CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13 febbraio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Fermo il 18 marzo 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, accertato in Sant'Elpidio a Mare il 30 gennaio 2018. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno ritenuto sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza dal 28 novembre 2017 al 30 gennaio 2018 nei confronti dello studio di consulenza fiscale dell'imputato, verifica da cui è emerso che Matrini ha occultato e/o distrutto 106 fatture di vendita relative agli anni di imposta dal 2013 al 2017 (ovvero 85 fatture annotate nell'apposito registro iva vendite e 21 non annotate in contabilità, ma acquisite presso i clienti del professionista a mezzo questionario), nonché il registro iva acquisti, in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari. Precisato, da un lato, che è rimasta priva di adeguato conforto probatorio l'affermazione secondo cui la contabilità ricercata si sarebbe trovata tra le macerie della casa di Matrini a Bevagna colpita da un evento e, dall'altro, che i giudici di appello hanno correttamente applicato il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862) secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde, come appunto si è verificato nel caso di specie. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 n