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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21278/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola, nel concedere a Cabras la detenzione domiciliare, ne ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo prematura, in un'ottica di progressione trattamentale, l'ammissione alla misura più ampia; ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con unico motivo, vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., si articoli attraverso censure essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola, nel concedere a Cabras la detenzione domiciliare, ne ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo prematura, in un'ottica di progressione trattamentale, l'ammissione alla misura più ampia; ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con unico motivo, vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., si articoli attraverso censure essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21278/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris