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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1984

Cassazione n. 06945/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1984 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Trapani, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Trapani il 19.5.2021 e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 6000,00 di multa, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 ed ha ridotto la pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 4000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 133 cod.pen. per non avere la Corte di merito dato contezza del percorso logico argomentativo seguito per la commisurazione della pena e dolendosi della mancata irrogazione di una pena più mite.

3. Il ricorso é manifestamente infondato.

La Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1984 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Trapani, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Trapani il 19.5.2021 e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 6000,00 di multa, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 ed ha ridotto la pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 4000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 133 cod.pen. per non avere la Corte di merito dato contezza del percorso logico argomentativo seguito per la commisurazione della pena e dolendosi della mancata irrogazione di una pena più mite. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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