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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 45415/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato e che, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; Rilevato, peraltro, che il motivo proposto denuncia - in modo oltretutto affatto generico - l'eccessività della pena e che, pertanto, non è consentito dalla legge, esulando dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la sindacabilità della pena concordata tra le parti che non risulti determinata contra legem; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato e che, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; Rilevato, peraltro, che il motivo proposto denuncia - in modo oltretutto affatto generico - l'eccessività della pena e che, pertanto, non è consentito dalla legge, esulando dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la sindacabilità della pena concordata tra le parti che non risulti determinata contra legem; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 45415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris