CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23851/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reti'-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglian. 641/2024 depositata il 20/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’originario contribuente, [OSCURATO:PERSONA], ha ricevuto lanotifica, in data 16 dicembre 2016, dell’avviso di accertamento n.12L0000027 emesso dal Comune di Patù a titolo di IMU per l’anno diimposta 2012, relativo a un terreno iscritto al [OSCURATO:PERSONA] al foglio 1,Numero registro generale 19221/2024Numero sezionale 5482/2026Numero di raccolta generale 23851/2026Data pubblicazione 22/07/2026particella 272, qualificato dall’ente impositore come area autonomamenteimponibile. Il contribuente ha dedotto sin dall’origine che il terreno hacostituito pertinenza dell’abitazione principale, in quanto destinato datempo immemorabile a giardino al servizio e all’ornamento della casa diabitazione, con accesso possibile soltanto attraverso quest’ultima, e chepertanto esso ha dovuto seguire il regime di esenzione proprio dell’immobileprincipale. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva esclusiva,evidenziando che la particella era stata cointestata anche alla moglie SalviPasqualina, deceduta nel 2005, con conseguente necessità di coinvolgeretutti gli eredi.2. Il contribuente ha quindi proposto ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Lecce, che con la sentenza n. 3370/2018,pubblicata nella medesima data, ha rigettato l’impugnazione. Il giudice diprimo grado ha ritenuto non adeguatamente provata la sussistenza delvincolo pertinenziale, valorizzando il distinto accatastamento del terrenorispetto al fabbricato e la mancata indicazione formale della pertinenzialitànella dichiarazione ICI/IMU, senza attribuire rilievo decisivo ai precedentigiudizi favorevoli al contribuente relativi ad annualità d’imposta anteriori,né alla sentenza di legittimità n. 13959/2017 resa inter partes.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appellodeducendo la manifesta infondatezza della motivazione della sentenza diprimo grado con riferimento alla non tassabilità del terreno quale pertinenzadell’abitazione principale e ribadendo l’esistenza di un giudicato esternoformatosi tra le medesime parti per precedenti annualità. Il Comune di Patùnon si è costituito nel giudizio di secondo grado.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, consentenza n. 641/2024, depositata il 20 febbraio 2024, ha rigettato l’appelloe ha confermato la decisione di primo grado. La Corte territoriale ha ritenutoche il contribuente non abbia fornito prova concreta e rigorosadell’asservimento pertinenziale del terreno al fabbricato, osservando cheNumero registro generale 19221/2024Numero sezionale 5482/2026Numero di raccolta generale 23851/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’area è risultata distintamente accatastata e qualificata come edificabiledagli strumenti urbanistici comunali e che non è stata presentata alcunadichiarazione IMU idonea a evidenziarne la destinazione pertinenziale. Hainoltre affermato che i precedenti giurisprudenziali invocati dall’appellante,pur esaminati, non sono stati ritenuti condivisibili alla luce delle circostanzedel caso concreto, richiamando l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità che impone una prova particolarmente rigorosa del vincolopertinenziale in ambito tributario.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame le eredi del ricorrente,nelle more deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione affidato adunico motivo.5. Il Comune intimato non ha depositato controricorso.6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione ed omessaapplicazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c..1.1. Le ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è affetta daerroneità in quanto resa in contrasto con il giudicato formatosi inter partessu identica questione giuridica e fattuale, con riferimento alla medesimaparticella di terreno, come definitivamente accertato dalla Corte diCassazione con sentenza n. 13959 del 2017. Tale giudicato, relativo adannualità d’imposta antecedenti ma concernente il medesimo benequalificato come pertinenza dell’abitazione principale, avrebbe dovutovincolare il giudice del rinvio, precludendo una nuova valutazione delrequisito della pertinenzialità.Le ricorrenti evidenziano altresì che la decisione gravata risulta viziataper avere ignorato il limite esterno della giurisdizione di merito, sostituendoun nuovo apprezzamento probatorio a fronte di una situazione di fatto giàNumero registro generale 19221/2024Numero sezionale 5482/2026Numero di raccolta generale 23851/2026Data pubblicazione 22/07/2026definitivamente accertata, nonché per avere fatto applicazione di precedentigiurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie concreta, mediante unamotivazione per relationem inconferente.Con tale censura le ricorrenti lamentano dunque che i giudici di meritoabbiano erroneamente disatteso la disciplina normativa che escludel’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali all’abitazione principale,qualificando come imponibile, ai fini IMU per l’anno 2012, un terreno che datempo immemorabile costituiva giardino asservito in modo durevoleall’immobile abitativo. La sentenza impugnata viene censurata per averefondato il rigetto dell’appello sulla presunta mancanza di prova dellapertinenzialità, nonostante l’esistenza di un accertamento giurisdizionaledefinitivo, reso anche dalla Corte di Cassazione, che aveva già riconosciutotale natura in relazione allo stesso bene e tra le stesse parti.1.2. Le ricorrenti evidenziano che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504del 1992, l’area che costituisce pertinenza del fabbricato deve essereconsiderata parte integrante di esso e, come tale, sottratta a imposizioneautonoma. Tale nozione rinvia direttamente all’art. 817 c.c., che individuala pertinenza sulla base di un criterio fattuale, fondato sulla destinazioneeffettiva e durevole della cosa a servizio o ornamento di un’altra. In taleprospettiva, risultano del tutto irrilevanti sia la distinta iscrizione catastaledel terreno rispetto al fabbricato, sia la qualificazione urbanistica dell’areacome edificabile, trattandosi di elementi meramente formali che nonincidono sulla realtà sostanziale del vincolo pertinenziale.Secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe inoltre errato nelrecepire l’argomentazione del Comune resistente, secondo cui la mancataindicazione formale della pertinenza nella dichiarazione originaria ICIprecluderebbe il riconoscimento dell’esenzione. Tale impostazione vieneritenuta in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che privilegia la situazione di fatto rispetto agli adempimentidichiarativi, nonché con il principio secondo cui i regolamenti comunali nonNumero registro generale 19221/2024Numero sezionale 5482/2026Numero di raccolta generale 23851/2026Data pubblicazione 22/07/2026possono incidere sulla individuazione delle fattispecie imponibili, riservataalla legge statale.2. Il motivo non è fondato.La invocata sentenza n. 13959 del 2017 non contiene alcunaccertamento definitivo in fatto, ma una cassazione ‘con rinvio’ delladecisione di merito per un errore di diritto (l’aver “orientato la loro decisionesu un dato formale, la previa denuncia in catasto dell'area come pertinenza,criterio che non è dirimente ai fini della soluzione del problema).2.1. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di giudicato esterno,l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può maicostituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, inquanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale,non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamentoprocessuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. 05/03/2024, n.5822 (Rv. 670813 - 01)).Inoltre, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno,in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano inesame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale,producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapportoad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nellefattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili divariazione annuale (Cass. 17760/2018; Cass. n. 31084 del 28/11/2019;Cass. n. 25516 del 10/10/2019). L'oggetto del giudicato tributario ha,dunque, una estensione limitata alla mera statuizione relativa all'esistenzadel diritto all'annullamento dell'atto impugnato: quindi, resta estraneo allares iudicata – in contesto di variabilità - ogni antecedente logico delladecisione, quale la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell'attoimpugnato, la fondatezza dei motivi di ricorso e l'apparato motivazionaleaddotto dal giudice a sostegno della sentenza.Numero registro generale 19221/2024Numero sezionale 5482/2026Numero di raccolta generale 23851/2026Data pubblicazione 22/07/20262.2. Nella fattispecie non si è dunque in presenza di alcun giudicatoesterno vincolante in merito alla natura di pertinenza del giardino oggettodi contenzioso.2.3. Quanto al profilo relativo alla natura pertinenziale del giardino,va sottolineato che il giudice del gravame ha da un lato affermato che ilterreno è autonomamente accatastato e qualificato come area edificabile(affermazioni non contestate) rammentando soprattutto, dall’altro, che lanormativa richiede, per riconoscere un’area come pertinenza ai fini IMU, lapresentazione di un’apposita dichiarazione, che però nel caso concreto nonrisulta essere stata effettuata.Tale conclusione è del tutto in linea con gli orientamenti di questaCorte, e, di conseguenza, mancando sia l’adempimento formale sia qualsiasiprova concreta del vincolo pertinenziale (in base all’accertamentoprobatorio sui fatti posto in essere dal giudice di merito, come taleinsindacabile in questa sede), il terreno non può essere consideratopertinenza dell’abitazione principale, non essendo stata portata talecircostanza in alcun modo a conoscenza dell’ente impositore: ai fini dell'ICIe dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte deicontribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante delfabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi,nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generaleed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza,se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibiledall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del beneaccessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno diimposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento (Cass. 08/05/2023, n.12226 (Rv. 667894 - 01), in termini anche Cass. 14904/2025 e Cass.6267/2023).2.4. Ne consegue il rigetto del motivo.Numero registro generale 19221/2024Numero sezionale 5482/2026Numero di raccolta generale 23851/2026Data pubblicazione 22/07/20263. Il ricorso va indi rigettato.4. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancatacostituzione dell’amministrazione comunale.5. In conseguenza dell’esito del giudizio, ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]