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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 15418/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 036HDEM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di illecita cessione di stupefacenti.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di prova circa la capacità drogante del quantitativo ceduto.

Il ricorso è inammissibile.

E' acquisito che in caso di cd " droga parlata" la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione (ex multis, Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020 Rv. 279251 - 01).

Nel caso di specie, l'accertamento della penale responsabilità è argomentato esaustivamente in base alle risultanze dei servizi di osservazione e al significato delle conversazioni telefoniche lette in modo congruo e logico e, pertanto, sottratte al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389) e soddisfa altresì, per compiutezza e dovizia di riferimenti, l'onere di motivazione rafforzata.

I giudici di merito, in particolare, hanno rilevato che i quantitativi di droga ceduti dal ricorrente facevano parte di un quantitativo a sua volta cedutogli dal suo fornitore [OSCURATO:PERSONA], come era ampiamente emerso dal compendio probatorio sopra evidenziato.

Ciò premesso, la censura proposta, relativa alla capacità drogante dello stupefacente ceduto, risulta generica e aspecifica, poiché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 aprile 2025 Il Consigliere e tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 036HDEM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di illecita cessione di stupefacenti. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di prova circa la capacità drogante del quantitativo ceduto. Il ricorso è inammissibile. E' acquisito che in caso di cd " droga parlata" la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione (ex multis, Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020 Rv. 279251 - 01). Nel caso di specie, l'accertamento della penale responsabilità è argomentato esaustivamente in base alle risultanze dei servizi di osservazione e al significato delle conversazioni telefoniche lette in modo congruo e logico e, pertanto, sottratte al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389) e soddisfa altresì, per compiutezza e dovizia di riferimenti, l'onere di motivazione rafforzata. I giudici di merito, in particolare, hanno rilevato che i quantitativi di droga ceduti dal ricorrente facevano parte di un quantitativo a sua volta cedutogli dal suo fornitore [OSCURATO:PERSONA], come era ampiamente emerso dal compendio probatorio sopra evidenziato. Ciò premesso, la censura proposta, relativa alla capacità drogante dello stupefacente ceduto, risulta generica e aspecifica, poiché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 aprile 2025 Il Consigliere e tensore
Sentenza Cassazione n. 15418/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris