CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n.581/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro S.I.E. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 459/2017 depositata il 21 novembre 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La S.I.E. -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell’art. 9 dellaL. n. 289 del 2002 , presentava istanza di definizione automatica degli obblighi tributari (cd. condono tombale ) con riguardo ai pregressi annid’imposta dal 1998 al 2001. In data 17 maggio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari dell’Agenzia delle Entrate notificava alla prefata società provvedimento di diniego, adducendo a giustificazione dello stesso il tardivo versamento di parte dell’importo dovuto per il perfezionamento della procedura, complessivamente inferiore a 6.000 euro. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il suddetto provvedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, che accoglieva il suo ricorso, giudicando illegittimo il diniego del condono opposto dall’[OSCURATO:PERSONA]. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 459/2017 del 21 novembre 2017, respingeva l’appello erariale, in base al fondamentale rilievo che il ritardato pagamento di parte delle somme dovute per la definizione era da ritenersi «imputabile a malfunzionamento delle procedure informatiche e, pertanto, riconducibile alla natura di errore scusabile»; errore al quale, per giunta, la contribuente aveva «posto tempestivamente e volontariamente rimedio» mediante un versamento integrativo. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 della L. n. 289 del 2002. 1.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego del condono cd. tombale emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sull’erroneo presupposto che fosse consentito alla contribuente di effettuare oltre il termine all’uopo stabilito dalla legge il versamento di parte dell’importo dovuto per il perfezionamento della procedura, non superiore a 6.000 euro. 1.2 Il motivo è fondato. 1.3 I commi1, 2 e 12 dell’art. 9 della L. n. 289 del 2002 (rubricato «Definizione automatica per gli anni pregressi»), nel testo risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 5 - bis , comma 1, lettera c), del D.L. n. 282del 2002, convertito in L. n. 27 del 2003, così recitano, per quanto in questa sede interessa: «1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l’imposta sul valore aggiunto (...). 2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d’imposta: a)ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario per l’Europa di cui all’articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all’8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all’eccedenza è pari al 6 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest’ultima eccedenza è pari al 4 per cento; b)ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel periodo d’imposta, e del 2 per cento dell’imposta detratta nel medesimo periodo; se l’imposta esigibile ovvero l’imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all’1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all’1 per cento; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell’80 per cento per la parte eccedente l’importo di 11.600.000 euro. (...) 12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003 (termine poi rideterminato al 17 ottobre 2003 dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 settembre 2003, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 143 del 2003, convertito in L. n. 212 del 2003 - n.d.r.). L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali». 1.4I commi 3 e 4 dell’art. 8 della medesima legge, richiamati dal comma 1 dell’art. 9 innanzi trascritto, sempre per quel che qui rileva, dispongono, a loro volta, quanto segue: «3. L’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003 (...), sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (...). 4.In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predettodecreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 3». 1.5 In sede di interpretazione della disciplina condonistica in argomento, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: -«la definizione automatica si perfeziona, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 , con il versamento dell’imposta di cui alla dichiarazione integrativa; versamento da eseguirsi entro il 16 o 24 aprile 2003, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 1, e 8, commi 3 e 4, della L. n. 289 cit.; oppure, ai sensi dell’art. 9, comma 12, della L. n. 289 cit., in ipotesi di pagamento rateale delle eccedenze, entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004, con maggiorazione degli interessi»; -«poiché solo in quest’ultimo caso, cioè in ipotesi di mancato versamento rateale delle eccedenze, è previsto che ”L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della integrazione“, deve farsi a contrario conseguire che, negli altri casi, il mancato tempestivo versamento delle imposte comporta decadenza dal beneficio della definizione automatica ex art. 9 L. n. 289 cit.»(cfr. Cass. n. 5984/2015). 1.6 Non si è, inoltre, mancato di evidenziare che, alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 143 del 2003, convertito in L. n. 212 del 2003, come modificato dapprima dall’art. 34, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, e poi dall’art. 23-decies, comma 1, del D.L. n. 355 del 2003, convertito in L. n. 47 del 2004, il termine del 16 aprile 2003 doveva intendersi prorogato al 16 aprile 2004 per i contribuenti che non avessero effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, « versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,8, 9 , 9 - bis , 11, comma 4 , 12 , 14 , 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall’articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27» (cfr. Cass. n. 26812/2014). 1.7 A fronte del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, risulta, quindi, erronea la decisione assunta dalla Commissione regionale, che ha riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]., persona giuridica, la facoltà di pagare parte della somma dovuta per il perfezionamento della procedura di definizione automatica degli obblighi tributari, complessivamente inferiore ai 6.000 euro, oltre il termine unico all’uopo fissatodalla legge. 1.8Al fine di giustificare la soluzione accolta, il giudice d’appello ha fatto riferimento a una non meglio precisata «procedura del ravvedimento operoso», mediante la quale la società avrebbe «posto prontamente e volontariamente rimedio» all’errore commesso. 1.9 L’argomento non appare condivisibile, non essendo ammessa dall’art. 9 della menzionata L. n. 289 del 2002, ad avvenuta scadenza del termine stabilito per l’adempimento, alcuna possibilità di successiva integrazione del versamento incompleto effettuato da chi intenda beneficiare del condono in oggetto e risulti debitore di una somma non superiore a 3.000 euro per le persone fisiche o a 6.000 euro per gli altri soggetti. 1.10 D’altro canto, al caso in esame n on poteva ritenersi applicabile la previsione recata dal comma 9 dell’art. 16 d ella più volte citata L. n. 289 del 2002, riguardante la chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA] o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio -la quale, in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, consentiva la regolarizzazione del pagamento medesimoove fosse stata riconosciuta la scusabilità dell’errore-, o in alternativa quella di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, che ammette il ravvedimento operoso in materia di sanzioni tributarie. 1.11 Occorre, infatti, tener presente che le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario e integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, con la conseguenza che ciascuna delle diverse fattispecie di definizione agevolata contemplate dallaL. n. 289 del 2002 è caratterizzata da una propria specifica disciplina distretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica mediante il ricorso ad altre norme, persino se contenute nella medesima legge (cfr. Cass. n. 19628/2018, Cass.n. 17796/2018, Cass. n. 3117/2016, Cass. n. 25238/2013). 2. Per quanto precede, il ricorso va, quindi, accolto. 2.1 Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 2.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in divers