CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroLiquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. inliquidazione, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBartolomeo e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]Rodriguez- controricorrente -avverso la sentenza n. 1064/2025 della Corte d’Appello diL’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Pescara dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione [LauretumS.p.A.] su istanza del creditore Comune di [OSCURATO:PERSONA],previa dichiarazione di inammissibilità della domanda diconcordato preventivo liquidatorio presentata dalla debitrice inpendenza della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.[OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo contro la sentenza,lamentandosi della violazione del diritto di difesa (per nonessere stata fissata un’udienza dopo la presentazione dellaproposta e del piano) e attribuendo al tribunale sia unosconfinamento dai suoi poteri (per avere valutato nel merito laproposta e il piano, di cui avrebbe dovuto verificare invecesoltanto la ritualità e la non manifesta inattitudine), sia unerrato apprezzamento dei dati disponibili.Instauratosi nuovamente il contraddittorio con il creditoree intervenuta per resistere al reclamo anche la liquidazionegiudiziale, la Corte d’Appello di L’Aquila rigettò il gravame.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.La liquidazione giudiziale e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono difesi con controricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, testualmente:«violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 1 e 4, c.c.i.i.in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CorteNumero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026di Appello di L’Aquila rigettato il reclamo presentato dallaodierna ricorrente accogliendo le tesi del Tribunale di Pescara edelle controparti palesemente difformi rispetto al dettatolegislativo: a) quanto alla errata valutazione del pianoconcordatario effettuat[a] dal Tribunale su base economica enon sulla non manifesta inettitudine come previsto dalla norma;b) quanto alla mancata convocazione della debitrice, del PM edel creditore richiedente la liquidazione giudiziale, prima delladichiarazione di inammissibilità della procedura e delladichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale».La ricorrente prospetta con un unico mezzo due distintivizi: l’errata individuazione dell’oggetto del giudizio, che siassume esteso dal tribunale alla valutazione economica delpiano e il mancato rispetto del principio del contradditorio, acausa della omessa fissazione di un’udienza dopo lapresentazione della proposta e del piano nel termine concessoai sensi dell’art. 44 c.c.i.i.1.1. Il motivo è infondato.1.1.1. Per quanto riguarda il primo aspetto, la corted’appello ha ben chiarito che il giudizio negativo del tribunalenon fu la conseguenza di «valutazioni circa la fattibilità delpiano», bensì del rilievo di «gravi carenze documentali e,soprattutto, gravi lacune dell’attestazione del professionista talida non consentire alla proposta di superare il vaglio di ritualità».L’aspetto decisivo non è stato, quindi, il giudizio sullatenuta del piano in termini di fattibilità, bensì l’apprezzamentodi gravi carenze informative nell’insieme degli atti e delladocumentazione prodotti dalla società debitrice. E non c’èdubbio che il tribunale ha il dovere di verificare, fin dalla faseNumero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026dell’ammissione, la completezza e l’attendibilità delleinformazioni che il debitore deve fornire ai creditori perpermettere loro di esprimere a ragion veduta l’approvazione oil rifiuto della proposta (v., sia pure con riferimento allamedesima questione sotto il regime della legge fallimentare,Cass. nn. 5258/2026; 32878/2025). Allo stesso modo, iltribunale, pur non potendo sostituire a quella del professionistaindipendente una propria valutazione sulla veridicità dei datiaziendali e sulla fattibilità del piano (salvo il caso estremo della«manifesta inattitudine»), ha il dovere di controllare, non solol’esistenza, ma anche la completezza dell’attestazione di cuiall’art. 87, comma 3, c.c.i.i. (conforme, sempre con riferimentoalla vigenza della legge fallimentare, ma affermando unprincipio valido anche sotto il regime del codice della crisi, Cass.nn. 5825/2018; 7959/2017).E poiché il rigetto del reclamo è motivato dalla corted’appello avuto riguardo a siffatte carenze e lacune informative,riscontrate dal tribunale, non è fondata la censura di avere igiudici del merito travalicato i limiti posti dalla legge alla lorocognizione.1.1.2. Per quanto riguarda la mancata fissazione diun’udienza, prima di dichiarare inammissibile la proposta diconcordato, occorre considerare che la domanda ai sensidell’art. 44 c.c.i.i. era stata presentata alla vigilia della data giàfissata per l’udienza di comparizione delle parti nelprocedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale avviatosu istanza del creditore; udienza che si tenne regolarmente, siapure al limitato fine di dare atto della pervenuta domandaprenotativa della debitrice e di disporre un rinvio in attesa dellaproposta e del piano di concordato.Numero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026La corte territoriale ha ritenuto infondato il reclamo sulpunto per l’omessa indicazione, da parte della reclamante, dellospecifico pregiudizio che essa avrebbe subito a causa dellamancata fissazione dell’udienza, non avendo indicato «leiniziative che in tal caso essa avrebbe potuto assumere»; ha poiaggiunto: «senza considerare che le lacune riscontrate … eranotanto gravi da non poter neppure essere sanate».Nell’ultimo inciso si può ravvisare un implicito richiamoall’art. 7, comma 2, lett. a, c.c.i.i., in forza del quale «Nel casodi proposizione di più domande, il tribunale esamina in viaprioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza construmenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dallaliquidazione controllata, a condizione che … la domandamedesima non sia manifestamente inammissibile». Ed è, ineffetti, nel contesto del procedimento unitario – in cui sonoconfluiti, sia il ricorso del creditore per l’apertura dellaliquidazione giudiziale, sia la domanda della debitrice perl’accesso a uno strumento alternativo – che deve trovarecorretta soluzione la questione sollevata dalla ricorrente.L’art. 47, comma 4, c.c.i.i. impone al tribunale che«accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1» disentire «il debitore, i creditori che hanno proposto domanda diapertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero»,prima di dichiarare inammissibile la proposta. Invece, laconcessione di un «termine non superiore a quindici giorni perapportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti» èmeramente facoltativa. Tuttavia, anche l’obbligo di fissarel’udienza deve intendersi assoluto e inderogabile solo nel casoin cui un’udienza non si sia già tenuta nel corso del medesimoprocedimento unitario regolato dall’art. 40 c.c.i.i. Laddove,Numero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026invece, come nel caso di specie, si sia già tenuta un’udienza inseguito al ricorso del creditore per l’apertura della liquidazionegiudiziale, il tribunale deve poter decidere se fissare o meno unaseconda udienza nel medesimo procedimento, dopo il depositodella proposta e del piano di concordato. Tale interpretazione siimpone in considerazione, da un lato, delle esigenze di celeritànella definizione dei procedimenti in materia di crisi d’impresa(v. Cass. nn. 12136/2024; 23443/2019), dall’altro lato, dellacitata possibilità per il giudice di invertire l’ordine di trattazionetra domanda di apertura della liquidazione giudiziale e domandadi definizione della crisi con uno strumento alternativo, in casodi manifesta inammissibilità di quest’ultima.Non sussiste, pertanto, la violazione di legge (error inprocedendo) denunciata dalla ricorrente.2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 87 c.c.i.i. in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello di L’Aquila rigettatoil reclamo sull’assunto che il piano concordatario e l’attestazionedel professionista erano omissivi su molteplici elementi».La ricorrente ribadisce la contestazione alla corte d’appellodi non avere considerato che il tribunale aveva esteso il suocontrollo oltre i limiti consentiti, sostituendo le proprievalutazioni tecniche a quelle del professionista attestatore.2.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, come giàosservato sopra, non è incentrata tanto sulla valutazione delcontenuto delle asserzioni dell’attestatore, quanto sulle lacuneinformative relative a fatti e circostanze che avrebbero dovutoessere portate a conoscenza dei creditori.Numero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026Così, in particolare, per quanto riguarda la pendenza incassazione di una causa attiva di ingente valore, la corteterritoriale non si è espressa sulla necessità di considerare talecausa ai fini della stima del valore dell’attivo disponibile per lasoddisfazione dei creditori, ma si è limitata a constatare chequesto e altri giudizi pendenti «non sono stati oggetto divalutazione prognostica negativa o positiva». In altri termini, ilgiudice del merito ha correttamente ritenuto che la pendenzadei giudizi dovesse essere comunque oggetto di adeguatainformativa ai creditori, foss’anche solo per spiegare come eperché da quei giudizi non ci si poteva attendere alcun aumentodell’attivo (e, si dovrebbe aggiungere, nemmeno il rischio dioneri aggiuntivi rispetto al fabbisogno dichiarato nel piano). Lacorte aquilana ha anche osservato che tale informazionesarebbe stata tanto più necessaria, considerato che il piano, purtrattandosi di concordato liquidatorio, prevedeva, dopo la suaesecuzione, «il mantenimento della liquidazione conprosecuzione dei giudizi in corso fino alla definizione» (aspettoipoteticamente meritevole di autonoma attenzione, conriguardo alla sua incompatibilità con le norme che regolano ilconcordato preventivo liquidatorio, ancorché questione rimastaestranea all’oggetto del ricorso).2.2. Nell’illustrazione di questo motivo la ricorrente criticaanche le perplessità, manifestate dal tribunale e confermatedalla corte d’appello, sulla mancanza di garanzie in merito allafinanza esterna che una socia si era impegnata a mettere adisposizione per l’adempimento del concordato.Anche sotto questo profilo la censura non è pertinente alcaso e difetta di specificità, perché – trattandosi di concordatopreventivo liquidatorio – la disponibilità di risorse sufficienti alNumero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026pagamento dei creditori chirografari quantomeno nella misuraminima del 20% non attiene alla generica fattibilità del piano,ma costituisce un preciso requisito di ammissibilità, posto che ilpagamento in tale misura non può essere oggetto di genericaprevisione, ma deve essere assicurato ai creditori (art. 84,comma 4, c.c.i.i.; v. Cass. n. 618/2026, sull’analogo art. 160,comma 4, legge fall.).3. Il terzo motivo di ricorso prospetta «violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 87 c.c.i.i. in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello di L’Aquilarigettato il reclamo sull’assunto della mancata produzionedocumentale inerente [a]i debiti previdenziali e assicurativiomettendo ogni verifica circa la produzione degli stessi nelfascicolo del procedimento unitario dove la domanda diconcordato era stata allibrata».Per contestare il rilievo di non avere rispettato l’obbligo diprodurre «un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivie per premi assicurativi» (art. 39, comma 1, c.c.i.i.), laricorrente invoca il principio per cui «l’adempimento degliobblighi documentali va valutato in concreto: se ladocumentazione è presente agli atti del procedimento, anche senon allegata formalmente al piano ma comunque accessibile altribunale e alle parti, il requisito legale si deve riteneresoddisfatto».3.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla motivazione della sentenza impugnata, nella quale la corted’appello ha rilevato l’assenza della prevista documentazione,tra l’altro osservando che, «quanto alla certificazione per debitifiscali, è la stessa reclamante ad ammettere che questa non siaNumero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026stata allegata all’atto del deposito del piano, essendo statoriprodotto in copia fotostatica solo un allegato allacertificazione».Poiché la corte abruzzese ha accertato che «ladocumentazione prodotta in atti non permette di “cristallizzare”con assoluta certezza il debito fiscale, previdenziale e per premiassicurativi della [OSCURATO:SOCIETA]», il motivo di ricorso è volto, nellasostanza, a pretendere dalla Corte di cassazione un diversoapprezzamento sulla documentazione disponibile. Il che però ècompito riservato al giudice del merito ed esula dal controllo dilegittimità.4. Il quarto motivo di ricorso è rubricato «violazione efalsa applicazione degli artt. 94 e 87 c.c.i.i. e in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello diL’Aquila rigettato il reclamo sull’assunto della riscontrataviolazione dell’art. 94, comma 2, del c.c.i.i. omettendo ogniverifica della documentazione in atti soprattutto in relazione aipagamenti effettuati nel periodo sospetto nei confronti dellegale rappresentante e della società e dei Sindaci».Oggetto di attenzione con questo motivo sono i pagamentiper complessivi € 112.202,20, effettuati dalla società circa ottomesi prima del deposito della domanda di concordato, scopertie segnalati al tribunale dal commissario giudiziale.La ricorrente sostiene che il Tribunale di Pescara, avendogià dichiarato non luogo a provvedere sulla segnalazione delcommissario giudiziale, non avrebbe potuto poi ritornare suglistessi pagamenti considerandoli «atti di straordinariaamministrazione» e contestare così la violazione dell’obbligoinformativo prescritto dall’art. 39, comma 2, c.c.i.i.Numero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/20264. Anche questo motivo è inammissibile, data la mancanzadi decisività della singola questione, che – occorre chiarire –del debitore nel momento in cui propone ai suoi creditori unostrumento alternativo alla liquidazione giudiziale per risolverel’insolvenza dell’impresa.Le ulteriori carenze informative rilevate nella motivazionedella corte d’appello sono già sufficienti per giustificare ilgiudizio di inammissibilità della domanda di concordato, sicchéquesto ulteriore motivo risulta privo di autonomo interesse.Ciò non di meno, si deve precisare che il fatto chel’omessa informazione fosse già stata segnalata dalcommissario giudiziale e che il tribunale non avesse deciso diprocedere immediatamente alla revoca del termine concesso(art. 44, comma 2, c.c.i.i.) non poteva certo rappresentare unimpedimento alla considerazione anche di tale lacuna ai finidella decisione sulla proposta successivamente presentata.5. Il quinto e ultimo motivo denuncia «violazione e falsaapplicazione degli artt. 87 c.c.i.i. in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello di L’Aquila rigettatoil reclamo sull’assunto della riscontrata violazione dell’art. 87per essere la relazione dell’attestatore gravemente mancantedella trattazione in merito [a] possibili azioni risarcitorie erecuperatori[e] e di responsabilità ex art. 255 c.c.i.i. neiconfronti del Liquidatore per i pagamenti effettuati nel periododefinito sospetto, nei confronti degli amministratori e delcollegio sindacale e quella nei confronti dell’organoamministrativo per non aver adottato le iniziative e i rimedi exartt. 2446/2447 c.c.».Numero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026La ricorrente, per affrontare un altro punto della decisioneimpugnata, afferma che «non sussisteva alcun comportamentodegli amministratori e dei sindaci oggetto di rilevazione ai finidelle azioni di responsabilità da parte dell’attestatore».5.1. Questo motivo è inammissibile, come già il secondoe il terzo, perché non si confronta con il senso della motivazionedella decisione impugnata.La corte d’appello – così come prima il tribunale – non hapreso posizione sulla possibilità o meno di esperire utilmenteazioni risarcitorie e recuperatorie. Infatti, ha ritenuto«assorbente la circostanza che, a prescindere dalla fondatezzao meno delle azioni recuperatorie e risarcitorie esperibili,l’attestazione non dava atto, né in termini positivi che negativi,del comportamento del liquidatore né del comportamento diamministratori e sindaci».In tal modo, i giudici del merito hanno fatto correttaapplicazione dell’art. 87, comma 1, lett. c, c.c.i.i., nel testomodificato dall’art. 21 d.lgs. n. 136 del 2024, qui applicabileratione temporis: «Il debitore presenta … un piano contenente… il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato,corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazionegiudiziale … comprensivo … delle ragionevoli prospettive direalizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese».La legge esige un’informazione specifica sulle azioniesperibili, il che presuppone che siano esposte anche le ragioniper cui si ritiene che non ci sia spazio per alcuna azione o chequelle astrattamente possibili non siano utilmente esperibili.Ancora una volta, dunque, il tema non è – come presuppone laricorrente – quello della correttezza della stima del valore diNumero registro generale 23196/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 24363/2026Data pubblicazione 01/08/2026liquidazione, bensì quello della completezza delle informazionifornite ai creditori perché questi possano formarsi unaconsapevole opinione sulla proposta di concordato.6. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come meglio indispositivo, in favore di entrambi i controricorrenti.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in €8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del19.6.2026.Il PresidenteMassimo FERRO