CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 38739/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000. L'imputazione concerneva l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA per l'anno d'imposta 2015, a fronte di un'imposta IRPEF evasa stimata in oltre 326.000 euro e un'imposta IVA evasa di oltre 69.000 euro. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di appello, ritenendo infondate le doglianze difensive. In particolare, ha affermato la piena utilizzabilità nel processo penale degli accertamenti operati in sede tributaria, basati su un controllo incrociato tra le fatture prodotte dall'imputato e i dati emersi dall'applicativo "spesometro". Ha, inoltre, ribadito la presunzione di incasso delle somme fatturate, fondata sull'art. 6 del D.P.R. 633/1972, con conseguente onere per il contribuente di provare il mancato pagamento. Infine, ha ritenuto provato il dolo specifico di evasione sulla base dell'entità del superamento della soglia di punibilità e delle altre risultanze dell'indagine fiscale.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2 c.p. e 192 c.p.p. per omessa applicazione del criterio valutativo probatorio introdotto dalla Legge n. 130/2022. Il ricorrente sostiene che, anche a seguito delle modifiche del d.lgs. 546 del 1991, introdotte dalla legge del 2022, grava in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'incasso delle fatture e non sull'imputato di non aver ricevuto il corrispettivo. Con il secondo motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 74/2000 sotto il profilo oggettivo. Si lamenta che la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento su presunzioni tributarie, senza procedere a un'autonoma valutazione degli elementi di prova secondo il canone dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". Il ricorso richiama la sentenza di questa Corte n. 44170/2023 per sostenere l'inutilizzabilità delle presunzioni legali tributarie come fonte di prova nel processo penale, potendo esse al più assumere valore di meri indizi da riscontrare. Con il terzo motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 74/2000 sotto il profilo soggettivo e l'omessa motivazione. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola tautologica e carente. La Corte territoriale avrebbe desunto il dolo specifico di evasione dal solo dato quantitativo dell'imposta evasa, senza specificare quali fossero le "ulteriori risultanze" idonee a dimostrare il quid pluris richiesto per la configurabilità del dolo specifico, ovvero l'intenzione deliberata ed esclusiva di sottrarsi al pagamento delle imposte. Con il quarto motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p nonché il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si lamenta, in particolare, il rilievo dato ai fini della dosimetria a un precedente penale risalente nel tempo e "del tutto eterogeneo". [OSCURATO:PERSONA] I.. Il ricorso è articolato in censure non consentite o manifestamente infondate e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. I primi due motivi possono essere analizzati congiuntamente in quanto muovono da un identico presupposto, ossia che l'ammontare delle imposte evase sia stato determinato avvalendosi di presunzioni tributarie che, per costante giurisprudenza, non possono operare nel processo penale e la cui utilizzabilità, a seguito della novella del 2022, non sarebbe più consentita nel processo tributario. Sennonché i giudici di merito hanno fondato il verdetto di condanna sulle fatture esibite dall'imputato nel corso della verifica effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza nell'ottobre del 2018 e, in minor misura, su quelle registrate "nella banca dati A.T. Web- applicativo [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza della Corte territoriale) nonché sui dati riportati nei questionari inviati alla clientela (pag. 3 della sentenza di appello) così che la ricostruzione del reddito d'impresa e del volume di affari era avvenuto non sulla base di elementi presuntivi, ma attraverso un accertamento analitico fondato su dati "reali" tratti dalla documentazione reperita e forniti dai clienti della ditta individuale, così pervenendo a una quantificazione degli importi evasi ampiamente superiore alla soglia di punibilità. Ed è oggetto di costante affermazione in giurisprudenza "il principio secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581, e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni, n.m.), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano, n.m.)" (Sez. 3, n. 26979 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], A.) Pertinente risulta poi, ai fini dell'IVA, il riferimento all'art. 6 d. P.R. 633/1972, concorrendo la fattura a determinare la base imponibile per effetto della sua emissione. Va anche ricordato che, ai sensi degli artt. 55, 83 e 109 d.P.R. 917/86, ai fini delle imposte dirette, i ricavi, per le attività commerciali, debbono essere determinati in base al principio di competenza, assumendo rilevanza il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell'incasso. Va altresì aggiunto che l'ipotesi difensiva non trova alcun riscontro nell'incarto processuale, come sottolineato dal Tribunale, non avendo l'imputato reso alcuna dichiarazione nel corso dell'intero procedimento o prodotto documentazione significativa. 2. Il terzo motivo è parimenti inammissibile non essendo stato proposto con l'atto di appello e risultando, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale, dopo aver sottolineato che l'imputato non aveva esibiti alcun registro contabile, ha desunto il dolo di evasione dalla "condizione soggettiva dell'imputato (...unico titolare della ditta...) e dalla "notevole entità delle imposte evase". Tale motivazione, in sede di gravame, risulta contestata lamentando unicamente che "nemmeno gli operanti sono stati in grado di ricostruire con certezza l'imposta evasa". La censura difensiva trova risposta nella sentenza d'appello che ha precisato l'ammontare delle imposte evase. Non è stato, pertanto, dedotto con il gravame che l'ammontare dell'imposta evasa, per poter assurgere a prova dell'elemento soggettivo, doveva concorrere con ulteriori "risultanze probatorie". Il motivo è, quindi, inammissibile non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) A ciò si aggiunga che il ragionamento probatorio della Corte territoriale, che ha logicamente inferito che l'omissione della dichiarazione, a fronte di un volume d'affari così cospicuo e di imposte dovute ingenti, non potesse avere altre finalità se non quella di sottrarsi al pagamento dei tributi, non confligge con alcun elemento probatorio acquisito e trova significativo riscontro nella discrasia tra fatture prodotte e dati dello spesometro, che denota un comportamento non trasparente e volto a occultare parte del volume d'affari. 3. Il quarto motivo risulta aspecifico e, comunque, non consentito in sede di legittimità. Entrambi i giudici di merito hanno valorizzato, al fine di giustificare il contenuto scostamento dal minimo edittale, la "gravità del fatto". La sentenza di primo grado, infatti, oltre a richiamare i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., sottolinea "la rilevanza dell'importo dell'evasione" mentre quella impugnata "il danno procurato all'Erario". Tali passaggi motivazioni risulterebbero già sufficienti a giustificare una pena che si colloca abbondantemente al di sotto della media edittale. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la Cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Orbene, il profilo afferente alla gravità dei fatti è dal ricorso totalmente ignorato. Tanto basterebbe per condannare all'inammissibilità il motivo. È, infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011 - dep. 27/07/2011, F., Rv. 25097201; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448).La Corte d'appello ha anche negativamente valutato la personalità dell'imputato, risultando [OSCURATO:PERSONA] gravato da una "risalente, pesante condanna per droga". Di tale valutazione si duole la difesa la quale, tuttavia, oppone all'apprezzamento contestato il proprio senza esplicitare le ragioni che vizierebbero la logicità del ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto meritevole di un più severo trattamento sanzionatorio colui che, nonostante abbia subito in passato una "pesante condanna", commetta un nuovo grave reato. Tale censura, alla luce dei principi espositi, non è consentita in sede di legittimità. 4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen