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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. la cui integrazione assume la difesa sia stata fondata sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa che non avrebbero trovato riscontro nell'esame degli altri testi è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe accreditare una differente lettura delle risultanze istruttorie da parte della Corte di appello che ha rettamente analizzato la sequenza degli eventi che hanno portato il ricorrente a formulare le richieste minacciose di denaro, deponendo per la attendibilità della parte offesa, le cui dichiarazioni sono state adeguatamente apprezzate quanto a linearità ed assenza di intento di calunnia, perché corroborate da quelle del marito della vittima e dal teste Cerundolo che, seppure avesse dichiarato di aver udito nel negozio il ricorrente adirato chiedere i soldi, tanto che per il timore di ripercussioni si allontanava dall'esercizio, finiva per riscontrare la parte del propalato della parte offesa; osservato che, pertanto, manifestamente infondata risulta la censura rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto sussistenti le minacce di cui alla denuncia, in quanto la valutazione di attendibilità della persona offesa è stata fondata sulle dichiarazioni del coniuge (in ordine al quale nessun accenno viene svolto nel ricorso) e del teste Cerundolo; che non è necessario che le conferme assumano valenza di prova autonoma potendo le accuse essere dimostrate dalle sole dichiarazioni del propalante (in tal senso sussiste copiosa giurisprudenza anche con riferimento alla consistenza dei riscontri esterni che non è necessario assumano autonoma valenza di prova, tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 nella parte in cui si rileva che non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. la cui integrazione assume la difesa sia stata fondata sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa che non avrebbero trovato riscontro nell'esame degli altri testi è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe accreditare una differente lettura delle risultanze istruttorie da parte della Corte di appello che ha rettamente analizzato la sequenza degli eventi che hanno portato il ricorrente a formulare le richieste minacciose di denaro, deponendo per la attendibilità della parte offesa, le cui dichiarazioni sono state adeguatamente apprezzate quanto a linearità ed assenza di intento di calunnia, perché corroborate da quelle del marito della vittima e dal teste Cerundolo che, seppure avesse dichiarato di aver udito nel negozio il ricorrente adirato chiedere i soldi, tanto che per il timore di ripercussioni si allontanava dall'esercizio, finiva per riscontrare la parte del propalato della parte offesa; osservato che, pertanto, manifestamente infondata risulta la censura rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto sussistenti le minacce di cui alla denuncia, in quanto la valutazione di attendibilità della persona offesa è stata fondata sulle dichiarazioni del coniuge (in ordine al quale nessun accenno viene svolto nel ricorso) e del teste Cerundolo; che non è necessario che le conferme assumano valenza di prova autonoma potendo le accuse essere dimostrate dalle sole dichiarazioni del propalante (in tal senso sussiste copiosa giurisprudenza anche con riferimento alla consistenza dei riscontri esterni che non è necessario assumano autonoma valenza di prova, tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 nella parte in cui si rileva che non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 11438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris