CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 117/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Credito cooperativo Toscana - Umbr i a s oc. coop. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sitoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , 13 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore , rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], 34 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Siena n. 9691 /20 20 , depositato il 9 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] – Credito cooperativo Toscana - Umbr i a soc. coop. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Siena, depositato il 9 novembre 2020, di reiezione della opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nella parte in cui aveva ammesso solo parzialmente il credito vantato , escludendo lo limitatamente alla somma di euro 72.547,83 richiesta, in collocazione ipotecaria e in via privilegiata, a titolo di saldo del conto corrente sul quale erano regolati i finanziamenti fondiari concessicon contratto di apertura di credito e di finanziamento mediante fido promiscuo, anticipi sbf e/o anticipo fatture; - il decreto ha dato atto che il giudice delegato aveva escluso tale importo in ragione della mancata produzione degli estratti conto integrali dall’apertura del rapportodi conto corrente e dell’impossibilità di ricostruire l’intero svolgimentodel rapporto; -il Tribunale ha respinto l’opposizione sottolineando che la banca non aveva prodotto in giudizio né il contratto di conto correntesu cui erano regolati gli affidamenti concessi, né i relativi estratti conto nella loro integralità, per cui non era possibile verificare la correttezza degli addebiti annotati e del saldo richiesto e che non utilmente poteva essere invocato il limite temporale di dieci anni previsto per l’obbligo di conservazione delle scritture contabili in quanto inidoneo a incidere sull’onere della prova gravante sulla bancache intende insinuarsi allo stato passivo fallimentare; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; - resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1852 e 2697 cod. civ., per aver il decreto impugnato ritenuto che la banca non avesse assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante in ragione della mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente su cui erano regolati i finanziamenti concessi, benché la domanda avesse a oggetto l’adempimento delle obbligazioni derivanti dai finanziamenti concessi in relazione ai quali aveva depositato sia i relativi contratti (di apertura di credito e di finanziamento mediante fido promiscuo, anticipi sbf e/o anticipi fatture), sia gli estratti conto integrali relativi ai periodi successivi alla conclusioni di tali contratti; -il motivo è infondato; -è incontroverso – e chiaramente evincibile dagli atti – che la banca , premessa la concessione di finanziamenti mediante apertura di credito e altri strumenti negoziali, ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento del saldo del conto corrente su cui tali strumenti erano regolati; - appare, dunque, evidente che l ’oggetto dell a domanda proposta – come correttamente ritenuto dal Tribunale – sia da individu arsi nell’adempimento delle obbligazioni nascenti da tale contratto di conto corrente e non già di quelle nascenti dai singoli contratti di finanziamento; -d’altra parte, la stipulazione di contratt i di apertura di credito e di altri contratticon cui la finalità del finanziamento è perseguita – come nel caso in esame –con l’anticipazione di somme oggetto di crediti futuri ceduti in corrispettivo, risolvendosi nella mera creazione di una disponibilità a favore del correntista, che può avvalersene in una o più riprese, ricostituirla totalmente o parzialmente o anche astenersi dall'utilizzarla, non comporta automaticamente l'insorgenza di un credito in favore della banca, ricollegabile esclusivamente all'effettivo prelievo della somma accreditata (cfr. Cass. 1° ottobre 2014, n. 20726); -dalla circostanza che le parti hanno previsto che l'utilizzazione della predetta somma e le eventuali rimesse ripristinatorie eranoregolate in conto corrente discende che il credito della banca, pur originando dalla conclusione dei citati strumenti di finanziamento e dalle singole operazioni esecutive, si risolve nel saldo di tale conto corrente; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2720cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 117 t.u.b.; - evidenzia, in particolare, che il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata la pretesa azionata per la mancata produzione del contratto di conto corrente benché fosse stato depositato in giudizio contratto sottoscritto dalle parti al momento della stipulazione dei finanziamenti ricognitivo dell’esistenza e del contenuto dell’originario contratto, in cui erano riprodotte le clausole ivi pattuite; -sotto altro aspetto, osserva che aveva prodotto tutti gli estratti conto a far data dalsecondo trimestre 2002 e che al 31 marzo 2002 il saldo del conto presentava un saldo positivo (di euro 26.882,79), per cui era possibile determinare il saldo finale del rapporto muove ndo dal riconoscimento di tale saldo iniziale in favore della correntista e valutando la correttezza degli addebiti presenti negli estratti conto depositati; -il motivo è infondato; -in caso di domanda presentata dalla banca per il pagamento del saldo diun conto corrente, la produzione integrale degli estratti conto non è necessaria solo qualora siano presenti sufficienti elementi istruttori da cui sia possibile stabilire con certezza l’entità di un saldo iniziale, dal quale far partire i conteggi del dare/avere tra le parti, anche se non coincidente con la data di apertura del conto, ma successivo ad essa (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526); -tale elemento di certezza, tuttavia, non può essere costituito nel caso in esame– e diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente – dalla semplice circostanza che alla data di inizio degli estratti conto prodotti in giudizio il saldo risulti a credito del correntista, non potendosi escludere che tale saldo attivo po ssa essere anche maggiore per l’effetto di indebite annotazioni relativamente al periodo non documentatodagli estratti conto e non ricostruibile altrimenti; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1852, 2932e 2697 cod. civ., nella parte in cui il Tribunale, non considerando la natura solutoria delle rimesse e la conseguente prescrizione delle pretese del correntista relative alle annotazioni non documentate dagli estratti conto prodotti in giudizio, le aveva imposto un onere probatorio eccedente rispetto a quello che avrebbe dovuto assolvere per la prova del diritto vantato; -il motivo è infondato; - come rilevato in precedenza, la domanda banca ha a oggetto il pagamento del saldo di un conto corrente e, in quanto tale, poiché ogni saldo iniziale di ciascun estratto coincide con il saldo finale di quello precedente, che ne è la risultante, occorrerisalire a ritroso di estratto in estratto fino all’inizio del rapporto, a meno che non si abbia certezza –di cui non vi è evidenza nel caso in esame – dell’entità di un saldo intermedio, dal quale quindi sia possibile prendere le mosse per ricostruire l’andamento successivo del rapporto sino al saldo finale; -con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decretoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto tardiva– e, dunque, inammissibile – la domanda di insinuazione relativamente al credito rappresentato dai pagamenti ricevuti dalla banca sul conto corrente effettuati in epoca successivi all’apertura della procedura; - rileva, in proposito , che la domanda di ins inuazione era stata avanzata sul fondamento del titolo rappresentato dal contratto di apertura di credito in conto correntee recava espress o richiamo della facoltà della banca di portare i pagamenti ricevuti dopo la risoluzione del rapporto a decurtazione degli importi dovuti dal cliente;- aggiunge che poiché l’applicazione di criterio utilizzato per la determinazione del credito era stato espressamente indicato nella domanda e la curatela nulla aveva contestato al riguardo doveva ritenersi che sul punto si era formato un giudicato implicito; -il motivo è inammissibile; - il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di insinuazione avente a oggetto i pagamenti ricevuti dalla banca sul conto corrente della fallita in epoca successiva all’apertura della procedura in quanto tardiva, affermando che la stessa era stata avanzata solo nelle note autorizzate, non essendo stata «trattata» in sede di verifica e nel ricorso introduttivo; - parte ricorrente contesta siffatta affermazione, affermando di aver articolato una siffatta domanda sia in sede di verifica dello stato passivo, sia in sede di opposizione allo stato passivo; - orbene, premesso che il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 legge fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l'introduzione di domande nuove, né la cd. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell'art. 24 Cost. (così, Cass. 7 novembre 2022, n. 32750; Cass. 24 febbraio 2022, n. 6279), si rileva la parte omette di riprodurre la domanda di ammissione allo stato passivo, non consentendo di verificarela fondatezza della doglianza; - si osserva, in proposito, che se è vero, in presenza di una censura formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, può esaminare direttamente gli atti processuali, ciò non toglie che, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità,ottemperare all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi(cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072 ; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781); - per le esposte consi derazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contri