CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 18392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 25/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 16/06/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1), 61 n. 5) cod. pen., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente fondata assertivamente sulla sola base delle inattendibili dichiarazioni di p.o. e sul mero riconoscimento fotografico da parte di quest'ultima, nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato nella più lieve ipotesi di furto con destrezza, sono inammissibili poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); ritenuto pure che le doglianze risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici del gravame, con cui il ricorrente omette il confronto: si vedano, in particolare pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha dato esatta contezza del compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato essenzialmente sulle coerenti e precise dichiarazioni della parte offesa (scevre da intento calunniatorio) e sullo scrupoloso riconoscimento dalla stessa effettuato, che hanno consentito di ritenere pienamente provata la responsabilità del medesimo e di rigettare la richiesta di qualificazione del reato contestato in quello di furto con destrezza, essendo emerso in maniera evidente che l'uso della violenza e della minaccia da parte del BOCCIA fosse finalizzato ad impossessarsi della res altrui; in tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o., deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R