CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata–Numero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 5658/12/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado del Lazio, depositata in data 19.09.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe concui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio aveva accolto l’appelloproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, nei confronti dell’Ufficio, avverso la sentenza n. 3397/35/2024 dellaCorte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il qualel’Ufficio aveva ripreso a tassazione, per il 2016, costi indebitamente dedotti aifini Ires, Irap e detratti ai fini Iva in relazione a fatture emesse da fornitoriafferenti ad operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado - nel riformarela sentenza di primo grado che aveva confermato la ripresa tributaria dopo avererigettato l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa in quantoil termine, ex art. 43 del DPR n. 600/73, del 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione (2017) chesarebbe scaduto il 31.12.2022 era stato prorogato di 85 giorni ai sensi dell’art.67, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia), con slittamento al26.3.2023 e tempestività dell’avviso notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ha ritenuto fondatal’eccezione di decadenza dell’Agenzia delle entrate dal potere di accertamento,ai sensi dell’art. 43, comma 1, del DPR n. 600/73, stante l’avvenuto decorso deltermine per l’accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo consentital’applicazione della proroga di 85 giorni di cui all’art. 67 cit. in quanto: a) lasospensione prevista dal decreto cura Italia doveva ritenersi limitata agliaccertamenti in scadenza in quel preciso periodo previsto dalla norma (8 marzo-31 maggio 2020) in considerazione dell’emergenza pandemica senza possibilitàNumero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/2026di uno slittamento in avanti del termine anche ad annualità per le quali non vifosse tale emergenza; in particolare, in forza della previsione di cui all’art. 67,ultimo comma, del d.l. n. 18/2020, con riferimento ai termini di prescrizione edecadenza si applicava, anche in deroga all’art. 3, comma 3, della legge n. 212del 2000, l’art. 12,commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2015, e, dunque, la proroga deitemini di prescrizione e decadenza operava esclusivamente nel caso disospensione, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, degliadempimenti e dei versamenti tributari scadenti entro il 31 dicembre dell’annoo degli anni durante i quali si era verificata la sospensione, per cui, non essendostata disposta, nella specie, alcuna sospensione per il pagamento delle imposterelative al 2016, non poteva ritenersi operante la proroga di 85 giorni del poteredi accertamento dell’Agenzia; b) l’art. 67 del d.l. n. 18/2020 era stato assorbitonella disciplina di cui all’art. 157 del d.l. n. 34/2020 ( decreto rilancio) che avevaprevisto la proroga solo per notifica degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020,disponendola fino al 28 febbraio 2022.2. E’ rimasta intimata la società contribuente.CONSIDERATO CHE1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 67,commi 1 e 4, del D.L. 18.3.2020 n. 34, 43 del d.p.r. 29.10.1973 n. 600 e 57 deld.p.r. 26.10.1972 n. 633 per avere la CGT di II grado ritenuto decaduta l’Agenziadal potere di accertamento in data 31.12.2022 con conseguente notificadell’avviso di accertamento in data 23.3.2023 oltre i termini di cui all’art. 43,comma 1, cit. non potendo operare la proroga di 85 giorni di cui all’art. 67 deld.l. n. 18/2020 in quanto: a) il termine di sospensione si doveva applicaresoltanto alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma inconsiderazione del richiamo dell’art. 67, comma 4, del d.l. n. 18/2020 ai limiti diapplicabilità della sospensione previsti dall’art. 12, comma 1 e 3 del d.lgs. n.159/2015; b) l’art. 67 cit. era stato assorbito nella disciplina di cui all’art. 157del d.l. n. 34 del 2020; diversamente, ad avviso dell’Agenzia, il rinvio all’art. 12,Numero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/2026comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, effettuato dal comma 4 dell’art. 67 cit., eraavvenuto senza limitazioni temporali, coinvolgendo così anche le annualitàsuccessive al 2020, purchè l’attività di accertamento fosse ancora esercitabilenel marzo 2020, con conseguente “riporto in avanti” del decorso del termine perla stessa durata della sospensione emergenziale. Inoltre, secondo l’Agenzia, laCGT avrebbe, altresì, ritenuto abrogato implicitamente l’art. 67 cit. in quantoassorbito nella proroga più ampia (31.12.2020) prevista dall’art. 157, comma 1,del d.l. n. 34/2020 sebbene la proroga del termine di cui all’art. 157 cit. fosseespressamente limitata agli «atti di accertamento, di contestazione, diirrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e direttifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza [...] scadono tra l'8marzo 2020 e il 31 dicembre 2020», trovando applicazione in via esclusiva(quanto ai termini decadenziali di tributi erariali), per l’anno d’imposta 2020,senza alcun effetto in ordine alle annualità successive, ancora accertabili nel2020 .1.1.Il motivo- che aggredisce entrambe le rationes decidendi- è fondato per leragioni di seguito indicate.1.2. Occorre ricordare che il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunqueper un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, dicontrollo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli ufficidegli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento aitermini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli entiimpositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest’ultima che, asua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini diversamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi perl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, afavore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per unNumero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/2026corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, lasospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchèla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in derogaalle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»(art. 12, c. 1, cit.).1.3. Questa Corte ha precisato che la sospensione dei termini di prescrizione edecadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come dispostadall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alleriguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avantidel decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal sensodepone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espressorichiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1,d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia disospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggettiinteressati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondenteperiodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei terminiprevisti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione deitermini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in derogaalle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale,rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate,ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione inrelazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso diaccertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo,senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).(Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 – 01).Numero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/20261.4. L’autorevolezza di tale principio è stata ribadita nel decreto n. 1630 del 23gennaio 2025 del primo Presidente della Corte di cassazione che ha dichiaratoinammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati ex art. 363-bis c.p.c. da diverse cortidi merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanzan. 960/2025, la cui portata è stata estesa anche all’ambito tributario.1.5.In una successiva pronuncia questa Corte (Sez trib, Ord. n. 21765 del 29luglio 2025) ha confermato l’orientamento già espresso da Cass. sez. I, n. 960del 2025.1.6.Pertanto, in forza del richiamo all’art. 12, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159 del2015 operato dall’art. 67, comma 4 , cit., il termine per l’accertamento, se ancorapendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automaticadi ottantacinque giorni con la conseguenza che lo slittamento delle scadenze siriverbera, come un effetto “a cascata”, anche sulle annualità successive al 2020.1.7.Posto quanto sopra, l’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 stabilisce come “glidei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali itermini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione dicui all’articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificatinel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi diindifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscaliche richiedono il contestuale versamento di tributi”. Trattasi di una disposizioneche deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza di cuiall’art. 3 l. n. 212/2000, e che è prevista per facilitare il contribuente chealtrimenti avrebbe ricevuto la notifica in un momento di obiettiva difficoltàdeterminato dalla pandemia e dal periodo post-pandemico, ed infatti vi si derogain relazione a quegli atti per i quali la notifica non può essere differita, peresigenze appunto di urgenza e indifferibilità.Numero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/20261.8.La circolare n.25/E/2020 ha precisato che mentre l’emissione dell’attoandava curata – per gli atti scadenti in quel periodo – entro il 31 dicembre 2020,invece la notifica andava curata nel successivo periodo 1 gennaio 2021- 28febbraio 2022. In particolare la circolare, al par. 3.10.4, si esprime nel senso che“ Per gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 157 la proroga incide su due terminidifferenti entro cui gli uffici devono completare sia la fase di emissione dell'attoche quella della relativa notifica. Da un lato sono prorogati e unificati al 31dicembre 2020 tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che scadononel periodo tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. (…) Dall'altro, è prorogato edistribuito nell'arco temporale che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021(termine poi prorogato al 28 febbraio 2022 dal già richiamato D.L. 7/2021), iltermine per la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020”. Essa poiprecisa che “L'articolo 157, comma 1, inoltre, dispone che i termini deldifferimento della notifica degli atti sono calcolati senza tenere conto dellaulteriore sospensione dei termini prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27. Per tale motivo può ritenersi ormai superata l'applicazione delperiodo di sospensione dei termini prevista dal citato articolo 67, in quanto lostesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arcotemporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinatadall'articolo 157 (entro il 31 dicembre 2020). In virtù di un principio generale,più volte richiamato nei precedenti documenti di prassi, la sospensioneintrodotta dall'articolo 67 determinava lo spostamento in avanti del decorso deitermini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni; sulpunto, la circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta al quesito 5.9). L'articolo157 del Decreto ha, quindi, un carattere di specialità rispetto alla disposizioneprecedente, sia con riferimento all'oggetto che alla portata dei suoi effetti (èrubricato espressamente come proroga dei termini di decadenza), seppurlimitatamente ad atti e imposte che scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020,ed abbraccia un periodo più ampio degli 85 giorni fissati dall'articolo 67”. Illegislatore ha, dunque, individuato dei termini puntuali ricompresi in un precisoNumero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/2026periodo (8 marzo-3 dicembre 2020 per l’emissione e 1° gennaio 2021-28febbraio 2022 per la notifica), senza che sugli stessi interferisca la sospensionedi ottantacinque giorni che aveva stabilito il legislatore della precedente l. n.18/20.1.9.Questa corte ha affermato, al riguardo, il seguente condivisibile principio didiritto secondo cui: “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli attiimpositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157,comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covidrispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodointercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormenteprorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 deld.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra“(Sez. 5 - , Sentenza n. 17668 del 30/06/2025).1.10.Orbene, nella fattispecie in oggetto, venendo in rilievo il periodo di imposta2016 (con dichiarazione presentata nel 2017) ed essendo, ai sensi dell’art. 43,comma 1, del DPR n. 633/72, il termine di decadenza per l’accertamento scadutoil 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata ladichiarazione (ovvero il 31.12.2022), non poteva trovare applicazione l’art. 157cit., atteso che, quale norma speciale, assume un carattere assorbente (edunque implicitamente abrogativo) dell’art. 67 cit. limitatamente alle ipotesi di1.11.Pertanto, nella sentenza impugnata, la CGT non ha fatto correttaapplicazione dei suddetti principi nel ritenere la notifica dell’avviso diaccertamento in questione in data 23.3.2023 effettuata oltre il termine didecadenza di cui all’art. 43 cit. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non potendo, nella specie, a suoavviso, trovare applicazione la sospensione di cui all’art. 67, comma 1, del d.l.n. 18/2020, non prevedendo tale norma uno slittamento “a cascata” anche conriguardo ad attività da compiersi al di fuori dall’arco temporale ivi previsto (primaNumero registro generale 5596/2025Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 12172/2026Data pubblicazione 01/05/2026ratio decidendi) ed essendo stata tale norma implicitamente abrogata dall’art.157 del d.l. n. 34/2020 (seconda ratio decidendi).2.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnatae rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti