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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05935/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARI Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 giugno 2025, il Tribunale di Bari in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha dato atto che: -con sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 3 novembre 2016, irrevocabile il 1° dicembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con pena sospesa; -con sentenza del Tribunale di Bari in data 15 gennaio 2020, irrevocabile il 16 maggio 2024, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen., commesso il 21 agosto 2019.

Poiché nei cinque anni successivi alla prima condanna, il [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un altro delitto, ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1) cod.pen. 2.

Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge con riferimento agli artt. 163, comma 1 e 168 cod. pen.

Secondo il ricorrente, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva il momento in cui la seconda sentenza di condanna diviene definitiva e non già il momento di commissione del reato con quella giudicato.

Nella specie, la causa di revoca si sarebbe perfezionata solo in data 15 maggio 2024, al momento del passaggio in giudicato della seconda sentenza di condanna, e perciò dopo oltre sette anni dalla data di concessione del beneficio, sicché non ricorrerebbero i presupposti di cui all’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena in ragione della commissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], nei cinque anni successivi alla prima condanna, di un altro delitto, per il quale, con sentenza 15 gennaio 2020, irrevocabile il 16 maggio 2024, è stata irrogata la pena di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Il ricorrente deduce che la seconda sentenza di condanna è divenuta irrevocabile quando erano già decorsicinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e, quindi, quando il delitto di cui alla precedente condanna doveva ritenersi già estinto ex art. 167 cod. pen. per decorso del quinquennio.

3. Tale assunto è del tutto privo di pregio.Questa Corte ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, la revoca disposta, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876 -01).

Si è in sostanza ritenuto che l’accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876, in motivazione; conformi Sez. 1, n. 9673 del 19/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m.

Tribunale di Imperia in proc.

Hayari, n.m.).Tale conclusione risulta coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno riconosciuto alla sentenza revocante valore meramente ricognitivo di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01).

La richiamata pronuncia ha invero precisato che «Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato».

4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto chenon sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARI Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 giugno 2025, il Tribunale di Bari in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha dato atto che: -con sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 3 novembre 2016, irrevocabile il 1° dicembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con pena sospesa; -con sentenza del Tribunale di Bari in data 15 gennaio 2020, irrevocabile il 16 maggio 2024, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen., commesso il 21 agosto 2019. Poiché nei cinque anni successivi alla prima condanna, il [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un altro delitto, ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1) cod.pen. 2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge con riferimento agli artt. 163, comma 1 e 168 cod. pen. Secondo il ricorrente, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva il momento in cui la seconda sentenza di condanna diviene definitiva e non già il momento di commissione del reato con quella giudicato. Nella specie, la causa di revoca si sarebbe perfezionata solo in data 15 maggio 2024, al momento del passaggio in giudicato della seconda sentenza di condanna, e perciò dopo oltre sette anni dalla data di concessione del beneficio, sicché non ricorrerebbero i presupposti di cui all’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena in ragione della commissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], nei cinque anni successivi alla prima condanna, di un altro delitto, per il quale, con sentenza 15 gennaio 2020, irrevocabile il 16 maggio 2024, è stata irrogata la pena di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa. Il ricorrente deduce che la seconda sentenza di condanna è divenuta irrevocabile quando erano già decorsicinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e, quindi, quando il delitto di cui alla precedente condanna doveva ritenersi già estinto ex art. 167 cod. pen. per decorso del quinquennio. 3. Tale assunto è del tutto privo di pregio.Questa Corte ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, la revoca disposta, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876 -01). Si è in sostanza ritenuto che l’accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876, in motivazione; conformi Sez. 1, n. 9673 del 19/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m. Tribunale di Imperia in proc. Hayari, n.m.).Tale conclusione risulta coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno riconosciuto alla sentenza revocante valore meramente ricognitivo di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01). La richiamata pronuncia ha invero precisato che «Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato». 4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi inammissibile. A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto chenon sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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