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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07958/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25982/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Razzino;-Ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Intimato –E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro-tempore;-Intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, sez. 13, n. 2807/2024, depositata in data 26 aprile 2024,non notificata;Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania il 26 aprile 2024, n. 2807/2024, non notificata, chesi è pronunciata in controversia su impugnazione della cartella dipagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corted’appello di Napoli pubblicata in data 4.2.2010 e divenuta definitiva aseguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 12161 del 18.5.2010.

Larichiesta di pagamento veniva formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. innome e per conto del Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Roma –Ufficio recupero crediti -, che iscriveva a ruolo l’importo di euro 252.00per imposta di registro atti giudiziari ed euro 8 per spese processuali, inrelazione a un procedimento di equa riparazione.2.

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi allaCorte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva parzialmente ilricorso, rilevando il proprio difetto di giurisdizione relativamente al creditoriferito alle spese processuali, e reputando fondata la domanda inrelazione al credito riferito all’imposta di registro, sotto il profilo delladecadenza del potere impositivo, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986.3. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di giustiziatributaria di secondo grado, condivisa la decisione appellata con riguardoalla ritenuta decadenza dal potere impositivo, indipendentemente dallemodalità di anticipazione delle spese di giustizia, e ritenute assorbite leulteriori questioni poste dalle parti, con sentenza n. 2807/2024 rigettava ilricorso.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato un unico motivo di ricorso.3.

Il contribuente e Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimastiintimati.Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/20264.

La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipatadel 27 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, conriferimento alla ritenuta decadenza dalla possibilità di richiedere ilpagamento dell’imposta di registro della sentenza della Corte d’appello diNapoli del 4.2.2010.

La società ricorrente contesta la sentenza del giudiced’appello, deducendo l’erroneità della decisione sotto il profilo dellaritenuta applicabilità dell’art. 76 citato, dovendosi la norma leggere incombinato disposto con l’art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002 e con la iviprevista procedura di iscrizione a ruolo da parte di Equitalia GiustiziaS.p.a..

Richiama, inoltre, l’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 secondo il qualeil credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamenteaccertata si prescrive in dieci anni e afferma che la cartella è statanotificata entro lo stesso termine.

Fa infine riferimento alle pronunzie dilegittimità secondo cui, in tema di registrazione a debito di una sentenza,il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionatoall’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziarioed affidato all’iniziativa del cancelliere dell’ufficio giudiziario e nondell’amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporaledi decadenza previsto dall’art. 76 cit., sicché risulta applicabile il solotermine decennale di prescrizione previsto dal medesimo d.P.R. n.131/1986.2.

Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha affermato, per quanto di interesse nellapresente sede: Per quanto attiene l'imposta di registro tuttavia,trattandosi di una sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4 febbraio2010, ritenendo la registrazione rientrante in quelle previste dall'art. 5 delNumero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026DPR 131/1986, l'articolo 76 dello stesso DPR prevede al comma 1 chel'imposta debba essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine dicinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuta essere richiesta laregistrazione.

E questo a prescindere di come siano state sostenute lespese di giustizia con anticipazione o meno.

I cancellieri devono chiederela registrazione della sentenza entro trenta giorni dalla pubblicazione dellastessa.

Ne deriva che il termine decadenziale quinquennale di cui all'art.76 comma 1 DPR 131/1986 al momento della notifica dell'atto impugnatoin primo grado era ampiamente scaduto.

Parte appellante non ha fornitola prova di aver notificato precedenti atti interruttivi della pretesatributaria.

Nel confermare la sentenza di primo grado la Corte ritieneassorbite le altre doglianze quali la regolarità della costituzionedell'Agenzia della Riscossione a mezzo di difensore abilitato e quella dellacarenza di motivazione della cartella. .Va premesso che l’istituto della prenotazione a debito, senza ilcontemporaneo pagamento delle imposte dovute, è previsto dall’art.59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dall’art. 158, comma 1, del Testounico delle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Ai sensidella prima delle norme citate, si registrano a debito:a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono neiprocedimenti contenziosi nei quali sono interessate leamministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi algratuito patrocinio, quando vengono formati d’ufficio o ad istanza onell’interesse di tali soggetti (la registrazione a debito non è peraltroammessa per le sentenze che dispongono il trasferimento di beni ediritti di qualsiasi natura);b) gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui al punto precedente,dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari perl’ulteriore corso del procedimento stesso oppure per la suadefinizione;Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;d) le sentenze e gli altri atti di organi giurisdizionali che condannano alrisarcimento del danno causato da fatti costituenti reato.Nel caso di specie, trattandosi di procedimento di equa riparazione, incui la parte resistente è un’amministrazione dello Stato, sia il decretoemesso dalla Corte d’appello di Napoli, sia la sentenza della Corte diCassazione rientravano nella previsione di cui alla lett. a) delladisposizione citata e la registrazione è stata, quindi, effettuata a debito.In tema di imposta di registrazione a debito di una sentenza, ilprocedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionatoall'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziarioed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e nondell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporaledi decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, dall'art. 78 del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5,sent. n. 5966 del 25/03/2015, Rv. 635005 – 01; Sez.

Tributaria,ordinanza n. 26798 del 15/10/2024).

Essendo nel suo iter condizionatoall'acquisizione del carattere di definitività da parte del provvedimentogiudiziario da sottoporre a tassazione, che è accadimento dalla tempisticanon prevedibile, detto procedimento di riscossione si rivela, già sul pianooggettivo, incompatibile con il vincolo temporale di decadenza dallaregistrazione (in questo caso a debito), di cui al D.P.R. n. 131 del 1986,art. 76, comma 2.

Dipendendo dall'iniziativa dell'Ufficio giudiziario dellaCancelleria e non da quella dell'Amministrazione finanziaria, esso, d'altrocanto, lascerebbe quest'ultima incongruamente nella prospettiva di cuiall'art. 2935 cod. civ. (applicabile anche in tema di decadenza: v.

Cass.9151/91) nella materiale impossibilità di attivarsi per scongiurare ilmaturare della decadenza del proprio diritto.

Risulta, di conseguenza,applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall’art.78 del medesimo D.P.R. 131/1986 (Cass., 3 marzo 2020, n. 16381;Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass. 11 novembre 2015, n. 23061; Cass., 25 marzo 2015, n. 5966;Cass., 7 agosto 2008, n. 21306).Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va,dunque, accolto e la sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigettodel ricorso originario.Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida: per il giudizio di primo grado,nella misura di euro 500,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva,Cpa e rimborso spese generali come per legge; per il giudizio di secondogrado, nella misura di euro 560,00 a titolo di compensi professionali, oltreIva, Cpa e rimborso spese generali come per legge; per il giudizio dilegittimità, nella misura di euro 500,00 a titolo di compensi, oltre euro200 per esborsi, Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25982/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Razzino;-Ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- Intimato –E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro-tempore;-Intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, sez. 13, n. 2807/2024, depositata in data 26 aprile 2024,non notificata;Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania il 26 aprile 2024, n. 2807/2024, non notificata, chesi è pronunciata in controversia su impugnazione della cartella dipagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza della Corted’appello di Napoli pubblicata in data 4.2.2010 e divenuta definitiva aseguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 12161 del 18.5.2010. Larichiesta di pagamento veniva formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. innome e per conto del Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Roma –Ufficio recupero crediti -, che iscriveva a ruolo l’importo di euro 252.00per imposta di registro atti giudiziari ed euro 8 per spese processuali, inrelazione a un procedimento di equa riparazione.2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi allaCorte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva parzialmente ilricorso, rilevando il proprio difetto di giurisdizione relativamente al creditoriferito alle spese processuali, e reputando fondata la domanda inrelazione al credito riferito all’imposta di registro, sotto il profilo delladecadenza del potere impositivo, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986.3. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di giustiziatributaria di secondo grado, condivisa la decisione appellata con riguardoalla ritenuta decadenza dal potere impositivo, indipendentemente dallemodalità di anticipazione delle spese di giustizia, e ritenute assorbite leulteriori questioni poste dalle parti, con sentenza n. 2807/2024 rigettava ilricorso.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato un unico motivo di ricorso.3. Il contribuente e Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimastiintimati.Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/20264. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipatadel 27 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, conriferimento alla ritenuta decadenza dalla possibilità di richiedere ilpagamento dell’imposta di registro della sentenza della Corte d’appello diNapoli del 4.2.2010. La società ricorrente contesta la sentenza del giudiced’appello, deducendo l’erroneità della decisione sotto il profilo dellaritenuta applicabilità dell’art. 76 citato, dovendosi la norma leggere incombinato disposto con l’art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002 e con la iviprevista procedura di iscrizione a ruolo da parte di Equitalia GiustiziaS.p.a.. Richiama, inoltre, l’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 secondo il qualeil credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamenteaccertata si prescrive in dieci anni e afferma che la cartella è statanotificata entro lo stesso termine. Fa infine riferimento alle pronunzie dilegittimità secondo cui, in tema di registrazione a debito di una sentenza,il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionatoall’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziarioed affidato all’iniziativa del cancelliere dell’ufficio giudiziario e nondell’amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporaledi decadenza previsto dall’art. 76 cit., sicché risulta applicabile il solotermine decennale di prescrizione previsto dal medesimo d.P.R. n.131/1986.2. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha affermato, per quanto di interesse nellapresente sede:   Per quanto attiene l'imposta di registro tuttavia,trattandosi di una sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4 febbraio2010, ritenendo la registrazione rientrante in quelle previste dall'art. 5 delNumero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026DPR 131/1986, l'articolo 76 dello stesso DPR prevede al comma 1 chel'imposta debba essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine dicinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuta essere richiesta laregistrazione. E questo a prescindere di come siano state sostenute lespese di giustizia con anticipazione o meno. I cancellieri devono chiederela registrazione della sentenza entro trenta giorni dalla pubblicazione dellastessa. Ne deriva che il termine decadenziale quinquennale di cui all'art.76 comma 1 DPR 131/1986 al momento della notifica dell'atto impugnatoin primo grado era ampiamente scaduto. Parte appellante non ha fornitola prova di aver notificato precedenti atti interruttivi della pretesatributaria. Nel confermare la sentenza di primo grado la Corte ritieneassorbite le altre doglianze quali la regolarità della costituzionedell'Agenzia della Riscossione a mezzo di difensore abilitato e quella dellacarenza di motivazione della cartella.  .Va premesso che l’istituto della prenotazione a debito, senza ilcontemporaneo pagamento delle imposte dovute, è previsto dall’art.59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dall’art. 158, comma 1, del Testounico delle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Ai sensidella prima delle norme citate, si registrano a debito:a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono neiprocedimenti contenziosi nei quali sono interessate leamministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi algratuito patrocinio, quando vengono formati d’ufficio o ad istanza onell’interesse di tali soggetti (la registrazione a debito non è peraltroammessa per le sentenze che dispongono il trasferimento di beni ediritti di qualsiasi natura);b) gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui al punto precedente,dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari perl’ulteriore corso del procedimento stesso oppure per la suadefinizione;Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;d) le sentenze e gli altri atti di organi giurisdizionali che condannano alrisarcimento del danno causato da fatti costituenti reato.Nel caso di specie, trattandosi di procedimento di equa riparazione, incui la parte resistente è un’amministrazione dello Stato, sia il decretoemesso dalla Corte d’appello di Napoli, sia la sentenza della Corte diCassazione rientravano nella previsione di cui alla lett. a) delladisposizione citata e la registrazione è stata, quindi, effettuata a debito.In tema di imposta di registrazione a debito di una sentenza, ilprocedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionatoall'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziarioed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e nondell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporaledi decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, dall'art. 78 del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5,sent. n. 5966 del 25/03/2015, Rv. 635005 – 01; Sez. Tributaria,ordinanza n. 26798 del 15/10/2024). Essendo nel suo iter condizionatoall'acquisizione del carattere di definitività da parte del provvedimentogiudiziario da sottoporre a tassazione, che è accadimento dalla tempisticanon prevedibile, detto procedimento di riscossione si rivela, già sul pianooggettivo, incompatibile con il vincolo temporale di decadenza dallaregistrazione (in questo caso a debito), di cui al D.P.R. n. 131 del 1986,art. 76, comma 2. Dipendendo dall'iniziativa dell'Ufficio giudiziario dellaCancelleria e non da quella dell'Amministrazione finanziaria, esso, d'altrocanto, lascerebbe quest'ultima incongruamente nella prospettiva di cuiall'art. 2935 cod. civ. (applicabile anche in tema di decadenza: v. Cass.9151/91) nella materiale impossibilità di attivarsi per scongiurare ilmaturare della decadenza del proprio diritto. Risulta, di conseguenza,applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall’art.78 del medesimo D.P.R. 131/1986 (Cass., 3 marzo 2020, n. 16381;Numero registro generale 25982/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7958/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass. 11 novembre 2015, n. 23061; Cass., 25 marzo 2015, n. 5966;Cass., 7 agosto 2008, n. 21306).Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va,dunque, accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigettodel ricorso originario.Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida: per il giudizio di primo grado,nella misura di euro 500,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva,Cpa e rimborso spese generali come per legge; per il giudizio di secondogrado, nella misura di euro 560,00 a titolo di compensi professionali, oltreIva, Cpa e rimborso spese generali come per legge; per il giudizio dilegittimità, nella misura di euro 500,00 a titolo di compensi, oltre euro200 per esborsi, Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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