CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Milano accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., avente a oggetto il vigente divieto di detenere pinzette per ciglia in lega metallica e, per l'effetto, disponeva che il detenuto potesse "usare pinzette in metallo, a richiesta e in caso di effettivo bisogno, previa custodia in luogo esterno alla camera detentiva". 2. Avverso detta ordinanza, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Milano per "carenza del presupposto per l'esercizio del potere del giudice di sorveglianza (articoli 35 -bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b 0.P.)"; ha richiamato la circolare del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, evidenziando che le pinzette in metallo non sono consentite per ragioni di tutela dell'integrità del detenuto e del personale penitenziario, e ha sostenuto che nella materia in questione non potrebbe ravvisarsi alcun diritto soggettivo del detenuto, di tal che il relativo reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza non rientrerebbe nella previsione dell'art. 35 -bis Ord. pen., quanto piuttosto in quella dell'art. 35 Ord. pen., concernente il c.d. reclamo generico. 3. Il Tribunale di sorveglianza, in data 17 settembre 2021, "previa qualificazione del provvedimento ex art. 35 0.P.", ha accolto "il reclamo del DAP, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cessazione". A ragione della decisione, ha ritenuto che non era configurabile, in relazione alla pretesa dedotta dal detenuto, una situazione di diritto soggettivo, in quanto l'estrinsecazione del diritto all'igiene non si estendeva "fino ai suoi minimi dettagli applicativi ovvero alla tutela volta alla consegna di oggetti diversi da quelli indicati nella circolare, essendo gli strumenti in essa previsti adeguati a consentire la pienezza dell'esercizio del relativo diritto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, così come correttamente riqualificato dal Tribunale di sorveglianza di Milano l'originario reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, è inammissibile per le ragioni che seguono. Intanto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017, "il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"; è stata, quindi, esclusa la facoltà delle parti di proporre personalmente detto mezzo di impugnazione, come è avvenuto nel caso di specie, in cui l'impugnazione risulta sottoscritta dal responsabile del servizio reclami giurisdizionali del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento. 2. Inoltre, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne" [Cass. Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010; conformi: Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998, che ha affermato che "in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata)"; Cass. Sez. 7, n. 737 del 29/05/29014, Rv. 261549; Cass. Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, Rv. 260117; Cass. Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Rv. 258398]. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 3775 del 21 dicembre 2017, Tuttolomondo, il Ministero della Giustizia non va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 14 dicembre 20