CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23036-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , elettivamente domiciliat a in Roma, C.so [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1021/01/2014della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 23.05.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delle entrate rideterminò, relativamente all’anno 2005, l’imponibile della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai fini Ires, Iva ed Irap. Ciò in relazione alla vendita di un immobile, in base all’importo del mutuo concesso all’acquirente, superiore Accertamento – Condono d.l.119-2018 –Art. 3 co. 6 RGN 23036/2014 Consigliere rel. Federici al prezzo d’acquisto del locale oggetto della vendita, nonché in considerazione delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del territorio. L’avviso d’accertamento fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 336/06/2012. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria fu invece accolto con sentenza n. 1021/01/2014, che valorizzò il valore di mercato dell’immobile, ben superiore al prezzo dichiarato nel rogito. La società ha censurato la sentenza, affidandosi a quattro motivi, e ne ha chiesto la cassazione. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in l. 17 dicembre 2018, n. 136, definendo il carico affidato all’Agente della riscossione. All’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2022 la causa è stata riservata e decisa. Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 3, comma 6, del d.l. 119 del 2018. A tal fine, dalla documentazione allegata, si evince che nelle more del processo,e a seguito della soccombenza della società nel giudizio d’appello, il credito tributario fu affidato al concessionario per la riscossione. La ricorrente presentò la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con rinuncia al giudizio pendente. Comunicato alla contribuente l’importo complessivo da pagare per la definizione agevolata, suddiviso in diecirate (comma 23), la società ha proceduto al pagamento integrale.La procedura risulta dunque regolarmente perfezionata. Deve pertanto accogliersi l’istanza, espressamente presentata da l ricorrente, di declaratoria di estinzione, per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del RGN 23036/2014 Consigliere rel. Federici giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico