CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38952/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „,- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è in parte aspecifico e comunque volto a reiterare deduzioni già esaminate dalla Corte territoriale, che ha escluso l'ipotesi di una mera connivenza del ricorrente, dando conto della sua diretta partecipazione alla condotta di detenzione della droga rinvenuta, desunta dal fatto che: il predetto era stabilmente residente nell'abitazione; come confermato da un altro dei presenti, aveva cercato di disfarsi della droga; aveva altresì frapposto una violenta opposizione all'azione dei poliziotti entrati in casa per una perquisizione: in tale quadro la Corte ha rilevato che il ricorrente, secondo quanto emerso, aveva anche occultato alcuni ovuli in bocca, che aveva espulso in carcere e dato al fratello che era stato poi arrestato, ulteriore circostanza non specificamente confutata, attestante la diretta disponibilità dello stupefacente; Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine alle attenuanti generiche, peraltro non arbitrariamente negate dalla Corte che ha dato conto dell'insussistenza di elementi positivamente valutabili, dovendosi altresì segnalare la genericità dei profili a tal fine difensivamente valorizzati; Ritenuto che il terzo motivo è parimenti destinato a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al riconoscimento della continuazione, avendo per contro la Corte non illogicamente valorizzato in senso negativo il carattere estemporaneo della violenta reazione all'azione dei poliziotti, non riconducibile ad un medesimo disegno criminoso, correlato anche alla condotta di detenzione a fine di spaccio; Ritenuto che il quarto motivo è precluso dalla mancata formulazione di uno specifico motivo di appello, risultando comunque generici i rilievi esposti in sede di conclusioni ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. Ritenuto che il quinto motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte formulato una motivazione idonea a dar conto della pericolosità del ricorrente, desunta dalla pluralità dei reati commessi e dalle modalità degli stessi, elementi attestanti la proclività a delinquere; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]