CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè sottoscritti unicamente dai due imputati a nulla rilevando in senso contrario la delega conferita al difensore al fine di procedere al deposito dell'atto; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna olo [OSCURATO:PERSONA]"('. i I£R