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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1976

Cassazione n. 06478/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1976 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31160/22 Accardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, con un primo motivo, il vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità per i reati contestati; Ritenuto che dette censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3-5); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1976 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31160/22 Accardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, con un primo motivo, il vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità per i reati contestati; Ritenuto che dette censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pagg. 3-5); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris