CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2020 del TRIBUNALE di POTENZA Wafo- aVvIso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 maggio 2020 il Tribunale di Potenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di ammenda per il reato di cui all'art. 159, comma 2, lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'art. 109 del medesimo d.lgs. 81 del 2008. 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata contestata in primo luogo l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Col secondo motivo sono state eccepite la manifesta sproporzione e l'irragionevolezza della condanna siccome inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti e di quello degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Potenza, emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/05/2022 Il Consigliere est