CassazionedecretoSezione 4Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 23525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. TIROZZI per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza n.68/2024 emessa dalla Corte d'appello di Venezia in data 18/07/2024, di inammissibilità dell'impugna- zione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 24/10/2023 per inosservanza dell'art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen. come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 poiché con l'atto di impugnazione non era stata anche depositata "la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di cita- zione a giudizio". Osserva il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza, che tale adempimento non era necessario poiché l'imputato aveva già eletto domicilio du- rante il processo di primo grado, era presente in giudizio e l'efficacia di tale ele- zione era vieppiù dimostrata proprio dal fatto che tutti gli atti erano stati sempre notificati regolarmente presso lo studio del difensore, compresa l'ordinanza di inammissibilità oggi impugnata. 2. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Ed invero, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024, la Quinta sezione penale di questa Corte ebbe a rimettere alle Sezioni Unite la questione: "Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al mede- simo". Alle Sezioni Unite fu rimessa anche la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di pre- sentazione dell'impugnazione". In proposito va ricordato, infatti, che la legge 9 agosto 2024, n. 114 re- cante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. [OSCURATO:PERSONA]. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), abroga il comma 1- ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1- quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di effien- trata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giu- dizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Già prima della pronuncia delle Sezioni Unite di cui si dirà, si era andato af- fermando in proposito un condivisibile orientamento - che avrebbe trovato poi conforto nel decisum della Corte di legittimità in composizione allargata- secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, dovessero continuare ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposi- zioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982) e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum riguarda solo la suc- cessione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpreta- zioni giurisprudenziali di queste ultime). 5. A seguito di quella rimessione è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite e già in data precedente al depositato ricorso per cassazione (che è del 15/11/2024) era stata diffusa l'informazione provvisoria n. 15/2024 (che quindi ben avrebbe dovuto essere conosciuta dal difensore ricorrente) della sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287855 - 01 e 02 che, in risposta ai sopra ricordati quesiti, ha affermato che: 1. La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; 2. In tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 6. Orbene, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che la precedente elezione di domicilio non è stata allegata all'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno vi è altro riferimento (data, collocazione nel fascicolo processuale) che sarebbe stato necessario per le Sezioni Unite onde «consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Sicché, seguendo l'insegnamento sopra riportato, deve rilevarsi la manife- sta infondatezza del ricorso, avendo correttamente dichiarato la Corte territoriale l'inammissibilità del proposto appello. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma