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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 33554/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 792/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro D'ALO' CIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 792/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n. 290/2024 depositata in data 19/08/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in [OSCURATO:PERSONA] registro generale 792/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 dispositivo, avuto riguardo al fatto che le parti controricorrenti sono tutte assistite dal medesimo difensore ed hanno assunto sostanzialmente la stessa posizione processuale, che ha comportato la trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per un unico compenso professionale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 792/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 792/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro D'ALO' CIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 792/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n. 290/2024 depositata in data 19/08/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in [OSCURATO:PERSONA] registro generale 792/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 dispositivo, avuto riguardo al fatto che le parti controricorrenti sono tutte assistite dal medesimo difensore ed hanno assunto sostanzialmente la stessa posizione processuale, che ha comportato la trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per un unico compenso professionale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 792/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
Decreto Cassazione n. 33554/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris