CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 07430/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7430/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17624/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25965/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso la sentenza concui in data 12.6.2025 la Corte d appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale diMonza del 17.6.2024 di condanna alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agliartt. 612 cpv. 581 614 660 cod. pen.Rilevato che con l unico motivo di ricorso si eccepisce che la Corte d appello abbiaomesso di dichiarare l estinzione della contravvenzione di cui all art. 660 cod. pen.commesso fino al 7.1.2019 nonostante i termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161comma secondo cod. pen. fossero decorsi già prima della sentenza di primo grado* che dagli atti risulta che durante il giudizio di primo grado il corso dellaprescrizione è rimasto sospeso per 189 giorni dal 14.3.2022 al 19.9.2022 per un rinviodisposto su richiesta del difensore con la conseguenza che a partire dal 7.1.2019 i terminimassimi di cinque anni non erano interamente decorsi alla data della sentenza di primogrado del 17.6.2024 lo sarebbero stati il successivo 11.7.2024Considerato inoltre che ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 siapplica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all art. 159 cod.pen. nel testo introdotto dall art. 1 legge 23 giugno 2017 n. 103 * U n. 20989 del12/12/2024 dep. 2025 * c/Polichetti * 288175 01 di guisa che il corso dellaprescrizione è rimasto poi sospeso dal termine per il deposito della motivazione dellasentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza cheha definito il grado successivo di giudizio per un tempo comunque non superiore a un annoe sei mesiRilevato che nel caso di specie la sentenza di secondo grado è stata emessa il12.6.2025 data fino alla quale pertanto i termini di prescrizione sono rimasti sospesi* che il corso della prescrizione è rimasto ulteriormente sospeso dalla scadenzadel termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo gradosino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva per un tempo comunque nonsuperiore a un anno e sei mesiRitenuto pertanto che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiaratoinammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7430/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17624/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25965/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso la sentenza concui in data 12.6.2025 la Corte d appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale diMonza del 17.6.2024 di condanna alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agliartt. 612 cpv. 581 614 660 cod. pen.Rilevato che con l unico motivo di ricorso si eccepisce che la Corte d appello abbiaomesso di dichiarare l estinzione della contravvenzione di cui all art. 660 cod. pen.commesso fino al 7.1.2019 nonostante i termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161comma secondo cod. pen. fossero decorsi già prima della sentenza di primo grado* che dagli atti risulta che durante il giudizio di primo grado il corso dellaprescrizione è rimasto sospeso per 189 giorni dal 14.3.2022 al 19.9.2022 per un rinviodisposto su richiesta del difensore con la conseguenza che a partire dal 7.1.2019 i terminimassimi di cinque anni non erano interamente decorsi alla data della sentenza di primogrado del 17.6.2024 lo sarebbero stati il successivo 11.7.2024Considerato inoltre che ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 siapplica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all art. 159 cod.pen. nel testo introdotto dall art. 1 legge 23 giugno 2017 n. 103 * U n. 20989 del12/12/2024 dep. 2025 * c/Polichetti * 288175 01 di guisa che il corso dellaprescrizione è rimasto poi sospeso dal termine per il deposito della motivazione dellasentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza cheha definito il grado successivo di giudizio per un tempo comunque non superiore a un annoe sei mesiRilevato che nel caso di specie la sentenza di secondo grado è stata emessa il12.6.2025 data fino alla quale pertanto i termini di prescrizione sono rimasti sospesi* che il corso della prescrizione è rimasto ulteriormente sospeso dalla scadenzadel termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo gradosino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva per un tempo comunque nonsuperiore a un anno e sei mesiRitenuto pertanto che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiaratoinammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *