CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 23606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Roma emessa in data 14/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14/11/2025 il Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Roma ha applicato all’imputato la pena concordata dalle parti di anni1 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 648bis cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 125 comma 3, 448 comma 2 bis, cod. proc. pen., art. 648 biscomma 4 cod. pen. con riferimento all’erronea quantificazione della pena peromessa valutazione dell’attenuante di cui all’art. 648 bis comma 4 cod. pen.;assume la difesa che l’uso del verbo “deve" nell’art. 648 bis cod. pen, propendeper la obbligatorietà della riduzione in presenza della condizione indicata dallanorma e che la pena applicata sarebbe, pertanto, illegale in quanto la pena per ilreato presupposto, previsto dagli artt. 615 ter e 640 cod. pen., non supera i 5anni di reclusione nemmeno considerando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 125 comma 3, 448 comma 2 bis cod. proc. pen., conriferimento all’art. 240 cod. pen.; lamenta la difesa che, in punto di confisca, vi èassenza di accordo tra le parti e manca l’indicazione del tipo di confisca applicata- diretta o per equivalente - e quindi la specificazione del legame tra beneconfiscato e reato, né risulta chiara la quantificazione della somma confiscata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti omanifestamente infondati.1. Il primo motivo non è consentito. Va rammentato che, in base al comma2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorsoper cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delleparti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ebbene, ladoglianza avanzata con il primo motivo, con la quale si lamenta la mancataapplicazione della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 biscod. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento, atteso che la Corte dicassazione ha chiarito che, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensidell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui sideduce l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate – comenel caso di specie – nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117-01). Né è invocabile, nella specie, il profilodell’illegalità della pena, rientrando, la misura della pena calcolata dalle parti eratificata dal giudice, all’interno di una forbice prossima al minimo dittale.Peraltro, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 – 01), la pena determinata aseguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanzeeterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limitiedittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., nonché 65 e 71 e ss., cod. pen.,ovvero i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevandoil fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione sianoeventualmente computati in violazione di legge; cosa che, comunque, non risultanel caso in esame.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A normadell'art. 648-quater cod. pen., la confisca del profitto del reato ha naturaobbligatoria ed è disposta dal giudice anche con la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti, con la conseguenza che, nella specie,legittimamente la confisca risulta essere stata applicata unitamente alla penaconcordata, tenuto conto che l'applicazione, obbligatoria o facoltativa di unamisura di sicurezza personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, puòessere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., conla sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alquantum della «pena irrogata» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020,Savin, Rv. 279348 — 02). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, con lasentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è statadisposta, come emerge chiaramente dalla motivazione, la confisca obbligatoria“per equivalente” ai sensi del secondo comma dell'articolo 648-quater, cod. pen.e il quantum del profitto del reato, a dire della difesa non motivato, è statoindividuato nelle somme oggetto del riciclaggio, in conformità con le indicazionidel capo d'imputazione. In ragione della natura dei delitti contestati, vaconsiderato che le operazioni di riciclaggio, avendo ad oggetto somme di denaro,assicurano il profitto del reato che è rappresentato esattamente dal valore dellesomme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolarel'individuazione della provenienza delittuosa (poiché, in assenza di quelleoperazioni, dette somme sarebbero destinate ad essere sottrattedefinitivamente, in quanto provento del delitto presupposto rispetto alriciclaggio). La condotta di riciclaggio, infatti, assicura l'integrale disponibilitàgiuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione sia attraverso ilgodimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenutoeconomico (in termini, Cass. sez. F, sent. n. 37120 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep.05/09/2019 - Rv. 277288; Cass. sez. 2, sent. n. 34218 del 04/11/2020 - dep.02/12/2020 - Rv. 280238). Pertanto, il giudice ha adeguatamente argomentatosia sulla natura “per equivalente” della misura di sicurezza applicata, sia sulquantum, costituito dall’intero prodotto delle somme riciclate(€ 25.000),risultante, come detto, dalla mera lettura del capo di imputazione per il delittoriciclaggio contestato nei confronti dell’imputato.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), alversamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]