CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 11938 /202 0 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via M. Clementin. 9; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’av v . [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dal l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Oggetto: imposta pubblicità–marchi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 condomicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] etti n.9; -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’Umbria n.186/03/19 depositata i n data 0 3 / 0 9 /20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., concessionari a del Comune di Gubbio , relativo all'impostasulla pubblicità per l'anno 2017; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente; con la pronuncia gravata la CTR accoglieval'impugnazione r itenendo che la riconducibilità dei silos allacategoria di beni strumentali di macchine di cantiere , appunto strumentali all'attività edilizia , risultava di tutta eviden za trattandosi non di semplici grandi contenitori di materiali , come sosteneva il concessionario riscossore del tributo , ma di vere macchine in quanto dotate strutturalmente di un motore per la distribuzionedel prodotto; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; Consideratoche: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole dell'omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. , per avere il giudice dell'appello incentrato la propria decisione sulla riconducibilità del silos ( mezzo su cui la scritta era ap posta ) alle categoriedelle macchine di cantiere omettendo però di valutare le caratteristiche della scritta posta sul silo s pure evidenziate per verificare se esse fossero da considerarsi effettivamente un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 semplice marchio di fabbrica della Fas sa ovvero una pub blicità , cometale oggetto di imposizione; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del DM26 luglio 2012 e degli artt. 1, 7, 10 del d. Lgs. n. 507 del 1993 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , p er avere il giudice dell'appello mancato di verificare la concreta ricorribilità nella speciedegli elementi richiesti dal d. m . in parola per derogare la normativaprevista dal d . l gs 507 del 1993 verificando quindi che quellaapposta fosse un marchio di fabbrica , che lo fosse su una macchina da cantiere e che l'iscrizione rispettasse determinati limitidimensionali; - i motivi, tra di loro strettamente connessi quindi suscettibili di trattazione congiunta, diversamente da quanto proposto dal ConsigliereRelatore, non possono trovare accogl imento ; - invero, la pronuncia impugnata si fonda su due rationes decidendi; la prima relativa all’accertamento operato in fatto dalla CTR secondola quale i silos oggetto del contendere non sono semplici contenitori di materiali ma “vere macchine in quanto dotate strutturalmentedi un motore per la distribuzione del prodotto”; la secondafondata sulla prova documentale della convenzione tra la contribuente e il Comune di S presiano , in cui la società ha sede legale,ai fini della regolamentazione della riscossione dell'imposta sulla pubblicità del marchio [OSCURATO:PERSONA] ap pos to sui silos , in forza della quale detto C omune risult a essere l'unico legittimato alla riscossione con riguardo a tutte le unità operative utilizzate dallasocietà sull'intero territorio nazionale; - secondo la CTR da ciò deriverebbe che - stante il comprovato pagamento a l predetto ente dell'imposta dall'anno 2014 e seguenti - quella ulteriormente richiesta dal Comune di Gubbio costituirebbeuna indebita duplicazione; - a fronte di ciò era onere di parte ricorrente censurare entrambe le rationes decidendi ; diversamente , i motivi di ricorso proposti attingonounicamente la prima delle due rationes decidendi senza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 colpire la seconda che resta quindi indenne da censure, non avendo parte ricorrente contestato, per aggredire la predetta secondaratio, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non può considerarsi fabbricante deisilos essendo una società che produce e fornisce materia li per l'ediliziache distribuisce mediante silos/serbatoi, a nulla rilevando che potesse aver affidato al fabbricante dei silos le specifiche tecnichenecessarie poiché il marchio apposto non fa riferimento alsoggetto produttore di silos, ma assolve escl usivamente ad una funzionepubblicitaria reclamizzando il nome, l'attività ed i prodotti dellaSocietà resistente; - solo in forza della proposizione di tale censura, diretta a denunciarel’assenza della dimostrazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse effettivamenteil fabbricante dei silos, si sarebbe potuto sostenere – aggredendo la statuizione della seconda ratio decidendi della sentenzaimpugnata – che la legittimazione attiva all'imposizione fiscalenon spetta alla concessionaria del Comune di Spresiano (ex art.2, comma 2, d.m. 26 luglio 2012, secondo il quale "l'imposta èdovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile individuato all'art. 1, per anno solare al comuneove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsias i altra sua dipendenza, nella misura e con le modalità previste dall'art. 12,comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993"), sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre doveva essa individuarsi in quella del [OSCURATO:PERSONA], ove i silos della Società ogge tto del presente processo erano installati e la pubblicità esterna veniva eseguita, comeda previsione generale dell'art. 1 d.lgs. n. 507 del 1993; - pertanto, trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in argomento Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; si vedano anche Cass. Sez. 1 , Se ntenza n. 18641 del 27/07/2017; oltre a Cass. Sez.1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020; e infine a Cass. Sez.3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020 ) ove la sentenza sia sorrettada una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 delle quali giuridicament e e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata , in nessun caso potrebbe produrrel'annullamento della sentenza; - per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in euro 680, 00 per compensi, euro 200 ,00 per esborsi oltre a l rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessoridi legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussist