sentenza con la quale erastato dichiarato il fallimento della s.d.f. e dei soci illimitatamente responsabili. Si tratta per questa parte di una motivazione in linea col fondamento della responsabilità di cui all’art. 2395 cod. civ. X. -La critica dei ricorrenti, secondo la quale il tribunale avrebbe motivato illogicamente o con mancato esame di fatti, è nella sua genericità affidata a puri espedienti logici , evocati , peraltro , in modo indeterminato e complessivo. Difatti non può dirsi che non vi sia stato un esame di fatti decisivi, volta che nessun fatto storico diverso da quelli richiamati nel decreto è stato puntualmente indicato come allegato e sorretto da distinte risultanze documentali. Le Sezioni Unite di questa Corte, con massima oggi assolutamente consolidata, hanno chiarito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., attiene all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Donde, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (v. Cass. Sez. U n. 8053-14). Da questo punto di vista l’argomentare dei ricorrenti si rivela aspecifico a fronte del connotato della responsabilità disciplinata dall’ art. 2395 cod. civ., e la critica paventata non va oltre il tentativo di revisione del giudiziodi fatto a proposito del mancato riscontro di prove in ordine agli elementi costitutivi dell’azione. X. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,