CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 32907/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1601/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 19498/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con le note conclusive tempestivamente depositate. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 04/03/2025 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 18/09/2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto in rubrica (artt. 633 e 639-bis cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32907/2025 Roma, lì, 06/10/2025 motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenza della scriminante dello stato di necessità ai sensi dell’art. 54 del cod. pen.; in subordine, si invoca la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e, infine, si denuncia la violazione di legge per aver non aver concesso il giudice di merito le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, così come per aver omesso la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché il motivo, in tutte le sue articolazioni, è generico e non consentito. 4.1. Il motivo di ricorso non è consentito ed è, al tempo stesso, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera, nel suo complesso per come evidenziato dalla stessa difesa, doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta. La difesa della ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo la mancata considerazione della effettiva ricorrenza della causa di giustificazione di cui all’art. 54 e in subordine dei presupposti per l’applicazione dell’art.131-bis cod. pen., oltre che contestando il trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico della [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 3, n. 18521 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 4.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 e seg. della sentenza impugnata (dove è stata sottolineata, con argomentazioni del tutto logiche in questa sede, la differenza tra l’esercizio tra diritti fondamentali della persona e l’arbitraria occupazione di un bene pubblico in assenza dei requisiti per accedere alla assegnazione di alloggio popolare, la gravità della condotta con offensività da riferire non solo all’assegnatario legittimo del bene, ma anche all’ente proprietario così da non potersi ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 131-bis cod.pen., l’adeguatezza in concreto del trattamento sanzionatorio a fronte di allegazioni del tutto generiche della difesa, non potendosi conseguentemente ritenere la speciale tenuità del danno ai sensi dell’art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.). Infine, si deve rilevare che il tema relativo alla possibile applicazione, in regime di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche non era stato oggetto di motivo di appello, come emerge anche dal riepilogo dei motivi riportato in sentenza (non contestato in alcun modo, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente, Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01). 5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]