CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 38929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 giugno 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, su accordo delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni tre di detenzione domiciliare, in sostituzione della pena della reclusione, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina per complessivi grammi 542,60. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge processuale in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. - Vizio di motivazione in relazione alla corretta qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato, in via del tutto generica, la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento e la correttezza qualificazione giuridica del fatto. In disparte la constatazione che la sentenza contiene una diffusa motivazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc.pen. e risulta, parimenti, corretta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso a sentenze di applicazione della pena su richiesta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cas