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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 27892/2026

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i di:avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di Siracusavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del Pubblico ministero;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni di cui alla requisitoria in data 8 giugno 2026 del Pubblicoministero nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso;ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorreavverso la sentenza in epigrafe indicata che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni due di reclusione ed euro mille di multa in ordine al reato di cuiall’art. 648 cod. pen., con le attenuanti generiche equivalenti alla recidivareiterata e specifica.2.

Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente denuncia il vizio dimotivazione riguardo alla concessione delle attenuanti generiche, adducendo cheil Tribunale abbia fatto ricorso a mere formule di stile.3.

Il ricorso è infondato.Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato risulta che ilgiudice ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche «al fine diadeguare la pena in concreto irrogata all’effettivo disvalore del fatto, in regime dicoerenza rispetto alla contestata recidiva”.Lungi, quindi, dall’essere in presenza di una motivazione apparente, ilTribunale risulta avere fatto corretta applicazione dell’orientamento affermatodalla Corte di legittimità in materia ed espresso da Sez. 2, n. 5247del15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639 – 01, cui il Collegio intende darecontinuità, secondo cui «Le circostanze attenuanti generiche hanno anche lafunzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto digiudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che laspecificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice cherenda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art.3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui lacongruità costituisce elemento essenziale. (In motivazione, la Corte hasottolineato che il giudice di merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi delcaso concreto che giustificano il riconoscimento delle attenuanti e di spiegare lascelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanzeaggravanti). (Conf.

Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165 - 01)».4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spesericorrendo la parte pubblica.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i di:avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di Siracusavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del Pubblico ministero;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni di cui alla requisitoria in data 8 giugno 2026 del Pubblicoministero nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso;ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorreavverso la sentenza in epigrafe indicata che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni due di reclusione ed euro mille di multa in ordine al reato di cuiall’art. 648 cod. pen., con le attenuanti generiche equivalenti alla recidivareiterata e specifica.2. Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente denuncia il vizio dimotivazione riguardo alla concessione delle attenuanti generiche, adducendo cheil Tribunale abbia fatto ricorso a mere formule di stile.3. Il ricorso è infondato.Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato risulta che ilgiudice ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche «al fine diadeguare la pena in concreto irrogata all’effettivo disvalore del fatto, in regime dicoerenza rispetto alla contestata recidiva”.Lungi, quindi, dall’essere in presenza di una motivazione apparente, ilTribunale risulta avere fatto corretta applicazione dell’orientamento affermatodalla Corte di legittimità in materia ed espresso da Sez. 2, n. 5247del15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639 – 01, cui il Collegio intende darecontinuità, secondo cui «Le circostanze attenuanti generiche hanno anche lafunzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto digiudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che laspecificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice cherenda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art.3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui lacongruità costituisce elemento essenziale. (In motivazione, la Corte hasottolineato che il giudice di merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi delcaso concreto che giustificano il riconoscimento delle attenuanti e di spiegare lascelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanzeaggravanti). (Conf. Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165 - 01)».4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spesericorrendo la parte pubblica. P.Q.MRigetta il ricorso. Motivazione semplificata.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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