CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 19360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 20/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva disposto, nei confronti dello stesso Tassetto, la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura era stata disposta in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2) e n. 7), cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], sottraendola al proprietario [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva lasciata chiusa a chiave nell'area di parcheggio sita in Dolo (VE), via Fondamenta; con le aggravanti di avere commesso il furto mediante effrazione e su cosa esposta per necessità alla pubblica fede. Fatto commesso in Dolo tra il 23 e il 24 luglio 2018. 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alle esigenze cautelari, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poste a fondamento della misura coercitiva, basata sul ritenuto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procedeva. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Venezia abbia contraddittoriamente e illogicamente ritenuto la sussistenza di dette esigenze cautelari esclusivamente sulla scorta di un non meglio specificato «contesto criminoso che desta elevato allarme» in cui egli sarebbe stato «inserito», laddove «[ha figura del Tassetto non emerge in alcuna intercettazione né ambientale né telefonica, né viene rilevata da servizi di o.c.p. in ben cinque anni di indagine» e «[I]'ultimo precedente penale a carico del Tassetto risale all'anno 2005, [..] di tal che non può certo desumersi nemmeno dai suoi risalenti precedenti penali il suo attuale [...] inserimento in un contesto criminoso destante elevato allarme». Il ricorrente rappresenta, altresì, l'inidoneità della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare, di tal ché la stessa «si appalesa più come una misura "punitiva" che realmente "cautelare"». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. 1.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto — fondato cioè su elementi reali e non ipotetici — ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Inoltre, sempre secondo la Corte di cassazione, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01). 1.2. 1.3. L'ordinanza impugnata non può reputarsi avere rispettato questi ultimi principi. Essa ha fondato la ritenuta pericolosità sociale del Tassetto, essenzialmente, su due elementi: a) il fatto che egli «era inserito in un contesto criminoso che desta elevato allarme», avendo «dimostrato di tenere contatti con soggetti molto pericolosi»; b) i suoi precedenti specifici. Tuttavia, quanto al primo di tali due elementi, si deve osservare che il Tribunale di Venezia, nel ritenere, sulla base di quanto riportato, la pericolosità sociale del Tassetto, da un lato, non considera la significatività del tempo trascorso dal fatto contestato (risalente a oltre tre anni prima), dall'altro lato, trascura l'assenza di qualsiasi più recente elemento indicativo di un persistente rapporto con ambienti criminosi. Quanto al secondo dei menzionati due elementi, il Tribunale di Venezia, nel dare rilievo ai precedenti specifici del Tassetto, non attribuisce il necessario peso al fatto che il più recente di essi risaliva a oltre quindici anni prima, circostanza tale da rendere tali precedenti sostanzialmente anodini al fine di comprovare la pericolosità attuale del Tassetto. Si deve quindi ritenere che gli elementi valorizzati dal Tribunale di Venezia nell'ordinanza impugnata non siano logicamente tali da consentire di reputare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 29/04/2022. Il