CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 13505/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4514/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevatoche: 135 0 5 /20 20 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], perché in via principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse accertato l’inesistenza di un rapporto agrario per cui il Tesone occupava senza titolo un fondo della ricorrente, con condanna al rilascio, al ripristino e al risarcimento o alla indennità di occupazione, e in via subordinata perché fosse dichiarata la risoluzione di contratto d’affitto tra loro intercorrente per grave inadempimento delTesone, e in via ulteriormente subordinata la dichiarazione di cessazione del rapporto d’affitto alla data di scadenza contrattuale del 10 novembre 2021; ilTesone si costituiva resistendo . Con sentenza n. 609/2017 il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto d’affitto per la scadenza del 2027 e conseguentemente condannava ilTesone al rilascio entro il 10 novembre 2027, rigettando ogni ulteriore domanda e compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva ilTesone. La Corte d’appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4514/2019, accogliendo parzialmente, dichiarava la scadenza del sussistente contratto di affitto agrario al 10 novembre 2021, conseguentemente condannando ilTesone a rilasciare il fondo entro tale data. In motivazione, la corte territoriale osservava che la società appellante aveva presentato due censure avverso la sentenza impugnata. In primo luogo, sosteneva l’appellante che aveva errato il primo giudice ritenendo sussistente “una cessione di contratto” con c ui il Tesone sarebbe subentrato al precedente affittuario [OSCURATO:PERSONA], in quanto non emergeva prova della necessaria volontà di cedente, ceduto e cessionario, bensì lo stesso Tesone aveva prodotto copia della denuncia verbale di affitto in cui concedente era la dante causa dell’attuale controparte, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e la durata veniva determinata in quindici anni dalla stipula, avvenuta il 24 maggio 2006, e quindi con scadenza al 10 novembre 2021; pertanto la scadenza, sulla base della dichiarazione unilaterale del conduttore Tesone da lui sottoscritta, stabiliva la scadenza 10 novembre 2021, “in ragione della pregressa intimata disdetta”. In secondo luogo, l’appellante deduceva che aveva errato il primo giudice rigettando la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del conduttore. Aveva chiesto pertanto l’appellante, in via principale, di accertare la cessazione del contratto alnovembre 2021, con conseguente condanna al rilascio al termine della predetta annata agraria; in subordine aveva chiesto di dichiarare la risoluzione per inadempimento. Il giudice d’appello ritenevafondato il primo motivo (venendo così assorbito il secondo), per avere lo stesso Tesone prodotto “denuncia verbale di affitto … dallo stesso sottoscritta presentata per la registrazione alla Agenzia delle Entrate di Aversa intercorso con la concedente [OSCURATO:PERSONA] … per il canone annuo di E. 560,00 con durata dell’affitto convenuta in quindici anni a decorrere dalla data di stipula verbale del 24. 5. 2006 con scadenza contrattuale al 10. 11. 2021 (art. 2) delle condizioni contrattuali) senza che nel predetto documento si faccia riferimento alcuno a pregressa cessione o subentro nel rapporto”; e comunque, “anche a voler ritenere sulla base del resoconto testimoniale … che il contratto di affittanza agraria del 24. 5. 2006 denunciato si inserisca e ricolleghi al pregresso rapporto insorto …, ne consegue che risultando il rapporto agrario in corso iniziato negli anni 1967-68, ai sensi e per l’effetto dell’art. 2) lett. e della L. 1982 n. 203 la durata dello stesso veniva determinata ope legis in quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge agraria con scadenza al 10. 11. 1997 ed in assenza di disdetta con rinnovazione tacita al 10. 11. 2012”, aggiungendosi poi che nel 2006 “con il contratto di affitto di cui alla denuncia verbale … la scadenza contrattuale veniva spostata in senso più favorevole al conduttore alla data del 10. 11. 2021 per la convenuta durata di 15 anni con decorrenza dalla stipula verbale del 24 maggio 2006”. Ne deduceva il giudice d’appello che il rapporto di affittanza agraria sarebbe scaduto il 10 novembre 2021 “stante la tempestiva disdetta per la predetta scadenza inoltrata dalla società … con raccomandata con avvisodi ricevimento recapitata in data 29. 4. 2015 nonché con la notifica del ricorso di primo grado in data 3. 12. 2015”. IlTesone ha presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Entrambi hannodepositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 4 l. 203/1982, d.lgs. 150/2011 (articolo 46 l. 203/1982) e violazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c. 1.1 In primis, sub A, si afferma che tempestivamente, con eccezione sollevata nella memoria di costituzione in primo grado e poi riproposta nelle successive note autorizzate, il Tesone aveva eccepito l’improponibilità della domanda presente nel ricorso sub C “in via più degradata”, “riformulata” in appello come n.3 “in via subordinata”. La corte territoriale “ha ritenuto sussistere una presunta disdetta” con raccomandata del 29 aprile 2015 e col notificato ricorso di primo grado, senza però rilevare che controparte non aveva “mai fatto riferimento ad alcuna disdetta”, bensì, sia in primo, sia in secondo grado, chiesta la “risoluzione” del contratto per scadenza al 10 novembre 2021 “come indicata nella denunzia di affitto”. E “né nell’istanza di convocazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di conciliazione del 6/10/2014 (doc. 13 in I grado fascicolo Avv. [OSCURATO:PERSONA]), né nella precedente nota Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 12 in I grado fascicolo Avv. [OSCURATO:PERSONA]) si rinviene disdetta, in quanto il richiesto rilascio immediato e relativa interlocuzione tra i difensori riguardava: l’azione di riscatto agrario e le contestazioni per occupazione senza titolo con danni per gli abusi edilizi, nonché di inadempimenti ex art. 5 L. 203/82”. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione, poi, non avrebbe avuto per oggetto “declaratoria di cessazione del rapporto di affittanza agraria per scadenza contrattuale”. Ciò sarebbe dimostrato “inconfutabilmente dal verbale redatto innanzi alla Regione Campania” di cui si trascrive il seguente brano: “l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai contenuti dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione … Contesta, tra l’altro, il rapporto agrario e quindi chiede il rilascio del fondo. In via subordinata chiede la rimozione di tutte le opere illegittime … oltre al pagamento di tutti i canoni non versati, qualora si riconosca l’esistenza del rapporto agrario”. La domanda di cessazione, in quanto non preceduta né da disdetta né da tentativo obbligatorio di conciliazione ex articolo 46 l. 203/1982 come modificato dall’articolo 11 d.lgs. 150/2011, sarebbe dunque “improponibile”, il che sarebbe rilevabile d’ufficio. 1.2 In secondo luogo, sub B), lamenta il ricorrente che il giudice d’appello non avrebbe rilevato, pur essendo rilevabile d’ufficio anche in appello, che controparte aveva introdotto“una domanda nuova pure senza essere preceduta dal tentativo di conciliazione”, chiedendo in via principale: “1) dichiarare che quello intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è un contratto agrario nuovo, sorto in data 24/05/2006, e con scadenza al 10/11/2021”. In sostanza il ricorrente deduce che in primo grado la domanda non vi sarebbe stata, essendosi controparte avvalsa della denunzia unilaterale del contratto di affitto soltanto come elemento indiziario di contratto, e ribadendo che l’asserita domanda nuova “non corrisponde con l’oggetto dell’espletato tentativo ex art. 46 L. 203/82 (art. 11 DLT 150/2011)”, mancando pure “la raccomandata AR contenente disdetta correlata, giusta l’art. 46 comma 1 L. 203/82”. 1.3 I due submotiviappena riassunti lamentano che la domanda di dichiarazione della cessazione del contratto accolta dalla corte territoriale ad avviso del ricorrente è stata una domanda nuova presentata in appello per la prima volta e improponibile per mancanza del tentativo di conciliazione preteso dalla legge. 1.3.1 Quanto alla improponibilità la doglianza risulta inammissibile per difetto di autosufficienza.Riguardo infatti al tentativo di conciliazione, il ricorrente richiama esclusivamente due documenti (docc. 12 e 13 del suo fascicolo di primo grado), senza però trascriverne alcuna parte, in violazione appunto del principio di autosufficienza, in quanto per conoscerne effettivamente il contenuto il giudice sarebbe obbligato, in contrasto con l’articolo 366, primo comma, n.3c.p.c., ad andare “al di fuori” del ricorso, per applicarsi ad assumere direttamente conoscenza di documenti che si dichiarano prodotti Considerata anche la recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, Succi e altri c. Italia (la quale peraltro, in relazione all’articolo 6 CEDU, non ha in effetti censurato il principio di autosufficienza del ricorso, bensìha riconosciuto che tale autonomia “mira a semplificare l’attività della Corte di cassazione e a garantire al tempo stesso la certezza (sècuritè) giuridica e la buona amministrazione della giustizia” –così si esprime al § 75; e cfr. pure § 78-79 -; al riguardo v. Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7186 e S.U. ord. 18 marzo 2022 n. 8950), è il caso di ricordare che il requisito configurato dall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. per il ricorso costituisce, secondo una classica definizione, un requisito di contenuto-forma, in quanto è diretto a garantire al giudice di legittimità una chiara e integrale cognizione del fatto sostanziale da cui è sorta la controversia e altresì del fatto processuale, senza che occorra attingere ad altre fonti o ad altri atti, rendendo così realmente autosufficiente/autonomo il ricorso (v. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, e sulla sua linea, ex plurimis, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478, Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 e Cass. sez.6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312; e cfr. pure S.U. 17 luglio 2009 n. 16628, S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, S.U. ord. 24 febbraio 2014 n. 4324 e S.U. 22 maggio 2014 n. 11308). Il ricorso, pertanto, attraverso l’autosufficienza non viene “protetto” mediante uno strumento di formalismo, bensì viene conformato in modo inequivoco e funzionale, così da rendere completamente comprensibile il suo contenuto; e da ciò deriva, per agevole logica, che l’assenza di tale requisito appunto di forma/contenuto depriva il ricorso della sua ontologica conformazione di strumento di denuncia al giudice di legittimità di quanto è avvenuto e di quel che costituirebbe violazione conseguente di legge, in tal modo impedendogli di veicolare il suo obiettivo per arrestarlo invece nella negativa figura della inammissibilità. Analoga situazione si riscontra per quanto concernepoi il verbale steso davanti all’ente conciliativo: nel ricorso se ne riporta soltanto un passo, contenente dichiarazioni dell’avvocato di controparte, passo nel quale non si menziona espressamente la domanda di accertamento della cessazione del contratto, ma che è evidentemente insufficiente a far conoscere il contenuto del precedente atto rispetto al quale si costruisce una correlazione. Nella parte riportata, infatti, l’avvocato della società dapprima dichiara di riportarsi “integralmente ai contenuti dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione”, e poi si esprime ulteriormente -“Contesta, tra l’altro, il rapporto agrario e quindi chiede il rilascio del fondo” -, non però in modo sufficiente a far ritenere che questa ulteriore frase sintetizzi e rappresenti tutto il contenuto dell’istanza di conciliazione, in quanto riporta pure l’inciso: “tra l’altro”, che, al contrario, lascia logicamente intendere che stia menzionando una sola parte di esso. Che dunque la domanda di accertamento della cessazione del contratto e della data della cessazione stessa sia stata presentata senza il precedente obbligatorio tentativo di conciliazione, con gli evidenti effetti giuridici di tale carenza, non emerge per difetto di autosufficienza del motivo. Quanto poi all’asserto, argomentato nel secondo submotivo, che la domanda di cessazione suddetta sia stata una domanda nuova, introdotta per la prima volta nell’appello, lo stesso ricorso ne attesta l’infondatezza. Invero, nel ricorso,e precisamente nella premessa intitolata “svolgimento del giudizio in I grado” (pagine 3s.), l’attuale ricorrente non riporta, neppure in sintesi, il contenuto dell’atto introduttivo di controparte, affermando invece che “per coerenza sistematica in relazione ai motivi e per l’autosufficienza del ricorso” il suo contenuto, oltre alla memoria di risposta dello stesso Tesone, “viene riportato appresso nello svolgimento del giudizio di II grado”.Successivamente, infatti, viene riportato nello “svolgimento del giudizio di II grado”, in cui si illustra proprio quel che avrebbe chiesto “il ricorso in primo grado” della società (pagine 4ss. del ricorso), tra cui, sub C delle conclusioni del ricorso di primo grado, si rinviene la domanda di “pronunciare la risoluzione dell’affitto alla scadenza che il Tribunale avrebbe stabilito sulla scorta delle risultanze istruttorie”. Pertanto, è evidente che la domanda di cessazione -lo stesso ricorrente nota nel primo motivo che “controparte usa impropriamente sempre il termine risoluzione”, vale a dire che questa è una mera improprietà che non ha prodotto effetti lesivi della sua difesa -del contratto di affitto agrario era già stata, dunque tempestivamente, presentata in primo grado. Tutto il motivo, in conclusione, non ha consistenza. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4, 48 e 58 l. 203/1982, degli articoli 1321 e 1362 c.c., dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c. Trascritto il percorso della sentenza impugnata relativo alla cessazione del contratto d’affitto (che si è già più sopra riportato), il motivo si dipana in modo esteso (pagine 14-27 del ricorso). In sintesi, siargomenta per dimostrare la non idoneità della denuncia unilaterale di affitto che lo stesso ricorrente ha compiuto a rappresentare il contratto di affitto, tra l’altro segnalando che l’atto di denuncia del 26 maggio 2006 “riguardavatutti i terreni posseduti e coltivati dal Tesone appartenenti a diversi proprietari” e quindi non solo alla dante causa dell’attuale controparte, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Gerusalemme, sostenendo che l’atto sarebbe stato poi nullo e che lo stessoTesone non avrebbe mai mostrato acquiescenza per la scadenza del rapporto 10 novembre 2021; si utilizzano pure elementi tratti da più deposizioni testimoniali presenti nel compendio probatorio e si afferma che “la denunzia aveva ed ha valenza per la regolarizzazione amministrativa del fascicolo aziendale” delTesone, asserendo, appunto, che non vi fu nel 2006 un nuovo contratto d’affitto. Si giunge, altresì, a censurare la conformazione della motivazione della sentenza impugnata (“oltre che illogica e contraddittoria, intrisa di travisamento degli atti difensivi”: pagina 23 del ricorso) e le modalità di cognizione dei due giudici di merito, tra l’altro lamentando che “…se la Corte di Appello di Napoli avesse esaminato compiutamente gli atti di causa e la istruttoria orale espletata, e senza lasciare spazio a favori … ad alcuna delle parti, avrebbe accolto le eccezioni e le contestazioni mosse dal ricorrente … Ma i [OSCURATO:PERSONA] di I e II grado hanno illegittimamente sopperito alla assenza dell’onere probatorio del quale era tenuta la ricorrente proprietaria”, il giudice d’appello “venendo meno alla sua prerogativa di giudice del merito per l’effetto devolutivo”. Questo lungo percorso di argomentazioni e di doglianze termina con l’affermazione che “l’unico presumibile ragionamento giuridico che si sarebbe potuto dedurre sarebbe stato quello di considerare la denunzia verbale di contratto di affitto … quale accordo novativo” - ma ciò “non si evince dalla motivazione della sentenza” - e che “a tal uopo se la Corte Nap oletana avesse voluto accertare una scadenza effettivamente più favorevole al conduttore non è dato comprendere il motivo per il quale implicitamente sia stata disattesa la data di scadenza all’annata agraria 2030-2021 indicata nella memoria di costituzione in appello”. E si conclude affermando che il Tesone ha “fondamentalmente assolto all’onere probatorio relativo ad una prospettata diversa data di scadenza”, e che,“se dalla istruttoria non è emersa alcuna prova dell’inizio dell’originario rapporto in quanto essa proprietaria-concedente non ha assolto al relativo onere cui era tenuta, la domanda doveva e dovrà essere rigettata”. 2.2 La sintesi del motivo , a tacer d’altro, dimostra agevolmente e inequivocamente che si è dinanzi a una censura diretta a cons eguire in realtà una ricostruzione fattuale alternativa a quella adottata dal giudice d’appello, cui viene unita pure una doglianza relativa alla forma della motivazione che è riconducibile al previgente testo dell’articolo 360, primo comma, n.5c.p.c. Entrambe queste erronee caratteristiche del contenuto del motivo lo conducono alla inammissibilità. 3.1 Con il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e dell’articolo 113 c.p.c. In sostanza, il ricorrente critica come il giudice d’appello ha esercitato il suo potere relativo all’accessoria decisione sulle spese di lite, imputandogli “manifesta irrazionalità del governo delle spese” e assumendo che “escludendosi la condanna esclusiva della parte vittoriosa, va applicato correttamente il comma 2 dell’art. 92 c.p.c. con combinato disposto del D.M. 10/3/2014 n. 55”. Invece sarebbe incomprensibile come la corte territoriale abbia “considerato le giravolte processuali” di controparte, “applicato le tabelle del D.M. 10/03/2014 n. 55 ovvero su qualescaglione (importo) e su quale valore (medio-minimo-massimo) avuto presente la materia agraria” e non compensato neppure parzialmente le spese del secondo grado nonostante “la persistenza della soccombenza reciproca”. Ad avviso del ricorrente “non si rinviene alcuna motivazione corretta, logica e congrua per ritenere legittimo il regolamento delle spese”, insistendo, a ben guardare, per l’applicazione della compensazione totale o parziale in riferimento all’articolo 92, secondo comma, c.p.c. 3.2 Il giudice d’appello, a pagina 5 della sentenza, ha ritenuto , per quanto riguarda le spese del primo grado, di compensarle a metà “tenuto conto dei ristretti limiti in cui la domanda ha trovato in concreto accoglimento rispetto alle ben più ampie ed articolate originarie prospettazioni”. Nulla è evidentemente da censurare sul punto, e in effetti il motivo si orienta piuttosto sulle spese relative al secondo grado. Per quest’ultimo la corte territoriale ha disposto che, “così come liquidate in dispositivo alla stregua dell’attività difensiva in concreto espletata e dello scaglione tariffario di riferimento” -dichiarando più oltre l’applicazione del d.m. 55/2014 -, “ seguono la soccombenza”, ovvero l’attuale ricorrente è stato condannato a rifonderle a controparte. Premesso che il riferimento nella censura al d.m. 55/2014 è del tutto generico, per cui non si comprende che cosa si intende censurare nella quantificazione delle spese di lite, il resto del motivo è diretto a lamentare la mancata compensazione, anche parziale, delle spese di secondo grado. A tacer d’altro, però, l’articolo 92, secondo comma, c.p.c. prevede che se vi è soccombenza reciproca “il giudice può compensare”. Si tratta, dunque, di una valutazione discrezionale riservata al giudice; e la motivazione può ben intendersi implicita in tutto quanto precedentemente esposto in ordine al contenuto della controversia. Peraltro la compensazione totale o parziale delle spese di causa, prevista dal secondo comma dell’articolo 92 c.p.c., deve essere motivata nel caso in cui il giudice la disponga, come emerge chiaramente dalla norma stessa. "Se vi è soccombenza reciproca … il giudice può compensare…". Al contrario, l'obbligo motivazionale non sussiste nel caso in cui il giudice non si avvalga di tale potere discrezionale, ovvero non si distolga nel caso concreto dall’automatismo delle conseguenze della soccombenza. La condanna per soccombenza non necessita infatti giustificazioni, essendo intrinsecamente avvinta al principio di causazione del processo e pertanto non potendo giammai essere ricondotta ad uno squilibrio di trattamento tra le parti, rappresentando invece la completa restaurazione della sfera giuridica del soggetto che ha dovuto avvalersi dello strumento processualeper tutelarla. La motivazione, allora, come già si accennava, è necessaria per giustificare l'eccezione a tale principio, eccezione che (a parte la reciproca soccombenza) discende dalla concretezza del caso e che pertanto deve essere specificamente illustrata e altresì supportata secondo i canoni logico-giuridici di una congrua motivazione (sulla necessità di motivazione esclusivamente per la concessione della compensazione, e non per l'applicazione della regola della soccombenza Cass. sez. 2, 23 febbraio 2012 n. 2730).Il motivo va dunque rigettato. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €8000, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generalie agli accessori di legge , in favore della controricorrente. Ai sensi